Circolare numero 157 del 03-12-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore FE.N.A.L.C.A.(Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24/10/2014 tra INPS e FE.N.A.L.C.A. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione agricola di versare, mediante trattenuta sulla prestazione, i contributi associativi dovuti all’Organizzazione. Sono disciplinate le modalità di delega, i tempi e le condizioni di validità, i flussi di versamento all’Organizzazione, il costo del servizio a carico della stessa, le responsabilità delle parti, la durata della convenzione e le cause di sospensione/recesso. Sono inoltre indicati gli aspetti contabili con l’istituzione di specifici conti e la periodicità dei versamenti.
Convenzione INPS-FE.N.A.L.C.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FE.N.A.L.C.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare descrive la convenzione sottoscritta il 24 ottobre 2014 tra INPS e FE.N.A.L.C.A. per consentire ai lavoratori agricoli che percepiscono prestazioni di disoccupazione agricola di versare, tramite trattenuta sulle indennità, i contributi associativi dovuti all’Organizzazione. Vengono definite le modalità operative, gli obblighi delle parti, i profili economici, la durata dell’accordo e le relative istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica ai lavoratori agricoli beneficiari di:
- indennità ordinaria di disoccupazione agricola;
- trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore della FE.N.A.L.C.A. mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.
Delega alla trattenuta: forma, invio e validità
L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, predisposta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento di identità.
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non prende in considerazione le deleghe inviate dopo la presentazione della domanda di prestazione. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla FE.N.A.L.C.A. La misura del contributo dovuto è indicata espressamente nell’atto di delega.
Restituzioni, revoche e controversie sulla delega
In caso di revoca o annullamento della prestazione, la FE.N.A.L.C.A. deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Nel caso di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle trattenute e servizi online
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’art. 8;
- di eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Attraverso il servizio online “Deleghe su disoccupazione e cig”, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.
La medesima applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e per tutte le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e variazione annuale
La FE.N.A.L.C.A. si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per singola delega.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Responsabilità, esoneri e rapporti con terzi
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’Organizzazione e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Obblighi dell’Organizzazione in caso di spese e contenziosi
La FE.N.A.L.C.A. si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’Organizzazione, dei requisiti prescritti ex lege per la stipula;
- quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti alla FE.N.A.L.C.A. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25444: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della FE.N.A.L.C.A.;
- GPA11444: rilevazione del debito verso la FE.N.A.L.C.A., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare alla FE.N.A.L.C.A., devono essere imputati al conto GPA24042.
I versamenti delle somme trattenute, da imputare in dare del conto GPA11444, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale della FE.N.A.L.C.A. è indicata in Via V. Gaetani n. 27, Napoli (NA).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla FE.N.A.L.C.A. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Delega alla trattenuta: modalità e validità
L’autorizzazione alla trattenuta avviene con trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe presentate dopo la domanda. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione.
Indicazione dell’Organizzazione e misura del contributo
Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla FE.N.A.L.C.A. La misura del contributo sindacale è espressamente riportata nell’atto di delega.
Restituzioni in caso di revoca, annullamento o controversie
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute a titolo di contributo. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamenti all’Organizzazione e periodicità
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute effettuate, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti sono disposti con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi online, fatturazione e costo del servizio
L’INPS mette a disposizione nell’applicazione online “Deleghe su disoccupazione e cig” gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è fissato in 0,80 euro per singola delega.
Revisione dei costi e recesso
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, esoneri e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Organizzazione, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Rimborso spese legali e giudiziarie
L’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o comunque in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti alla FE.N.A.L.C.A. sono istituiti i conti GPA25444, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, e GPA11444, per la rilevazione del debito verso la FE.N.A.L.C.A. in contropartita del conto esistente GPA35042. Le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale della FE.N.A.L.C.A. è indicata in Via V. Gaetani n. 27, Napoli (NA).
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