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Circolare

Circolare numero 160 del 03-12-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.)sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 28/10/2014 tra INPS e C.E.S.A.L.P. per consentire agli iscritti beneficiari di alcune prestazioni previdenziali di versare il contributo associativo mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate le modalità di delega, revoca, gestione delle contestazioni, misure percentuali dei contributi, costi del servizio, flussi di pagamento e profili di responsabilità. Vengono inoltre indicati la durata della convenzione, le cause di sospensione o recesso e le istruzioni contabili per la rilevazione delle somme trattenute e dei versamenti all’Associazione.

Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 28 ottobre 2014 tra INPS e Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee spettanti agli iscritti. Il testo disciplina sia gli aspetti operativi sia quelli contabili, oltre a precisare la durata della convenzione, le ipotesi di sospensione o recesso e le regole di responsabilità.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

La facoltà di versare il contributo associativo tramite trattenuta è riconosciuta ai beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e di disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La convenzione si applica, quindi, alle prestazioni temporanee indicate e consente all’iscritto di destinare una percentuale della prestazione al finanziamento dell’Associazione sindacale.

Delega all’INPS e documentazione necessaria

L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • corredata da copia del documento di identità.

La circolare indica inoltre il codice identificativo della Confederazione: 5901.

Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti e delle contestazioni

Per i casi in cui l’INPS effettui il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

Se insorge una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite.

Revoca della delega e rapporti tra deleghe successive

La delega cessa di produrre effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’Istituto dall’associato, direttamente oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS.

Se la revoca è inviata direttamente dall’associato, l’INPS provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’Associazione revocata.

Nel caso in cui venga presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva a favore di un’altra Associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.

Restituzioni in caso di revoca o annullamento della prestazione

Qualora la prestazione venga revocata o annullata, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti all’Associazione.

La C.E.S.A.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1,00% sui restanti trattamenti, e precisamente: CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme all’Associazione e costo del servizio

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. Le variazioni annuali del costo sono oggetto di comunicazione apposita; dopo tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Servizi online e flussi informativi

L’INPS rende disponibile all’Associazione, tramite i servizi online e l’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali.

Attraverso la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e ogni altra comunicazione inerente alla convenzione.

Responsabilità, esclusione di oneri e controversie

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’organizzazione sindacale.

L’Istituto è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche quando tali pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
  • sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla convenzione;
  • qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Sede legale dell’Associazione

La sede legale della C.E.S.A.L.P. è indicata in Via Tiburtina 603/b, Roma.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25418, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35418, per l’accreditamento alla C.E.S.A.L.P. dei contributi associativi;
  • GPA11418, per la rilevazione del debito verso la C.E.S.A.L.P.

I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11418; l’eventuale saldo risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042.

L’allegato n. 2 riporta i conti GPA25418, GPA35418 e GPA11418.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee spettanti agli iscritti C.E.S.A.L.P. Possono aderire mediante trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e documentazione

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo C.E.S.A.L.P. è 5901.

Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti e contestazioni

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare con gli elenchi i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge 223/1991. La documentazione, insieme a revoche e nuove deleghe, va conservata dal datore di lavoro. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’Associazione restituisce le somme indebitamente percepite.

Revoca e rapporti tra deleghe successive

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’INPS dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali, secondo modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca è inviata direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’Associazione revocata. Una nuova delega può produrre effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già attiva, indicando l’Associazione revocata e allegando copia del documento d’identità.

Restituzioni in caso di revoca o annullamento

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti. C.E.S.A.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote: 3,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.

Versamenti all’Associazione e costi del servizio

L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese previste dall’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo del servizio è pari a 0,80 euro per ciascuna delega. Le variazioni annuali del costo sono comunicate all’Associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Servizi online, fatturazione e comunicazioni

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, nell’applicazione online “Deleghe su disoccupazione e cig”, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviate le fatture relative al costo del servizio e le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la convenzione.

Responsabilità, contenzioso e tutele per l’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sul rilascio valido della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative/regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Sede legale dell’Associazione

La sede legale della Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) è indicata in Via Tiburtina 603/b, Roma.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA25418, GPA35418 e GPA11418. Il conto GPA25418 è usato per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee; il conto GPA35418 per l’accreditamento alla C.E.S.A.L.P. dei contributi; il conto GPA11418 per la rilevazione del debito verso l’Associazione. I pagamenti all’Associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11418, il cui eventuale saldo di fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.

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