Circolare numero 159 del 03-12-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.)sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2014 tra INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.) per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di delega, le regole su revoca, contestazioni e restituzioni, le aliquote applicabili, il costo del servizio e le disposizioni contabili e procedurali. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è previsto il rinnovo con preavviso di 90 giorni.
Convenzione INPS con S.I.L.P.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS - S.I.L.P.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2014 tra INPS e Sindacato Italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’Istituto, definendo soggetti interessati, modalità di delega, revoca, controlli, misure percentuali, costi del servizio, profili di responsabilità e regole contabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
La convenzione riguarda i soggetti beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Tali soggetti possono versare i contributi associativi in favore dell’associazione mediante trattenuta sulla prestazione percepita.
Modalità di autorizzazione alla trattenuta
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione all’INPS di una delega redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo del sindacato S.I.L.P.A. è indicato in "61 01".
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La relativa documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e sostituzione della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, sollevata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute a decorrere dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’associazione sindacale è tenuta a restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca perviene direttamente all’INPS, l’Istituto procede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e alla comunicazione all’associazione sindacale revocata.
Qualora una nuova delega sia presentata su una prestazione già coperta da delega ad altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione sindacale revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo e versamenti all’associazione
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti dell’associazione. Il S.I.L.P.A. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI;
- 1,00% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1,00% sui restanti trattamenti, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati annui, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi informatici, fatturazione e costo del servizio
L’INPS mette a disposizione dell’associazione, sui servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", attraverso la quale sono resi disponibili gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture relative al costo dei servizi e ogni eventuale comunicazione inerente la convenzione.
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, esclusione di oneri per l’INPS e controversie
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Inoltre, l’INPS è espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, incluse le ipotesi di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In caso di controversie giudiziarie riguardanti questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula, oppure se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS da parte dell’associazione.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti al S.I.L.P.A. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25440, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35440, per l’accreditamento al S.I.L.P.A. dei contributi associativi;
- GPA11440, per la rilevazione del debito verso il S.I.L.P.A.
I pagamenti a favore dell’associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11440, il cui eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25440, GPA35440 e GPA11440.
Sede legale dell’associazione
La circolare indica infine che la sede legale del Sindacato Italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.) è in Via Pietro Micca, 2, Caserta (CE).
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione, stipulata il 16 ottobre 2014 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, consente agli iscritti al S.I.L.P.A. beneficiari di specifiche prestazioni INPS di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione. Rientrano tra i beneficiari i titolari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, autorizzazione e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Per il sindacato è indicato il codice identificativo "61 01". Nel caso di pagamento diretto da parte INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe dei lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge 223/1991, conservando la relativa documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e rapporti con altre deleghe
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto; se la revoca perviene direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’associazione revocata. Se una nuova delega riguarda una prestazione già coperta da delega ad altra associazione, essa produce effetti solo previa revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misure del contributo e modalità di versamento all’associazione
La percentuale del contributo deve essere espressamente indicata nella delega e deve essere uguale per tutti gli iscritti dell’associazione. Il S.I.L.P.A. ha comunicato le seguenti misure: 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI; 1,00% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti indicati dalla circolare, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili. L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi online, costi e rapporti economici
Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’associazione gli elenchi dei nominativi soggetti a trattenuta, con dati anagrafici e importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. La medesima applicazione è utilizzata per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e per eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è fissato in € 0,80 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione specifica, dopo la quale l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di esclusione di responsabilità e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Aspetti contabili e sede dell’associazione
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA25440 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35440 per l’accreditamento al S.I.L.P.A. dei contributi e GPA11440 per la rilevazione del debito verso il sindacato. I pagamenti a favore dell’associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11440, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi va imputato al conto GPA24042. La sede legale del S.I.L.P.A. è indicata in Via Pietro Micca, 2, Caserta (CE).
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