Sentenza n. 16665/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della delibera adottata dal Plenum del C.S.M. nella seduta del 5 novembre 2025, recante nomina della dott.ssa Paola Anna Giuseppina Vacca a Presidente di sezione del Tribunale di Verona, settore penale, posto di nuova istituzione, pubblicato con bollettino n. 22997 del 9.12.2024; della proposta, con voti n. 5 e un’astensione, della V Commissione in favore della dott.ssa Paola Anna Giuseppina Vacca; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Plenum del CSM del 5 novembre 2025 di nomina della candidata prescelta a presidente di sezione penale del Tribunale di Verona, e proposta della V Commissione
Esito
Favorevole al resistente (CSM e Ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata alla procedura per il conferimento dell’incarico semidirettivo di presidente della sezione penale del Tribunale di Verona, ha impugnato la nomina della concorrente prescelta. Ha dedotto: 1) l’erronea interpretazione dell’art. 15, lett. a), del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, per avere il CSM attribuito all’indicatore una portata selettiva tale da arrestare la comparazione senza procedere agli indicatori successivi; 2) l’erronea individuazione della soglia di validazione di dodici anni, che a suo avviso avrebbe dovuto computare l’esperienza giudiziaria complessiva e non soltanto quella maturata nel settore e nelle funzioni corrispondenti al posto; 3) la mancata inclusione, nel computo, della pregressa esperienza della ricorrente nelle funzioni penali requirenti. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la riedizione del potere in senso favorevole.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso, ritenendo legittima l’applicazione dell’art. 15, lett. a), del Testo unico. L’indicatore è gerarchicamente prioritario e può definire la comparazione quando la differenza di esperienza specifica omogenea supera sei anni e il candidato con minore esperienza non raggiunge la soglia di validazione di dodici anni per gli incarichi semidirettivi di primo grado. La soglia non è un requisito di ammissione, ma una regola di comparazione intersoggettiva; al ricorrere delle condizioni previste, il criterio può essere selettivo e non impone di esaminare gli indicatori successivi per individuare il prevalente. È stato respinto anche il rilievo secondo cui gli indicatori successivi sarebbero stati ignorati: la delibera li aveva comunque riportati e considerati, rilevando inoltre che la candidata nominata prevaleva anche rispetto agli altri indicatori. Respinti il secondo e il terzo motivo: la soglia va calcolata con riferimento all’esperienza nel medesimo settore e nelle medesime funzioni del posto a concorso, non all’intera esperienza giudiziaria né alle funzioni penali requirenti quando il posto riguarda funzioni giudicanti. L’equiparazione tra funzioni giudicanti e requirenti è prevista dalla disposizione soltanto per le funzioni di legittimità. La ricorrente aveva maturato 6 anni, 11 mesi e 7 giorni nelle funzioni giudicanti penali, inferiori ai dodici anni richiesti; la candidata nominata aveva invece 34 anni, 9 mesi e 2 giorni in funzioni giudicanti penali. Condanna la ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente euro 1.500, oltre accessori; spese compensate con le altre parti.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, lett. a), Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
La corretta interpretazione della predetta diposizione consente invero di ritenere che la ricorrente non vantasse una esperienza nel settore giudicante penale che le facesse raggiungere la soglia esperienziale di validazione individuata dal CSM nell’espressione del suo potere di autoregolamentazione, pari ad almeno 12 anni di svolgimento di funzioni nel medesimo settore e nelle stesse funzioni poste a concorso.
Per gli incarichi semidirettivi di primo grado, la soglia di dodici anni riguarda l’esperienza nelle funzioni e nel settore omogenei a quelli del posto a concorso; il criterio può assumere valenza selettiva nel confronto tra candidati.
art. 15, comma 1, lett. b)-g), Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
La disposizione è infatti inserita in un sistema di indicatori strutturato in ordine gerarchico e impone che si proceda alla valutazione degli indicatori successivi solo se quello precedente non sia posseduto da alcun candidato ovvero sia posseduto da più candidati (arrestando la procedura nel momento in cui residui un solo aspirante)
Gli indicatori attitudinali operano secondo l’ordine gerarchico stabilito dal Testo unico: si passa a quello successivo solo se il precedente non consente di individuare un unico candidato prevalente.
art. 15, comma 1, lett. a), ultimo periodo, Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Quanto alla parificazione tra funzioni requirenti e giudicanti, essa, ai sensi del terzo periodo della predetta lettera a), si verifica soltanto laddove le stesse siano state svolte in sede di legittimità (chè altrimenti non avrebbe senso la ridetta specificazione).
L’equiparazione tra esperienza giudicante e requirente, ai fini dell’indicatore, vale soltanto per le funzioni svolte in sede di legittimità; non consente di sommare, per una nomina a funzioni giudicanti di primo grado, la precedente esperienza requirente.
Massime di principio
- Quando una disciplina comparativa per il conferimento di incarichi giudiziari stabilisce indicatori attitudinali in ordine gerarchico, l’amministrazione deve passare all’indicatore successivo solo se quello precedente non è posseduto da alcun candidato oppure è posseduto da più candidati; il criterio può definire la comparazione quando, alle condizioni previste, residua un solo aspirante prevalente.
- La soglia temporale di validazione dell’esperienza, prevista quale elemento di un indicatore attitudinale, non costituisce un requisito di ammissione: serve a regolare il peso comparativo dell’esperienza specifica e omogenea maturata nel settore e nelle funzioni corrispondenti al posto a concorso.
- Ai fini della comparazione per un incarico giudiziario, l’esperienza in funzioni giudicanti e quella in funzioni requirenti non sono equiparabili, salvo la specifica previsione che attribuisce pari rilievo alle esperienze maturate in sede di legittimità.
- La prevalenza risultante dall’applicazione dell’indicatore prioritario non comporta di per sé l’illegittimità della valutazione per mancato esame degli indicatori successivi quando la disciplina ne consente l’arresto della sequenza e l’amministrazione abbia comunque dato conto degli ulteriori elementi pertinenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 1163/2026 - Genova, Sezione 2
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 1164/2026 - Genova, Sezione 2
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16661/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →