Cassazione Penale, Ordinanza n. 16984/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali, oltre al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma. Secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento al reato associativo, perché la condotta andrebbe qualificata come concorso di persone nel reato e non come partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico, sia con riferimento ai reati-fine di cessione di cocaina, per la mancanza di accertamenti sul principio attivo della sostanza. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure non ammissibili perché dirette a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
La sentenza presuppone la configurabilità della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in presenza di elementi fattuali idonei a dimostrare l'inserimento stabile o comunque consapevole nel sodalizio.
art. 73 d.P.R. 309/1990
In tema di stupefacenti, per la prova della natura della sostanza e del principio attivo il giudice non ha un obbligo necessario di disporre perizia o accertamento tecnico, potendo desumere tali elementi da altre prove acquisite.
art. 606 c.p.p.
Nel ricorso per cassazione non sono deducibili censure che mirino soltanto a una rivalutazione del merito o a contestare la persuasività della motivazione, se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche da un periodo di osservazione breve, purché dagli elementi probatori emerga l'esistenza di un sistema organizzato e collaudato al quale l'agente abbia fatto riferimento, anche implicitamente.
- Ai fini della prova della natura della sostanza stupefacente, il giudice non è tenuto in modo inderogabile a disporre un accertamento tecnico sul principio attivo, potendo fondare la decisione su altre risultanze probatorie acquisite.
- La qualificazione della condotta come partecipazione a un sodalizio criminale non è scalfita dalla sola deduzione di una durata limitata delle condotte, se la motivazione di merito evidenzia un inserimento funzionale nel meccanismo organizzativo.
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