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Ordinanza

Ordinanza n. 317/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’“Ordine di ripristino dello stato dei luoghi legittimato in applicazione degli artt. 27 e 31 del DPR n. 380/2001, in relazione all’immobile individuato catastalmente al foglio-OMISSIS- ubicato nel cortile di Via -OMISSIS-” comunicato via PEC dal Comune di Milano in data 15.12.2025 (riferita alle pratiche: -OMISSIS-); - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente allo stato non conosciuto, ove non già impugnato con ricorso R.G. n. 177/2025, pendente avanti la Sez. II di questo stesso TAR.

Giustizia amministrativa202600494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di ripristino dello stato dei luoghi del 15 dicembre 2025, adottato dopo l’annullamento d’ufficio di due SCIA relative a opere di ristrutturazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (progettista edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordine comunale di ripristino relativo a opere edilizie eseguite su un immobile di proprietà di terzi. L’ordine era stato adottato dopo l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, di una SCIA originaria del 23 novembre 2023 e di una SCIA in variante del 4 luglio 2024. La ricorrente, quale architetto e progettista, ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Ha inoltre evidenziato il periculum in mora derivante dall’esecuzione dell’ordine entro novanta giorni, dalla genericità delle prescrizioni e dalla pendenza di un’azione risarcitoria promossa nei suoi confronti dai committenti per un importo considerevole. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire e ha contestato la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR, riservando al giudizio di merito l’esame dell’ammissibilità del ricorso, ha accolto l’istanza cautelare. Ha ritenuto assistite da fumus le censure relative alla violazione degli artt. 9 e 10 l. 241/1990, poiché l’ordine di ripristino risultava adottato dopo interlocuzioni tra gli uffici comunali e il consulente tecnico dei proprietari, senza consentire alla ricorrente, potenzialmente esposta al procedimento sanzionatorio e alle sue conseguenze, di partecipare al procedimento. Il Comune avrebbe dovuto garantire il contraddittorio con tutti i soggetti responsabili anche nel procedimento sanzionatorio autonomo successivo all’annullamento delle SCIA. Il TAR ha inoltre rilevato l’insufficiente specificità dell’ordine, limitato a ingiungere genericamente la demolizione delle opere eseguite senza titolo e il ripristino della situazione preesistente, senza individuare puntualmente natura e consistenza degli abusi. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, considerata l’esecuzione dell’ordine entro novanta giorni, la pendenza dell’azione di responsabilità dei committenti e il rischio di cristallizzazione del pregiudizio della ricorrente. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’ordine e ordinato al Comune di riaprire, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, garantendo la partecipazione della ricorrente e adottando una nuova determinazione conclusiva congruamente motivata, con puntuale individuazione delle opere da ripristinare. La trattazione di merito è stata fissata al 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell’ordine di ripristino, senza una specifica interpretazione nella fase cautelare.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell’ordine di ripristino, senza una specifica interpretazione nella fase cautelare.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Individuato quale fondamento del precedente annullamento d’ufficio delle due SCIA, cui è seguito il procedimento sanzionatorio.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Impongono il rispetto delle garanzie partecipative; il giudice ha ritenuto che il contraddittorio dovesse essere garantito anche alla progettista, quale soggetto potenzialmente esposto al procedimento sanzionatorio e alle sue conseguenze.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il giudice ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora e ha disposto la sospensione con misura propulsiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio edilizio successivo all’annullamento d’ufficio di una SCIA, l’amministrazione deve garantire la partecipazione e il contraddittorio a tutti i soggetti potenzialmente responsabili e concretamente esposti alle conseguenze della sanzione, non soltanto al proprietario dell’immobile.
  • Anche quando l’ordine di ripristino ha natura vincolata, l’amministrazione deve individuare e descrivere puntualmente le opere abusive, così da rendere comprensibili la natura e la consistenza dell’abuso e le attività necessarie al ripristino.
  • La sospensione cautelare dell’ordine di ripristino può essere accompagnata dall’ordine di rinnovare la fase istruttoria e di adottare una nuova determinazione conclusiva, quando tale misura consenta di tutelare il destinatario senza compromettere l’interesse pubblico al ripristino della legalità.
  • Il periculum in mora può sussistere quando l’esecuzione immediata dell’ordine edilizio rischi di cristallizzare un pregiudizio economico e processuale grave per il soggetto potenzialmente responsabile, anche in relazione a una pendente azione risarcitoria dei committenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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