Circolare numero 98 del 19-9-2006
1. Premessa 2. Ordinanza del presidente del Consiglio n. 3536/2006 art. 12 3. Periodi contributivi oggetto di sospensione e modalità di recupero 4. Adempimenti delle Aziende 5. Adempimenti delle Sedi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli effetti contributivi dell’ordinanza di protezione civile n. 3536/2006 per i Comuni della Provincia di Vibo Valentia colpiti dagli eventi alluvionali del 3 luglio 2006. Per i datori di lavoro privati con sede nei Comuni indicati è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, con recupero in 24 rate mensili a partire da gennaio 2007. Sono inoltre indicati gli adempimenti delle aziende e delle sedi, precisando che le denunce contributive restano dovute e che non sono ammessi rimborsi per somme già versate.
Sospensione e rateizzazione dei contributi per i datori di lavoro dei Comuni colpiti dall’alluvione di Vibo Valentia
Sospensione e rateizzazione dei contributi per i datori di lavoro dei Comuni alluvionati della Provincia di Vibo Valentia
La circolare dà attuazione alle misure emergenziali adottate dopo gli eventi alluvionali del 3 luglio 2006 nel territorio della Provincia di Vibo Valentia. In particolare, chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo della sospensione contributiva prevista dall’ordinanza di protezione civile n. 3536/2006, nonché le modalità di recupero delle somme sospese e gli adempimenti richiesti alle aziende e alle Sedi.
Provvedimenti richiamati
Viene richiamato, in primo luogo, il DPCM 7 luglio 2006, pubblicato nella G.U. n. 159 dell’11 luglio 2006, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del 3 luglio 2006. Successivamente, nella G.U. n. 185 del 10 agosto 2006, è stata pubblicata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, recante disposizioni urgenti di protezione civile.
Comuni destinatari delle misure
L’art. 12, comma 1, dell’ordinanza individua i Comuni colpiti dall’evento e destinatari delle agevolazioni. Si tratta di: Brognatura, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant’Onofrio, Simbario, Serra San Bruno, Soriano, Sorianello, Stefanaconi, Spadola, S. Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia.
Sospensione dei versamenti
Per i datori di lavoro privati aventi sede legale o operativa nei Comuni elencati, il comma 2 dell’art. 12 concede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, per il periodo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006.
Periodi contributivi interessati
La circolare specifica i periodi contributivi oggetto di sospensione per le diverse categorie indicate:
- aziende agricole assuntrici di manodopera: 1° e 2° trimestre 2006;
- aziende autonome (CD/CM/IAP): 1ª, 2ª e 3ª rata 2006;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari: 1ª, 2ª e 3ª rata 2006.
Recupero delle somme sospese
Il comma 3 dell’art. 12 stabilisce che i contributi sospesi devono essere recuperati mediante 24 rate mensili con decorrenza da gennaio 2007. Ne deriva che la prima rata deve essere versata entro il 16 gennaio 2007.
Adempimenti delle aziende
La sospensione non incide sugli obblighi dichiarativi. Devono infatti continuare a essere presentate:
- le dichiarazioni trimestrali Mod. DMAG;
- le dichiarazioni annuali modelli ACC1/PC/CF;
- le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi.
Tali adempimenti restano necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati. Le aziende devono inoltre presentare alla Sede competente apposita domanda di rateizzazione utilizzando il modulo allegato alla circolare, con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge ed eventuale scelta di una diversa modalità di rateizzazione.
Effetti del mancato pagamento e rimborsi
La circolare precisa che non possono essere autorizzati rimborsi per i versamenti già effettuati. Inoltre, il mancato pagamento di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma costituisce una omissione contributiva relativa alla singola rata, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000.
Indicazioni operative per le Sedi
Per la corretta indicazione del provvedimento legislativo nelle domande si rinvia alla circolare n. 158/2002. La procedura accetta la sigla ALL/AGR per l’acquisizione delle domande. Le Sedi interessate sono inoltre invitate a prendere contatti con le associazioni datoriali e con gli enti di patronato per illustrare i contenuti della circolare e favorire una corretta compilazione delle domande di rateizzazione.
Punti principali
Provvedimenti richiamati e contesto emergenziale
La circolare richiama il DPCM 7 luglio 2006, pubblicato in G.U. n. 159 dell’11 luglio 2006, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dall’alluvione del 3 luglio 2006, e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, pubblicata in G.U. n. 185 del 10 agosto 2006, recante disposizioni urgenti di protezione civile.
Comuni interessati dalla sospensione
L’art. 12, comma 1, dell’ordinanza elenca i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e destinatari delle misure: Brognatura, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant’Onofrio, Simbario, Serra San Bruno, Soriano, Sorianello, Stefanaconi, Spadola, S. Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia.
Sospensione dei versamenti contributivi
Per i datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei Comuni indicati è concessa la sospensione, per il periodo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
Periodi e posizioni contributive interessate
La sospensione riguarda, secondo la tabella richiamata nella circolare, le aziende agricole assuntrici di manodopera per i contributi relativi al 1° e 2° trimestre 2006, le aziende autonome (CD/CM/IAP) per la 1ª, 2ª e 3ª rata 2006, nonché i piccoli coloni e compartecipanti familiari per la 1ª, 2ª e 3ª rata 2006.
Recupero dei contributi sospesi
L’art. 12, comma 3, dell’ordinanza prevede che i contributi sospesi siano recuperati mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007. La prima rata deve quindi essere versata entro il 16 gennaio 2007.
Adempimenti delle aziende
Le sospensioni non riguardano la presentazione delle dichiarazioni trimestrali Mod. DMAG e annuali modd. ACC1/PC/CF, né le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, che restano necessarie per l’aggiornamento delle posizioni assicurative. Le aziende devono presentare alla Sede competente domanda di rateizzazione con l’apposito modulo allegato alla circolare, attestando la sussistenza dei requisiti di legge ed eventualmente optando per una diversa modalità di rateizzazione. Non sono autorizzabili rimborsi per i versamenti già effettuati. Il mancato pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio, ma costituisce omissione contributiva limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000.
Adempimenti delle sedi e istruzioni operative
Per l’indicazione del provvedimento legislativo nelle domande si rinvia alla circolare n. 158/2002. La sigla accettata dalla procedura per l’acquisizione delle domande è ALL/AGR. Le Sedi interessate sono invitate a contattare le associazioni datoriali e gli enti di patronato per illustrare i contenuti della circolare e favorire la corretta compilazione delle domande di rateizzazione.
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