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Circolare

Circolare numero 97 del 15-9-2006

Il lavoratore dipendente che dona il midollo osseo ha diritto a conservare la “normale retribuzione” per le assenze (giornaliere e/o orarie) dal lavoro occorrenti per la donazione del midollo osseo e per quelle necessarie al completo ripristino del suo stato fisico.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il trattamento economico, previdenziale e contabile spettante ai lavoratori dipendenti che effettuano la donazione di midollo osseo, distinguendo tra periodi successivi al 16 marzo 2001 e periodi precedenti, nonché tra datori di lavoro tenuti o non tenuti al DM10/2. Vengono chiariti i soggetti aventi diritto, la misura dell’indennità pari alla normale retribuzione, l’accredito della contribuzione figurativa, le modalità di conguaglio o rimborso, le regole per gli eventi pregressi e le istruzioni operative per la denuncia EMens e per le registrazioni contabili.

Indennità e contribuzione figurativa per donazione di midollo osseo ex L. 52/2001

Donazione di midollo osseo: trattamento economico, previdenziale e contabile

La circolare disciplina l’applicazione della legge n. 52 del 6 marzo 2001 in materia di donazione di midollo osseo, chiarendo gli effetti sul rapporto di lavoro, sulla copertura previdenziale e sulle modalità operative per datori di lavoro e INPS. Il documento aggiorna le precedenti istruzioni della circolare n. 192/1996 per gli eventi successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina e distingue in modo puntuale tra periodi correnti e periodi pregressi.

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 52/2001 integra la normativa sul prelievo di cellule staminali midollari e periferiche a scopo di trapianto. In particolare, l’art. 5 riconosce al lavoratore dipendente donatore il diritto a conservare la normale retribuzione per:

  • le giornate di degenza ospedaliera necessarie al prelievo del sangue midollare;
  • le successive giornate di convalescenza ritenute necessarie dall’équipe medica per il completo ripristino dello stato fisico;
  • i permessi orari necessari per gli atti preliminari alla donazione, e cioè:
    • prelievo per l’individuazione del sistema genetico HLA;
    • prelievi per approfondire la compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
    • accertamento dell’idoneità alla donazione.

Per le donazioni effettuate dopo il 16 marzo 2001 il datore di lavoro può richiedere il rimborso delle retribuzioni corrisposte. Le giornate e i permessi in questione sono coperti da contribuzione figurativa e i relativi oneri sono posti a carico dello Stato.

Lavoratori interessati

Il beneficio spetta a tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’INPS per le prestazioni pensionistiche, indipendentemente dalla qualifica e dal settore di appartenenza. La donazione è definita come offerta volontaria e gratuita da parte di un cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano o nei registri regionali/interregionali dei donatori di midollo osseo.

Misura dell’indennità

L’indennità spettante per le assenze legate alla donazione deve essere pari alla normale retribuzione, cioè a quella che sarebbe stata corrisposta in caso di ordinaria prestazione lavorativa. La circolare specifica che:

  • l’indennità spetta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, indipendentemente dalla quantità di midollo donato;
  • spetta per le giornate di convalescenza necessarie al recupero fisico;
  • spetta per le ore di permesso connesse agli accertamenti e ai prelievi preliminari, anche se poi la donazione non viene effettuata.

La quantificazione deve avvenire secondo i criteri già usati per le assenze per donazione di sangue, richiamando le istruzioni della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981. Per le donazioni successive al 16 marzo 2001 viene dunque superato il precedente orientamento della circolare n. 192/1996 che collegava tali periodi all’indennità di malattia.

Contribuzione figurativa e effetti pensionistici

Le assenze dal 16 marzo 2001 sono accreditabili figurativamente con un valore retributivo determinato sulla retribuzione effettiva, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 155/1981. Il periodo è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione, compresa quella di anzianità, ed ha effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

Per gli eventi dal 1° gennaio 2005 in poi, per i lavoratori soggetti a denuncia EMens, l’accredito avviene d’ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende con il codice evento DMO. Per i periodi precedenti o per i lavoratori dipendenti da datori non tenuti alla denuncia mensile, l’accredito è effettuato su istanza dell’interessato.

Per il periodo compreso tra il 16 marzo 2001 e il 31 dicembre 2004, la circolare chiarisce che le assenze risultano normalmente censite come malattia nelle denunce annuali; pertanto, ai fini del riconoscimento della nuova copertura figurativa, è necessario modificare le posizioni assicurative sostituendo i codici 310 e/o 319 con:

  • codice 381, di nuova istituzione, per il diritto e la misura delle prestazioni;
  • codice 389, già previsto per le donazioni di sangue, come integrazione utile ai fini della misura.

La domanda deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie presso le quali si è svolta la procedura di donazione. Per gli iscritti ai Fondi Volo e Ferrovieri e per l’evidenza contabile separata dell’Ago dei soppressi Fondi Elettrici, Telefonici e Autoferrotranvieri, l’accredito è effettuato nella gestione di competenza con il motivo MO di nuova istituzione.

Datori di lavoro tenuti al modello DM10/2: conguaglio e documentazione

I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva con modello DM10/2 devono conguagliare le indennità anticipate nel mese di corresponsione o in quello successivo. In caso di ritardo, le somme erogate sono considerate retribuzione ordinaria e restano assoggettate alla normale contribuzione.

Per effettuare il conguaglio il datore deve farsi consegnare dal donatore una certificazione sanitaria rilasciata da ospedali o centri trasfusionali autorizzati. La certificazione deve indicare:

  • i dati anagrafici del donatore;
  • le ore di permesso per gli accertamenti e i prelievi preliminari;
  • le giornate di degenza per il prelievo del midollo osseo;
  • le giornate di convalescenza successive al prelievo, effettivamente fruite e ritenute necessarie dall’équipe medica.

La documentazione deve essere conservata per 10 anni.

Per il conguaglio nel DM10/2 devono essere utilizzati i seguenti codici:

  • S112, per l’indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52;
  • S113, per le differenze in aumento dell’indennità;
  • E790, per le differenze in diminuzione.

La circolare consente inoltre, in analogia con la disciplina già prevista per la donazione di sangue, che i datori che occupano sia lavoratori soggetti a DM10/2 sia lavoratori denunciati con altri modelli possano conguagliare anche le retribuzioni corrisposte a questi ultimi; sono richiamati, in particolare, i casi delle aziende agricole con impiegati e operai agricoli e delle cooperative ex lege 240/1984.

Periodi pregressi per i datori tenuti a DM10/2

Per le assenze già fruite dal 16 marzo 2001 fino all’attuazione delle istruzioni, la regolarizzazione segue il criterio della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993 e della circolare n. 292/1993.

La circolare distingue due ipotesi:

  • datori che hanno già conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia: entro il terzo mese successivo alla circolare devono registrare la restituzione dell’indennità di malattia nel quadro B/C con codice E775 e l’importo spettante per donazione midollo osseo nel quadro D con codice S114, oltre alla rettifica delle denunce 770 per i periodi fino al 12/2004;
  • datori che hanno erogato l’intera retribuzione: possono usare la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V.

Se il datore ha corrisposto anche un’integrazione, l’intera regolarizzazione va eseguita con DM10/V.

Datori non tenuti al DM10/2: rimborso e periodi pregressi

I datori di lavoro non tenuti alla denuncia DM10/2 possono chiedere direttamente all’INPS il rimborso delle retribuzioni pagate ai dipendenti per le giornate e/o ore di permesso necessarie alla donazione.

Per i periodi correnti la domanda va presentata all’INPS territorialmente competente con Mod. RIMB./MID.OSSEO entro la fine del mese successivo a quello di corresponsione delle retribuzioni. Deve essere allegata la certificazione sanitaria; la domanda priva di certificazione, o con certificazione incompleta o inesatta, è comunque ricevibile se presentata tempestivamente, ma il rimborso resta sospeso fino all’integrazione.

Il pagamento avviene tramite procedura dei "Pagamenti Vari", secondo le modalità e l’indirizzo indicati nella domanda, con causale "indennità midollo osseo – L. n.52/2001".

Per i periodi pregressi, cioè per assenze dal 16 marzo 2001 fino all’attuazione delle istruzioni, il rimborso può essere richiesto entro il terzo mese successivo alla circolare. Se le giornate di degenza o convalescenza sono state già indennizzate come malattia direttamente dall’INPS, si procede, nei limiti della prescrizione e su istanza di parte, al recupero della prestazione di malattia e alla riliquidazione come indennità ex lege 52/2001, applicando le ritenute fiscali sulla differenza dovuta al donatore.

Per tali pagamenti la procedura dei "Pagamenti Vari" deve essere impostata con le sigle:

  • INDENAP o INDENAC, per la differenza lorda relativa ad anni precedenti o all’anno in corso;
  • IRPEFAP o IRPEFAC, per le ritenute fiscali;
  • RECUPER, per l’importo lordo dell’indennità di malattia da recuperare.

La causale resta "indennità midollo osseo – L. n.52/2001".

Aziende agricole

Per le aziende agricole che assumono operai a tempo indeterminato o determinato, le disposizioni dei punti 5 e 6 restano applicabili fino al completamento delle procedure gestionali previste dall’art. 1, comma 10, del D.L. n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006. La circolare richiama la previsione secondo cui, dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo possono portare in compensazione in sede di dichiarazione mensile gli importi anticipati ai lavoratori agricoli a titolo di prestazioni temporanee a carico dell’INPS, riservandosi di fornire ulteriori istruzioni.

Denuncia EMens per eventi dal 1° gennaio 2005

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2005 le aziende tenute a denuncia mensile devono utilizzare il flusso EMens indicando:

  • il codice evento DMO, di nuova istituzione, per la donazione di midollo osseo;
  • il tipo copertura 1, se la settimana è interamente non retribuita ma interamente indennizzata, oppure 2, se la settimana è parzialmente retribuita e parzialmente indennizzata;
  • la differenza accredito, pari alla retribuzione complessivamente persa nel mese a causa dell’evento.

La circolare precisa che la differenza accredito va quantificata secondo i criteri indicati nel messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005. Inoltre, se l’assenza era stata già denunciata come malattia con codice evento MAL, deve essere inviata una nuova denuncia EMens sostitutiva per ciascun mese interessato.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle indennità, poiché gli oneri sono posti a carico dello Stato, sono istituiti nell’ambito della GIAS i seguenti conti:

  • GAU 30/110, per le indennità corrisposte dalle aziende ammesse al conguaglio tramite DM10/2 e rilevate con i codici S112, S113 e S114;
  • GAU 30/108, per le indennità rimborsate direttamente ai datori di lavoro.

Al conto GAU 30/108 vanno imputate anche, in via eccezionale, le indennità corrisposte direttamente al donatore nei casi in cui abbia già percepito l’indennità di malattia. In tale ipotesi il biglietto contabile deve evidenziare:

  • GAU 30/108 a PTP 24/030 per l’importo lordo dell’indennità e il recupero dell’indennità di malattia;
  • GPA 27/009 per le ritenute erariali;
  • GPA 10/099 per l’importo netto da corrispondere ai beneficiari.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere contraddistinte nel partitario del conto GPA 10/031 con il codice di bilancio 03077 – "Somme non riscosse dai beneficiari – indennità midollo osseo L. n. 52/2001 – GIAS". Le partite ancora da definire a fine esercizio vanno imputate al conto GAU 10/131, con ripresa del saldo nel nuovo esercizio.

Gli eventuali recuperi delle indennità devono essere rilevati al conto GAU 24/108, con codice di bilancio 01094, che assume la nuova denominazione "Prestazioni indebite diverse a sostegno del reddito". I crediti divenuti inesigibili devono essere contraddistinti con il medesimo codice 01094 nel partitario del conto GPA 00/069. Gli importi indicati dalle aziende con codice E775 confluiscono nel conto PTP 24/030.

Sintesi operativa

La circolare definisce quindi un sistema completo di tutela per i donatori di midollo osseo: riconoscimento della normale retribuzione, rimborso ai datori di lavoro, copertura figurativa ai fini pensionistici, regolarizzazione dei periodi pregressi e codifiche contabili e dichiarative specifiche. Il regime varia a seconda che l’evento sia precedente o successivo al 16 marzo 2001 e, per gli adempimenti mensili, a seconda che il datore sia o meno tenuto al modello DM10/2 o alla denuncia EMens.

Punti principali

Quadro normativo e diritti del donatore

La legge n. 52 del 6 marzo 2001 disciplina la donazione di midollo osseo e integra la normativa sul prelievo di cellule staminali midollari e periferiche. Al lavoratore dipendente donatore è riconosciuto il diritto alla normale retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera necessarie al prelievo e per le eventuali giornate di convalescenza ritenute necessarie dall’équipe medica. È inoltre prevista la retribuzione per i permessi orari occorrenti ai prelievi e accertamenti preliminari alla donazione, anche se la donazione non segue agli accertamenti.

Soggetti interessati

L’indennità e la copertura figurativa spettano a tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’INPS per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore di appartenenza. La donazione è definita come offerta volontaria e gratuita da parte di un cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano o nei registri regionali/interregionali dei donatori di midollo osseo.

Misura dell’indennità

L’indennità deve corrispondere alla normale retribuzione che sarebbe stata percepita in caso di prestazione lavorativa ordinaria. Essa copre le giornate di degenza per il prelievo, indipendentemente dalla quantità di midollo donato, le giornate di convalescenza necessarie al recupero e le ore di permesso per gli atti preliminari. La determinazione dell’importo rinvia ai criteri già previsti per le assenze dovute a donazione di sangue.

Contribuzione figurativa e gestione pensionistica

Le assenze dal 16 marzo 2001 sono accreditabili figurativamente con valore retributivo determinato sulla retribuzione effettiva ai sensi dell’art. 8 della legge n. 155/1981. Il periodo è utile sia al diritto sia alla misura della pensione, compresa quella di anzianità. Per gli eventi dal 1° gennaio 2005 l’accredito avviene d’ufficio in EMens con codice evento DMO; per i periodi dal 16 marzo 2001 al 31 dicembre 2004 l’accredito è effettuato su domanda, sostituendo eventuali codici di malattia con i codici 381 e 389, previa certificazione sanitaria.

Obblighi dei datori di lavoro e regolarizzazione dei periodi correnti

I datori tenuti a DM10/2 devono conguagliare le indennità anticipate nel mese di pagamento o in quello successivo, usando la certificazione sanitaria rilasciata da struttura ospedaliera o centro trasfusionale autorizzato. Devono indicare i dati anagrafici del donatore, le ore di permesso, le giornate di degenza e di convalescenza e conservare la documentazione per 10 anni. Sono previsti i codici S112 per l’indennità, S113 per differenze in aumento ed E790 per differenze in diminuzione.

Rimborsi per datori non tenuti a DM10/2 e gestione dei periodi pregressi

I datori non tenuti alla denuncia DM10/2 possono chiedere all’INPS il rimborso delle retribuzioni anticipate tramite Mod. RIMB./MID.OSSEO entro la fine del mese successivo al pagamento. Per i periodi dal 16 marzo 2001 fino all’attuazione delle istruzioni è ammesso il rimborso entro il terzo mese successivo alla circolare. Se le giornate sono state già indennizzate come malattia dall’INPS, si procede, nei limiti della prescrizione, al recupero della prestazione di malattia e alla riliquidazione come indennità ex lege 52/2001.

EMens e istruzioni contabili

Per gli eventi dal 1° gennaio 2005 le aziende devono compilare EMens con il codice DMO, indicando il tipo copertura 1 o 2 e la differenza accredito. La circolare istituisce specifici conti GIAS per la rilevazione contabile delle indennità e dei rimborsi, prevedendo anche codici per somme non riscosse, recuperi, partite creditorie e crediti inesigibili. Sono richiamati i conti GAU 30/110 e GAU 30/108, oltre ai conti di recupero e alle relative codifiche di bilancio.

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