Circolare numero 100 del 22-9-2006
Premessa Soggetti abilitati alla trasmissione telematica Modalità operative per il rilascio del PIN Adempimenti delle Sedi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’obbligo, per i datori di lavoro agricoli con operai a tempo determinato e indeterminato, di trasmettere telematicamente le denunce aziendali e chiarisce chi può effettuare l’invio. Vengono richiamati i termini e le regole già fissati dalla circolare 88/2006, nonché la possibilità per i datori di lavoro di operare direttamente o tramite intermediari abilitati. La circolare dettaglia inoltre le modalità per ottenere PIN e abilitazione, i soggetti legittimati, la documentazione da presentare e gli adempimenti richiesti alle sedi INPS.
Invio telematico delle denunce aziendali agricole e abilitazione al servizio
Invio telematico delle denunce aziendali agricole e abilitazione al servizio
La circolare disciplina l’operatività dell’invio telematico delle denunce aziendali in agricoltura e individua i soggetti legittimati a trasmetterle. Il documento richiama le norme istitutive dell’obbligo e rinvia, per contenuti e tempi, alla circolare n. 88/2006.
Quadro normativo e ambito di applicazione
L’obbligo di trasmissione telematica riguarda i datori di lavoro del settore agricolo che occupano operai a tempo determinato e indeterminato. La base normativa richiamata è l’art. 01, commi 7 e 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in relazione all’art. 5 del D.lg. 11 agosto 1993, n. 375.
Per i contenuti della denuncia e per i relativi tempi di invio la circolare non introduce nuove regole, ma rinvia espressamente a quanto già disposto con la circolare n. 88/2006.
Soggetti che possono effettuare l’invio
La circolare chiarisce che i datori di lavoro possono:
- trasmettere direttamente la modulistica per conto proprio;
- avvalersi dei soggetti abilitati di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
È quindi ammessa sia la gestione diretta sia la delega a intermediari qualificati.
Requisiti tecnici e abilitazione al servizio
Per accedere alla trasmissione telematica è necessario:
- essere in possesso di un PIN (Personal Identification Number) rilasciato dall’Istituto;
- ottenere la specifica abilitazione al singolo servizio di trasmissione.
La richiesta del PIN e dell’abilitazione deve essere presentata dall’utente interessato o dall’intermediario alla Sede INPS competente, che provvede al rilascio a vista. Inoltre, chi sia già in possesso di PIN e risulti abilitato alla trasmissione telematica del DMAG è automaticamente abilitato anche alla trasmissione della denuncia aziendale (D.A.).
Datori di lavoro e loro rappresentanti
I datori di lavoro che intendono operare in proprio devono richiedere l’abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali. La facoltà di presentare la richiesta è riconosciuta anche:
- ai legali rappresentanti delle aziende;
- ai soggetti delegati dai titolari, purché dipendenti dell’impresa.
Intermediari abilitati per conto dei datori di lavoro
La circolare richiama i soggetti che possono curare la trasmissione per conto dei datori di lavoro:
- professionisti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, avvocati;
- associazioni e società semplici costituite tra tali professionisti per l’esercizio in forma associata della professione, con abilitazione del singolo professionista e non dello studio associato;
- associazioni di categoria, con abilitazione del responsabile dell’associazione a livello locale;
- società commerciali di servizi contabili (CED) in possesso dei requisiti indicati dalle circolari ministeriali richiamate, con abilitazione del responsabile del CED;
- soggetti di cui al D.lg. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31, tra cui capogruppo di gruppi di impresa e consorzi o società consorziate delegate agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, con abilitazione del titolare o del legale rappresentante.
Gli intermediari possono presentare la richiesta di abilitazione presso qualsiasi sede INPS, indipendentemente dal territorio in cui sono ubicati i datori di lavoro per conto dei quali operano.
Modalità operative e documentazione richiesta
La richiesta di abilitazione deve essere effettuata utilizzando il modulo allegato (All. 1). Il modulo deve contenere sempre:
- i dati personali del richiedente;
- i dati dell’entità di appartenenza per conto della quale il richiedente intende operare, come datore di lavoro, associazione di categoria, CED e simili.
Gli intermediari devono inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva che elenchi i soggetti che hanno conferito loro delega alla trasmissione delle denunce aziendali, con indicazione del codice fiscale e della denominazione anagrafica.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi INPS devono conservare in evidenza le richieste di abilitazione al servizio, corredate dell’autodichiarazione prevista, presentate dai soggetti che trasmettono per conto terzi. La circolare non prevede ulteriori istruzioni operative oltre a tale obbligo di gestione e tenuta delle richieste.
Punti principali
Obbligo di trasmissione telematica
Per i datori di lavoro del settore agricolo che occupano operai a tempo determinato e indeterminato è previsto l’invio telematico delle denunce aziendali ai sensi dell’art. 5 del D.lg. 11 agosto 1993, n. 375, in forza dell’art. 01, commi 7 e 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Per contenuti e tempi di invio la circolare rinvia alla circolare n. 88/2006.
Possibilità di operare direttamente o tramite intermediari
I datori di lavoro possono trasmettere la modulistica per conto proprio oppure avvalersi dei soggetti indicati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. È quindi ammessa sia la gestione diretta sia l’affidamento a intermediari abilitati.
Requisiti per la trasmissione telematica
Per effettuare l’invio telematico occorre essere in possesso di un PIN rilasciato dall’Istituto e della specifica abilitazione al servizio. La richiesta del PIN e dell’abilitazione va presentata dall’utente interessato o dall’intermediario alla Sede INPS competente, che deve rilasciarli a vista. Chi è già in possesso di PIN e abilitato alla trasmissione telematica del DMAG è automaticamente abilitato anche alla denuncia aziendale (D.A.).
Soggetti che possono richiedere l’abilitazione come datori di lavoro
I datori di lavoro che intendono trasmettere in proprio conto la denuncia aziendale devono richiedere l’abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali. La richiesta può essere presentata anche dai legali rappresentanti delle aziende o da soggetti delegati dai titolari, purché dipendenti della stessa impresa.
Intermediari abilitati
Possono operare per conto dei datori di lavoro i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, avvocati; le associazioni e società semplici tra tali professionisti, con abilitazione del singolo professionista e non dello studio; le associazioni di categoria, con abilitazione del responsabile locale; le società commerciali di servizi contabili (CED) in possesso dei requisiti indicati dalle circolari richiamate, con abilitazione del responsabile; nonché i soggetti di cui al D.lg. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31, come capogruppo di gruppo di impresa e consorzi o società consorziate delegate, con abilitazione del titolare o legale rappresentante.
Modalità di richiesta e documentazione
La richiesta di abilitazione deve essere presentata mediante il modulo allegato (All. 1), compilato con i dati personali del richiedente e con i dati dell’entità per conto della quale intende operare. Gli intermediari devono inoltre allegare una dichiarazione sostitutiva contenente l’elenco dei soggetti che hanno conferito la delega, con Codice Fiscale e denominazione anagrafica.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi INPS devono tenere in evidenza le richieste di abilitazione al servizio, complete dell’autodichiarazione prevista, presentate dai soggetti che trasmettono per conto terzi.
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