Circolare numero 96 del 13-9-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e FAPI per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono richiamati i requisiti di validità delle deleghe, le modalità di versamento delle somme alla FAPI, il costo del servizio fissato in 0,60 euro per delega e le responsabilità dell’Associazione. Sono inoltre fornite istruzioni contabili con l’istituzione di nuovi conti e l’indicazione dei riferimenti fiscali e della sede legale della FAPI.
Convenzione INPS-FAPI per trattenute sindacali su disoccupazione agricola e variazioni contabili
Convenzione INPS-FAPI per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Oltre a riepilogare il contenuto dell’accordo, il documento fornisce le istruzioni operative e contabili necessarie alle strutture periferiche per la corretta gestione delle deleghe, dei versamenti e delle relative registrazioni contabili.
Ambito della convenzione e presupposto normativo
L’accordo è stato sottoscritto il 12 maggio 2006 dal Presidente dell’INPS, Avv. Gian Paolo Sassi, in esecuzione della deliberazione n. 42 dell’8 febbraio 2006, con la FAPI rappresentata dal Presidente Nicola Scibilia. La convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, delle quote associative dovute dagli iscritti alla FAPI, trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola.
Soggetti interessati e condizioni di accesso
Il diritto a versare i contributi associativi mediante trattenuta è riconosciuto ai lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione ordinaria e/o al trattamento speciale di disoccupazione richiamato dalla convenzione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato e recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
La circolare precisa che, in caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Modalità di presentazione e validità della delega
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all’art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37. Essa produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui la prestazione si riferisce.
L’INPS non prende in considerazione le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. La circolare richiama inoltre l’esigenza che le deleghe siano conformi al testo riportato nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. e che le sedi periferiche verifichino il rispetto di tutti gli elementi di sostanza e di forma. Per la delega relativa alle trattenute sindacali la sigla dell’organizzazione da indicare è FAPI.
Corrispettivo del servizio e oneri della convenzione
Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. La FAPI si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del costo del servizio, come previsto dall’art. 7 della convenzione.
La stessa disposizione pone a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere anche fiscale inerente alla convenzione. Nella convenzione è inoltre previsto che i costi vengano adeguati secondo le revisioni stabilite e che l’Associazione accetti senza riserva le decisioni adottate in materia.
Versamento delle somme trattenute e flussi informativi
L’INPS deve versare alla FAPI l’intero importo delle trattenute effettuate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto delle spese di cui all’art. 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.
I pagamenti sono eseguiti mediante ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato annualmente dalla FAPI. Inoltre, l’Istituto trasmette all’Associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti alla FAPI sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/161, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/161, per la rilevazione del debito verso la FAPI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA, da trattenere sulle somme da versare all’Associazione, devono essere imputati rispettivamente ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Il saldo del conto GPA 11/161 eventualmente esistente a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Responsabilità della FAPI e tutela dell’INPS
La convenzione esonera espressamente l’INPS da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo e dai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni soggette a trattenuta e l’organizzazione sindacale di appartenenza. La FAPI assume su di sé la responsabilità di tali rapporti e, in particolare, nelle controversie conseguenti a contestazioni sulla validità e regolarità della delega, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e manlevare l’INPS da ogni eventuale effetto negativo.
È inoltre previsto che l’Associazione rimborsi, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in relazione a eventuali controversie giudiziarie.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2006. La FAPI deve presentare richiesta di rinnovo annuale all’INPS, con lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza. La convenzione prevede anche che, qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare convenzioni di questo tipo, la disdetta abbia effetto immediato.
Dati identificativi della FAPI
Ai fini operativi, la circolare indica il codice fiscale della FAPI, 08850131007, e la sede legale in Via Veturia n. 45, 00181 Roma.
Allegati e contenuto essenziale
L’allegato 1 riporta il testo integrale della convenzione, che dettaglia finalità, validità delle deleghe, periodicità dei versamenti, modalità di bonifico, ripartizione dei costi, responsabilità e durata. L’allegato 2 contiene le variazioni al piano dei conti con l’istituzione dei conti GPA 11/161 e GPA 25/161 e le rispettive denominazioni complete e abbreviate.
Punti principali
Stipula della convenzione
L’INPS ha sottoscritto il 12 maggio 2006, sulla base della deliberazione n. 42 dell’8 febbraio 2006, una convenzione con la Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) per la riscossione delle quote associative tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Requisiti e validità delle deleghe
La delega deve rispettare i requisiti previsti dall’art. 2 della convenzione e quelli formalizzati nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare la presenza di tutti gli elementi sostanziali e formali. Sulla delega per le trattenute sindacali la sigla da indicare è FAPI. La delega va presentata insieme alla domanda di prestazione e produce effetti al momento del pagamento; quelle trasmesse dopo la domanda non sono prese in considerazione.
Misura dei costi e oneri a carico dell’associazione
Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. La FAPI si impegna ad accettare eventuali future variazioni del costo del servizio e a sostenere anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Versamenti, rendicontazione e conti contabili
L’INPS versa alla FAPI l’importo delle trattenute mensili, depurato delle spese di servizio e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. I versamenti avvengono su conto corrente bancario comunicato annualmente dalla FAPI. L’Istituto invia inoltre supporti telematici o elenchi per Provincia e Comune con i dati dei percipienti e gli importi trattenuti. Per la gestione contabile sono istituiti i conti GPA 25/161 e GPA 11/161; le spese di esazione e l’IVA sono imputate ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Responsabilità, rimborsi e controversie
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e dai rapporti tra lavoratori e organizzazione sindacale. In caso di contestazioni sulla validità della delega, la FAPI deve rimborsare al lavoratore la trattenuta e tenere indenne l’INPS da eventuali effetti negativi. L’Associazione rimborsa anche le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2006. La richiesta di rinnovo annuale deve essere inviata dalla FAPI all’INPS, con lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza. È prevista la cessazione immediata in caso di pronuncia giudiziaria che escluda la possibilità di stipulare tali convenzioni per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli.
Dati identificativi della FAPI
La circolare riporta il codice fiscale della FAPI, 08850131007, e la sede legale in Via Veturia n. 45, 00181 Roma.
Testo integrale
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