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Circolare

Circolare numero 99 del 20-9-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della convenzione tra INPS e USAE per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, richiamando i soggetti che possono aderire, le modalità di delega, i tempi di efficacia e revoca, la misura del contributo e i rapporti finanziari. Vengono inoltre indicate le istruzioni operative e contabili, con l’istituzione di specifici conti del piano dei conti. La convenzione decorre fino al 31 dicembre 2006, con rinnovo annuale su richiesta entro il 30 settembre.

Convenzione INPS-USAE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni e istruzioni contabili

Convenzione INPS-USAE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare fornisce le istruzioni applicative della convenzione stipulata tra INPS e Unione Sindacati Autonomi Europei (USAE) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulla pensione, ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Oltre alle regole operative sulla delega, disciplina i tempi di decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le relative scritture contabili.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

La circolare chiarisce che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché la norma richiamata riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega su modello predisposto dall’INPS, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal titolare della pensione;
  • essere controfirmata dal responsabile locale USAE;
  • riportare la misura del contributo;
  • contenere le autorizzazioni al trattamento dei dati personali previste dal D.Lgs. 196/2003.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’USAE abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti.

Decorrenza delle deleghe

Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione da parte della struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione.

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

Le deleghe presentate da pensionati già in pagamento e quelle presentate insieme alla domanda di pensione si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca.

Revoca e pluralità di deleghe

La revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua ricezione da parte della struttura INPS competente.

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, vale la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso prevale la delega successiva.

La circolare precisa che la nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Inoltre, nel caso di revoca trasmessa direttamente dal pensionato all’INPS, non sussiste più l’obbligo per la struttura di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale.

Adempimenti periodici delle strutture INPS

Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna struttura periferica deve consegnare alla struttura locale USAE:

  • l’elenco delle deleghe attivate e non attivate riferite alle deleghe presentate nel trimestre precedente, con indicazione del motivo per le non attivate;
  • l’elenco delle deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione;
  • l’elenco dei soggetti che hanno presentato revoca.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote sono:

  • 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette e di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le stesse modalità.

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

La convenzione attribuisce alla Direzione generale INPS e alla USAE la definizione dei rapporti finanziari, delle spese e delle rimesse.

L’INPS versa all’Associazione acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino a quando non siano elaborati i dati necessari e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e acconti determinati a regime sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto utile.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 del mese o il primo giorno bancabile successivo.

Per le pensioni di nuova liquidazione, l’Associazione riceve un acconto quadrimestrale per le trattenute operate in occasione del primo pagamento e delle rate successive dell’anno di liquidazione. Tale acconto è determinato riducendo di una quota del 3% l’importo delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.

I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o altri oneri. Se prima di tale data risultano rilevazioni contabili pari ad almeno il 97% del totale delle pensioni, è possibile procedere a conguagli sulla base di tali rilevazioni, con riserva di successiva rideterminazione.

Entro il secondo anno di validità della convenzione, le parti riesaminano la data prevista per i conguagli.

Spese, costi e responsabilità

La circolare richiama i costi attualmente vigenti, previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002:

  • gestione delega: € 0,02;
  • nuova delega: € 0,35;
  • cancellazione delega: € 2,01;
  • variazione delega: € 2,54.

Sono a carico dell’Associazione le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.

L’USAE esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale e, in particolare, si obbliga a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega.

Rapporti a livello locale e banca dati

I rapporti con le strutture periferiche USAE sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, che funge da referente per la soluzione delle problematiche locali. Le questioni non risolte in tale sede devono essere portate a livello centrale per l’esame della Direzione Generale e delle strutture nazionali dell’USAE.

L’INPS mette inoltre a disposizione dell’organizzazione una banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la parte di competenza dell’Associazione, con caricamento di nuove deleghe, revoche ed eliminazioni. La consultazione è subordinata alle modalità e autorizzazioni disposte dall’Istituto e al rispetto delle norme di sicurezza e delle indicazioni del Garante per la privacy.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione delle trattenute sindacali effettuate per conto dell’USAE sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/169: contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/169: contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/169 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2007. Le denominazioni complete e abbreviate dei conti sono riportate nell’allegato 3.

Durata della convenzione

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2006. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’USAE deve essere inviata all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.

Punti principali

Soggetti abilitati alla delega

Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La circolare precisa che la disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, perché l’art. 23-octies della legge n. 485/1972 riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Forma e presentazione della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’INPS e deve contenere la misura del contributo nonché le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale USAE; i nominativi dei soggetti abilitati alla firma e alla presentazione vanno comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti.

Decorrenza, acquisizione ed efficacia delle deleghe

Per le deleghe presentate da soggetti già pensionati, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione alla struttura INPS che gestisce la pensione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa. La circolare stabilisce che le nuove deleghe e le revoche sono acquisite ed efficaci entro tre mesi dalla presentazione.

Gestione delle revoche e delle deleghe multiple

La revoca presentata direttamente dal pensionato all’INPS è acquisita dalla struttura periferica e produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione. Se esistono più deleghe a favore di sindacati diversi, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; la nuova delega non vale come revoca implicita. Rispetto alle convenzioni precedenti, non è più richiesto che la struttura avvisi preventivamente l’organizzazione sindacale della revoca ricevuta direttamente dal pensionato.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia. Le aliquote sono differenziate per scaglioni: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD, 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non superiore al doppio del minimo, 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo. La stessa misura deve essere esplicitamente indicata nella delega.

Rapporti finanziari, rimesse e conguagli

La convenzione prevede acconti mensili all’USAE pari al 97% delle trattenute sulle pensioni in pagamento. In via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, l’acconto è determinato in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti dell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per perequazione automatica. Sono inoltre previsti acconti quadrimestrali per le trattenute sulle nuove liquidazioni, ridotti del 3%. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o altri oneri.

Spese, responsabilità e rapporti locali

I costi attualmente vigenti, richiamati dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, sono: gestione delega € 0,02; nuova delega € 0,35; cancellazione delega € 2,01; variazione delega € 2,54. Le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, sono a carico dell’Associazione. L’USAE esonera l’INPS da responsabilità nei rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale, impegnandosi a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità della delega. A livello locale i rapporti sono curati dal Responsabile dei rapporti con l’utenza, con rinvio alla Direzione Generale per i problemi non risolti.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per rilevare le trattenute per contributi sindacali per conto dell’USAE sono istituiti i conti GPA 25/169, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/169, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/169 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2007. La circolare riporta anche le denominazioni complete e abbreviate dei due conti.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2006. Il rinnovo annuale da parte dell’USAE deve essere richiesto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

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