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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00837/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) censura della qualificazione della scissione societaria come bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi della normativa fallimentare, sostenendo che l'atto di scissione del 21/12/2015 fosse conforme alle regole civilistiche e prassi e non idoneo a depauperare la massa creditoria; 2) censura in relazione ai beni oggetto di leasing (contratto con Grenke) e agli artt. 72 e ss. legge fallimentare, sostenendo che non sussista pregiudizio per la massa perché il debito residuo sarebbe pari o superiore al valore dei beni e quindi nessun delta positivo poteva gravare sulla curatela; 3) censura della riconduzione automatica dell'autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) alla bancarotta fraudolenta, sostenendo che, se manca il presupposto delittuoso (bancarotta), mancherebbe anche la natura delittuosa dei proventi e quindi l'autoriciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel resto e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di autoriciclaggio contestato al capo d). Ha quindi annullato la sentenza impugnata agli effetti penali solo con riferimento a quel capo per prescrizione e ha rideterminato la pena complessiva eliminando l'aumento connesso all'autoriciclaggio; la pena finale è stata fissata in anni 3 e mesi 7 di reclusione. Le censure sulla scissione societaria e sul contratto di leasing sono state ritenute infondate: la Corte ha condiviso le valutazioni di merito secondo cui la scissione, posta in essere quando la Alles era già in grave stato di decozione e con trasferimenti e successiva alienazione di autovetture il cui ricavato non è rimasto nella beneficiaria, integra elementi di depauperamento idonei a integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale. Quanto al leasing, la Corte ha ritenuto carente la contestazione del ricorrente in ordine all'effettivo effetto pregiudizievole per la massa. In definitiva il ricorso è stato respinto nel resto, con la sola declaratoria di prescrizione per l'autoriciclaggio e conseguente rideterminazione della pena; gli effetti civili restano operanti nei limiti indicati in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    la Corte ha ritenuto che la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale possa trovare applicazione anche rispetto ad atti di scissione formalmente leciti quando, nel contesto concreto e nella situazione debitoria della società, l'operazione risulti strumentale al depauperamento del patrimonio e pregiudizievole per i creditori

  • art. 72 legge fallimentare

    regola la disciplina dei contratti pendenti al fallimento e le scelte del curatore; la Corte ha valutato la posizione dei beni in leasing secondo la disciplina statutaria e le risultanze probatorie

  • art. 72-quater legge fallimentare

    disciplinando il contratto di locazione finanziaria, prevede il diritto del concedente alla restituzione del bene e la possibilità di insinuazione per la differenza; la Corte ha ritenuto irrilevante, per la massa fallimentare, un presunto delta negativo privo di concreta dimostrazione

  • art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)

    richiede che i beni o le somme reimpiegate provengano da un delitto presupposto; la Corte ha osservato che, pur non condividendo le censure del ricorrente sul presupposto reato, il capo d) è comunque estinto per prescrizione

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    fissano i termini di prescrizione; applicati per determinare la maturazione della prescrizione del reato di autoriciclaggio, considerando anche il periodo di sospensione 'Covid'

  • art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

    consente la rideterminazione della pena quando una condanna è annullata per estinzione del reato, impiegata dalla Corte per eliminare l'aumento della pena relativo all'autoriciclaggio

  • artt. 2506 e ss. cod. civ.

    prevedono la responsabilità solidale della beneficiaria della scissione entro i limiti del patrimonio netto trasferito; la Corte ha rilevato che tale responsabilità non esclude la rilevanza penale dell'operazione se i beni sono stati rapidamente alienati e i proventi sottratti alla disponibilità utile per i creditori

  • Sezioni Unite giurisprudenza (es. Sez. 5, n. 27930/2020; Sez. 5, n. 20370/2015; Sez. U. n. 36208/2024; Sez. U. n. 35490/2009)

    richiamate per il principio secondo cui atti formalmente leciti (anche operazioni straordinarie) possono integrare bancarotta patrimoniale se, alla luce della situazione debitoria, sono idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori; inoltre chiariscono profili relativi all'effetto della prescrizione e alla compatibilità tra sentenza penale e pretese civili

Massime di principio

  • Una scissione societaria formalmente corretta può comunque integrare bancarotta fraudolenta se, al momento dell'operazione, la società è in grave dissesto e l'atto comporta un depauperamento effettivo del patrimonio utile per i creditori (valutazione basata sul contesto, tempi di acquisto/trasferimento/alienazione e destinazione dei proventi).
  • La mera conformità formale del progetto di scissione non esclude l'analisi degli effetti concreti sull'attivo e sulla garanzia patrimoniale: elementi indiziari rilevanti sono trasferimenti di beni di valore, acquisiti poco prima o subito dopo il progetto, e la mancata permanenza dei proventi nella beneficiaria.
  • Nel caso di beni in leasing, è necessario valutare fattualmente se sussista un delta positivo rilevante per la massa fallimentare e se il concedente abbia esercitato o potuto esercitare i rimedi previsti dalla legge fallimentare; ipotesi di deprezzamento rapido non escludono automaticamente responsabilità se non provate.
  • Per configurare l'autoriciclaggio occorre accertare l'origine delittuosa dei proventi reinvestiti o movimentati: l'esistenza del reato presupposto è condizione necessaria; tuttavia, la prescrizione può estinguere il reato anche se i giudici di merito hanno ritenuto provato il fatto.
  • La prescrizione può intervenire in Cassazione anche se i motivi di ricorso non risultano ammissibili nel merito; quando la prescrizione è dichiarata si procede alla rideterminazione della pena ai sensi delle norme processuali vigenti.
  • In situazioni simili è fondamentale documentare: a) lo stato patrimoniale e l'entità del debito al momento dell'operazione; b) il timing degli acquisti/trasferimenti; c) la destinazione e l'utilizzo dei proventi; d) la coerenza tra finalità dichiarate e fatti concreti, per contrastare o sostenere la sussistenza di una frode a danno dei creditori.

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