Cassazione Penale, Sentenza n. 00837/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) censura della qualificazione della scissione societaria come bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi della normativa fallimentare, sostenendo che l'atto di scissione del 21/12/2015 fosse conforme alle regole civilistiche e prassi e non idoneo a depauperare la massa creditoria; 2) censura in relazione ai beni oggetto di leasing (contratto con Grenke) e agli artt. 72 e ss. legge fallimentare, sostenendo che non sussista pregiudizio per la massa perché il debito residuo sarebbe pari o superiore al valore dei beni e quindi nessun delta positivo poteva gravare sulla curatela; 3) censura della riconduzione automatica dell'autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) alla bancarotta fraudolenta, sostenendo che, se manca il presupposto delittuoso (bancarotta), mancherebbe anche la natura delittuosa dei proventi e quindi l'autoriciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel resto e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di autoriciclaggio contestato al capo d). Ha quindi annullato la sentenza impugnata agli effetti penali solo con riferimento a quel capo per prescrizione e ha rideterminato la pena complessiva eliminando l'aumento connesso all'autoriciclaggio; la pena finale è stata fissata in anni 3 e mesi 7 di reclusione. Le censure sulla scissione societaria e sul contratto di leasing sono state ritenute infondate: la Corte ha condiviso le valutazioni di merito secondo cui la scissione, posta in essere quando la Alles era già in grave stato di decozione e con trasferimenti e successiva alienazione di autovetture il cui ricavato non è rimasto nella beneficiaria, integra elementi di depauperamento idonei a integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale. Quanto al leasing, la Corte ha ritenuto carente la contestazione del ricorrente in ordine all'effettivo effetto pregiudizievole per la massa. In definitiva il ricorso è stato respinto nel resto, con la sola declaratoria di prescrizione per l'autoriciclaggio e conseguente rideterminazione della pena; gli effetti civili restano operanti nei limiti indicati in sentenza.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
la Corte ha ritenuto che la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale possa trovare applicazione anche rispetto ad atti di scissione formalmente leciti quando, nel contesto concreto e nella situazione debitoria della società, l'operazione risulti strumentale al depauperamento del patrimonio e pregiudizievole per i creditori
art. 72 legge fallimentare
regola la disciplina dei contratti pendenti al fallimento e le scelte del curatore; la Corte ha valutato la posizione dei beni in leasing secondo la disciplina statutaria e le risultanze probatorie
art. 72-quater legge fallimentare
disciplinando il contratto di locazione finanziaria, prevede il diritto del concedente alla restituzione del bene e la possibilità di insinuazione per la differenza; la Corte ha ritenuto irrilevante, per la massa fallimentare, un presunto delta negativo privo di concreta dimostrazione
art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)
richiede che i beni o le somme reimpiegate provengano da un delitto presupposto; la Corte ha osservato che, pur non condividendo le censure del ricorrente sul presupposto reato, il capo d) è comunque estinto per prescrizione
artt. 157 e 161 cod. pen.
fissano i termini di prescrizione; applicati per determinare la maturazione della prescrizione del reato di autoriciclaggio, considerando anche il periodo di sospensione 'Covid'
art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.
consente la rideterminazione della pena quando una condanna è annullata per estinzione del reato, impiegata dalla Corte per eliminare l'aumento della pena relativo all'autoriciclaggio
artt. 2506 e ss. cod. civ.
prevedono la responsabilità solidale della beneficiaria della scissione entro i limiti del patrimonio netto trasferito; la Corte ha rilevato che tale responsabilità non esclude la rilevanza penale dell'operazione se i beni sono stati rapidamente alienati e i proventi sottratti alla disponibilità utile per i creditori
Sezioni Unite giurisprudenza (es. Sez. 5, n. 27930/2020; Sez. 5, n. 20370/2015; Sez. U. n. 36208/2024; Sez. U. n. 35490/2009)
richiamate per il principio secondo cui atti formalmente leciti (anche operazioni straordinarie) possono integrare bancarotta patrimoniale se, alla luce della situazione debitoria, sono idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori; inoltre chiariscono profili relativi all'effetto della prescrizione e alla compatibilità tra sentenza penale e pretese civili
Massime di principio
- Una scissione societaria formalmente corretta può comunque integrare bancarotta fraudolenta se, al momento dell'operazione, la società è in grave dissesto e l'atto comporta un depauperamento effettivo del patrimonio utile per i creditori (valutazione basata sul contesto, tempi di acquisto/trasferimento/alienazione e destinazione dei proventi).
- La mera conformità formale del progetto di scissione non esclude l'analisi degli effetti concreti sull'attivo e sulla garanzia patrimoniale: elementi indiziari rilevanti sono trasferimenti di beni di valore, acquisiti poco prima o subito dopo il progetto, e la mancata permanenza dei proventi nella beneficiaria.
- Nel caso di beni in leasing, è necessario valutare fattualmente se sussista un delta positivo rilevante per la massa fallimentare e se il concedente abbia esercitato o potuto esercitare i rimedi previsti dalla legge fallimentare; ipotesi di deprezzamento rapido non escludono automaticamente responsabilità se non provate.
- Per configurare l'autoriciclaggio occorre accertare l'origine delittuosa dei proventi reinvestiti o movimentati: l'esistenza del reato presupposto è condizione necessaria; tuttavia, la prescrizione può estinguere il reato anche se i giudici di merito hanno ritenuto provato il fatto.
- La prescrizione può intervenire in Cassazione anche se i motivi di ricorso non risultano ammissibili nel merito; quando la prescrizione è dichiarata si procede alla rideterminazione della pena ai sensi delle norme processuali vigenti.
- In situazioni simili è fondamentale documentare: a) lo stato patrimoniale e l'entità del debito al momento dell'operazione; b) il timing degli acquisti/trasferimenti; c) la destinazione e l'utilizzo dei proventi; d) la coerenza tra finalità dichiarate e fatti concreti, per contrastare o sostenere la sussistenza di una frode a danno dei creditori.
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