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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20764/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto continuato, confermata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto continuato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure riproponevano pedissequamente questioni già dedotte in appello e già puntualmente disattese, senza una critica argomentata specifica alla motivazione impugnata. Inoltre, la Corte di merito aveva motivato in modo specifico sul diniego valorizzando i plurimi precedenti specifici dell'imputato e il danno conseguente alla condotta, senza che il ricorrente indicasse un decisivo travisamento di tali elementi.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La censura sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già respinte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto dalla valorizzazione dei precedenti specifici e del danno derivante dalla condotta, se la motivazione è specifica e non viene efficacemente contrastata con deduzioni decisive.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze di merito integra un motivo non specifico, quindi inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza specifica confutazione, le stesse questioni già esaminate e disattese nel giudizio di merito.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con gli indicatori negativi valorizzati dal giudice di merito; in difetto di un concreto travisamento o di un vizio motivazionale decisivo, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censura proponibile in cassazione solo se si evidenzia l'omesso esame o la manifesta illogicità di elementi rilevanti; la motivazione che richiami precedenti specifici e gravità del danno è sufficiente se congrua.
  • La funzione del ricorso è quella di critica argomentata della decisione impugnata: la mancanza di specificità del motivo determina inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la conferma della condanna di merito resta ferma e il ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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