Sentenza del 03/05/2019 n. 2658 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi- Finanza locale- Termine biennale per la restituzione- Termine decadenziale e non prescrizionale -Contributi consortili- Termine prescrizionale quinquennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa distinzione tra le due tipologie di pretese viene accolta: per la restituzione di tributi, sanzioni, interessi o accessori non dovuti opera il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992; per gli oneri consortili opera invece la prescrizione quinquennale. La domanda di rimborso deve quindi essere valutata in base alla natura della somma richiesta e al momento iniziale del relativo termine.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine applicabile alla domanda di rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti, nonché agli oneri consortili. La sentenza chiarisce che il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 è un termine di decadenza, non di prescrizione, e decorre dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione. Per gli oneri consortili, invece, trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata, si applica il termine prescrizionale quinquennale.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
Il termine biennale per chiedere la restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti è un termine di decadenza e decorre dal pagamento oppure, se successivo, dal giorno in cui si verifica il presupposto della restituzione.
Massime di principio
- Il termine biennale per il rimborso previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 deve essere rispettato a pena di decadenza: una volta scaduto, la domanda non è più proponibile, salvo diverse disposizioni applicabili al caso concreto.
- Il dies a quo coincide con il pagamento, a meno che il diritto alla restituzione sorga successivamente; in tale ipotesi il termine decorre dal momento successivo in cui si verifica il presupposto del rimborso.
- Non tutte le somme richieste a un ente pubblico sono soggette al termine biennale: gli oneri consortili, se qualificabili come obbligazioni periodiche o di durata, sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
- Per individuare il termine applicabile occorre prima qualificare giuridicamente la prestazione: tributo o accessorio non dovuto, da un lato, oppure onere consortile periodico, dall'altro.
- La distinzione tra decadenza e prescrizione è rilevante: la decadenza riguarda il termine per esercitare l'azione e può impedire definitivamente la domanda, mentre la prescrizione estingue il diritto per inerzia protratta nel tempo e può essere soggetta a interruzione.
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