Cassazione Penale, Sentenza n. 21849/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto il concorso del MANNEH nella detenzione di stupefacente rinvenuto in un'abitazione di Usmate Velate, rideterminando la pena rispetto al primo grado. Il ricorrente contestava: (i) la violazione della regola di valutazione della prova (art. 12 c.p.p.) e l'assenza di gravità indiziaria in relazione alla presunta stabile presenza dell'imputato nell'appartamento e alla presunta rilevanza dei tabulati telefonici; (ii) la violazione dei criteri per configurare il concorso di persone nel reato, sostenendo che la coabitazione e la mera consapevolezza della presenza della droga non costituiscono di per sé contributo materiale o morale alla detenzione ai fini di spaccio, e che la motivazione basata sulla quantità dello stupefacente e sulla fiducia del coimputato era illogica e insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la Corte d'Appello aveva validamente escluso l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e aveva correttamente valorizzato elementi concreti (configurazione dell'abitazione, presenza di soli due letti e valigie, tabulati telefonici che collocavano il MANNEH stabilmente presso l'abitazione, rinvenimento di ingenti quantitativi di droga in valigia sotto il letto e nella lavatrice, bilancia di precisione e materiale per il confezionamento) per inferire la stabile presenza e la consapevolezza del MANNEH circa la presenza dello stupefacente. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che da quegli stessi elementi non risultava provata, con adeguata specificazione, la partecipazione attiva o il contributo materiale/morale del MANNEH alla detenzione ai fini di spaccio (non è indicata forma concreta del concorso, né attribuibile una disponibilità esclusiva di parte della droga). La motivazione della Corte d'Appello è stata giudicata manifestamente illogica nella parte in cui desumeva il concorso dalla sola quantità dello stupefacente e dalla fiducia del coimputato. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano, diversa sezione, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 12 cod. proc. pen.
Regola di valutazione della prova: la Corte ha esaminato la correttezza della valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice di merito, ritenendo che l'accertamento della stabile presenza e della consapevolezza poteva essere fondato su più elementi concreti e concordanti
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Requisito di precisione/certezza dell'indizio: la Corte ha richiamato il principio secondo cui ogni indizio deve corrispondere a un fatto certo e verificato; ha inoltre affermato l'impossibilità di basare la prova su una presunzione formatasi a partire da un'altra presunzione (praesumptio de praesumpto)
Massime di principio
- La mera coabitazione non basta a configurare il concorso nella detenzione di stupefacenti: è necessario provare un apporto materiale o morale, ossia un intervento consapevole che agevoli o rafforzi l'illecito.
- I tabulati telefonici e gli elementi sulla presenza stabile possono legittimamente concorrere a provare la dimora e la consapevolezza della presenza della droga, ma non sostituiscono la prova di un ruolo attivo nella detenzione o nella commercializzazione.
- La quantità rilevante di droga è un elemento indiziario neutro se non è collegato ad altri elementi che ne dimostrino la disponibilità esclusiva o il controllo da parte dell'imputato.
- Nella valutazione indiziaria il giudice deve valutare separatamente ciascun indizio (verifica della loro certezza, precisione e gravità) e poi integrare i risultati in una lettura unitaria; non è consentito costruire una seconda presunzione su una prima presunzione.
- Per configurare il concorso è utile dimostrare comportamenti concreti (es. custodia, confezionamento attribuibile, partecipazione agli scambi, impedimento all'accesso delle forze dell'ordine, materiali riconducibili a specifiche condotte) o altri elementi individualizzanti che colleghino l'imputato alla sostanza in modo diretto.
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