Sentenza del 13/05/2015 n. 9710 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1999, l'Agenzia delle entrate aveva effettuato un accertamento induttivo, ricostruendo il reddito della società sulla base dei dati del bilancio 1998 e dell'accertamento relativo al 2000. Nel calcolo aveva considerato i ricavi, i costi per materie prime e quelli per salari e stipendi, ma aveva escluso i costi per appalti e subappalti, pur risultando anch'essi dal bilancio 1998 utilizzato come parametro. La società e i soci hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che l'esclusione dei costi determinava un utile irragionevolmente elevato e chiedendo anche la compensazione con un maggior credito IVA. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento induttivo, l'insufficiente motivazione della sentenza regionale e la violazione delle regole processuali sull'effetto devolutivo dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nell'accertamento induttivo conseguente all'omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare dati e presunzioni, ma deve applicare coerentemente gli elementi oggettivi presi a riferimento. Se il bilancio 1998 viene utilizzato per ricostruire i ricavi e i costi dell'anno accertato, non è logicamente giustificato considerarne soltanto alcune voci di costo senza spiegare l'esclusione delle altre, soprattutto quando si tratta di costi coerenti con l'attività esercitata e documentalmente risultanti dal bilancio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. È rimasta quindi ferma la sentenza regionale, che aveva rideterminato il reddito d'impresa in Euro 8.836,00, confermato la compensazione IVA e disposto la rideterminazione proporzionale dei redditi dei soci. Nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'ufficio può procedere ad accertamento induttivo "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio"
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito in assenza di dichiarazione, anche mediante presunzioni semplici e utilizzando dati relativi ad altri periodi d'imposta. Tuttavia, gli elementi utilizzati devono essere valutati in modo coerente e adeguatamente motivato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
in caso di omessa dichiarazione IVA, l'ufficio può procedere ad accertamento induttivo "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio"
La disciplina dell'accertamento induttivo IVA segue, per il profilo considerato, la medesima logica: l'Ufficio può ricostruire imponibile e imposta sulla base di dati disponibili, ma la ricostruzione non può essere selettiva o illogica.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3
La norma è stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dai contribuenti soltanto nel giudizio e non durante la fase amministrativa. La Cassazione ha però chiarito che la decisione regionale non dipendeva principalmente da quei documenti, bensì dall'incoerente utilizzo del bilancio 1998 da parte dell'Ufficio.
Art. 366-bis c.p.c.
Nella versione applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi di ricorso per cassazione fossero accompagnati da uno specifico quesito di diritto o momento di sintesi. La mancanza determina l'inammissibilità del motivo, come avvenuto per il terzo motivo dell'Agenzia.
Art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56
Le disposizioni riguardano, rispettivamente, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i limiti dell'appello tributario. Il motivo fondato su tali norme è stato dichiarato inammissibile per l'assenza del prescritto quesito di diritto.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo per omessa dichiarazione l'Amministrazione può utilizzare bilanci, dati di anni precedenti o successivi e presunzioni, ma deve motivare il percorso ricostruttivo e applicare coerentemente gli elementi utilizzati.
- Se l'Ufficio assume un bilancio come parametro attendibile per ricostruire i ricavi, non può escludere alcune voci di costo risultanti dallo stesso documento senza una specifica giustificazione oggettiva e congrua.
- La mancata contabilizzazione o deduzione di un costo non può essere superata soltanto sostenendo che il contribuente non lo ha provato, quando il costo risulta da dati oggettivi già acquisiti e utilizzati dall'Amministrazione per altri aspetti dell'accertamento.
- La plausibilità economica dei costi deve essere valutata in relazione all'attività concretamente esercitata: per un'impresa edile, i costi per appalti e subappalti possono costituire una componente fisiologica e non possono essere ignorati automaticamente.
- Un utile abnorme rispetto alla struttura dell'impresa e ai dati statistici o contabili può rappresentare un indice di incoerenza della ricostruzione induttiva, anche se non sostituisce la prova dei costi.
- In Cassazione i motivi soggetti a requisiti formali devono contenere quesiti o sintesi specifiche, riferite alla concreta controversia; la loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della doglianza.
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