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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9710 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1999, l'Agenzia delle entrate aveva effettuato un accertamento induttivo, ricostruendo il reddito della società sulla base dei dati del bilancio 1998 e dell'accertamento relativo al 2000. Nel calcolo aveva considerato i ricavi, i costi per materie prime e quelli per salari e stipendi, ma aveva escluso i costi per appalti e subappalti, pur risultando anch'essi dal bilancio 1998 utilizzato come parametro. La società e i soci hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che l'esclusione dei costi determinava un utile irragionevolmente elevato e chiedendo anche la compensazione con un maggior credito IVA. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento induttivo, l'insufficiente motivazione della sentenza regionale e la violazione delle regole processuali sull'effetto devolutivo dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nell'accertamento induttivo conseguente all'omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare dati e presunzioni, ma deve applicare coerentemente gli elementi oggettivi presi a riferimento. Se il bilancio 1998 viene utilizzato per ricostruire i ricavi e i costi dell'anno accertato, non è logicamente giustificato considerarne soltanto alcune voci di costo senza spiegare l'esclusione delle altre, soprattutto quando si tratta di costi coerenti con l'attività esercitata e documentalmente risultanti dal bilancio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. È rimasta quindi ferma la sentenza regionale, che aveva rideterminato il reddito d'impresa in Euro 8.836,00, confermato la compensazione IVA e disposto la rideterminazione proporzionale dei redditi dei soci. Nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'ufficio può procedere ad accertamento induttivo "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio"

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito in assenza di dichiarazione, anche mediante presunzioni semplici e utilizzando dati relativi ad altri periodi d'imposta. Tuttavia, gli elementi utilizzati devono essere valutati in modo coerente e adeguatamente motivato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55

    in caso di omessa dichiarazione IVA, l'ufficio può procedere ad accertamento induttivo "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio"

    La disciplina dell'accertamento induttivo IVA segue, per il profilo considerato, la medesima logica: l'Ufficio può ricostruire imponibile e imposta sulla base di dati disponibili, ma la ricostruzione non può essere selettiva o illogica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3

    La norma è stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dai contribuenti soltanto nel giudizio e non durante la fase amministrativa. La Cassazione ha però chiarito che la decisione regionale non dipendeva principalmente da quei documenti, bensì dall'incoerente utilizzo del bilancio 1998 da parte dell'Ufficio.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nella versione applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi di ricorso per cassazione fossero accompagnati da uno specifico quesito di diritto o momento di sintesi. La mancanza determina l'inammissibilità del motivo, come avvenuto per il terzo motivo dell'Agenzia.

  • Art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i limiti dell'appello tributario. Il motivo fondato su tali norme è stato dichiarato inammissibile per l'assenza del prescritto quesito di diritto.

Massime di principio

  • Nell'accertamento induttivo per omessa dichiarazione l'Amministrazione può utilizzare bilanci, dati di anni precedenti o successivi e presunzioni, ma deve motivare il percorso ricostruttivo e applicare coerentemente gli elementi utilizzati.
  • Se l'Ufficio assume un bilancio come parametro attendibile per ricostruire i ricavi, non può escludere alcune voci di costo risultanti dallo stesso documento senza una specifica giustificazione oggettiva e congrua.
  • La mancata contabilizzazione o deduzione di un costo non può essere superata soltanto sostenendo che il contribuente non lo ha provato, quando il costo risulta da dati oggettivi già acquisiti e utilizzati dall'Amministrazione per altri aspetti dell'accertamento.
  • La plausibilità economica dei costi deve essere valutata in relazione all'attività concretamente esercitata: per un'impresa edile, i costi per appalti e subappalti possono costituire una componente fisiologica e non possono essere ignorati automaticamente.
  • Un utile abnorme rispetto alla struttura dell'impresa e ai dati statistici o contabili può rappresentare un indice di incoerenza della ricostruzione induttiva, anche se non sostituisce la prova dei costi.
  • In Cassazione i motivi soggetti a requisiti formali devono contenere quesiti o sintesi specifiche, riferite alla concreta controversia; la loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della doglianza.

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