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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8228/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano di religione musulmana sunnita, aveva chiesto in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di avere lasciato il Pakistan dopo l’uccisione del padre, membro di un partito politico, che sarebbe stato assassinato per essersi rifiutato di commettere brogli elettorali; il fratello sarebbe stato rapito. Il richiedente aveva denunciato l’omicidio alla polizia e dichiarato di aver riconosciuto i responsabili. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 366/2018 depositata il 20 giugno 2018, aveva confermato il rigetto, ritenendo il racconto contraddittorio e non credibile, non riconducibile a persecuzione per motivi protetti, non dimostrata l’assenza di tutela statale e non sussistente nella zona di provenienza una situazione di violenza indiscriminata; aveva inoltre escluso una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini umanitari. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007, lamentando la mancata applicazione dell’onere probatorio attenuato e dei criteri legali di valutazione della credibilità. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che in Pakistan vi fosse una minaccia grave derivante da violenza indiscriminata. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 251/2007, per omessa valutazione della situazione del Paese insieme alla sua condizione personale ai fini della protezione umanitaria.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la domanda di protezione resta soggetta al principio dispositivo, con dovere di cooperazione istruttoria e attenuazione probatoria solo a fronte di allegazioni esaustive e del positivo vaglio di credibilità; la Corte d’appello aveva valutato il racconto secondo i parametri legali e sulla base delle informazioni sul Paese, mentre la censura si limitava a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza dedurre nei limiti consentiti un vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare l’accertamento di merito sulla situazione del Pakistan: la Corte d’appello aveva consultato fonti internazionali, incluso il rapporto EASO 2017, ed escluso una violenza indiscriminata di intensità tale da esporre un civile, per la sola presenza nella regione, a minaccia grave e individuale; Islamabad risultava più stabile rispetto ad altre zone. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la decisione d’appello aveva escluso una vulnerabilità effettiva nel Paese d’origine e il ricorrente non aveva allegato un’effettiva integrazione in Italia; la censura si risolveva in una contrapposizione alla valutazione di merito. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’appello applicato il principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri forniti dal D.Lgs. n. 251, artt. 3 e 5.

    La norma è richiamata quale parametro delle censure di omessa pronuncia; la Corte non ravvisa una violazione, poiché le doglianze sono esaminate nel merito e respinte o dichiarate inammissibili.

  • artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007

    Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

    Il richiedente deve allegare i fatti costitutivi e, quando possibile, provarli. La cooperazione istruttoria e la considerazione come veri dei fatti non provati operano in presenza di allegazioni esaustive, tempestività, ragionevole sforzo di circostanziazione e credibilità soggettiva valutata secondo i criteri legali.

  • art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007

    Nel caso, la Corte di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata valutazione desunta da siti internazionali accreditati (report EASO 2017), con riferimento in particolare alla città di provenienza, Islamamabad, che ha rilevato essere caratterizzata da maggiore stabilità rispetto ad altre zone del Paese.

    La protezione sussidiaria prevista dalla disposizione richiede una minaccia grave e individuale collegata a violenza indiscriminata in un conflitto armato; la valutazione deve considerare la situazione della specifica area di provenienza sulla base di informazioni attendibili e aggiornate.

  • art. 15, lett. c), della direttiva 2011/95/UE

    L’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

    Il conflitto armato giustifica la protezione sussidiaria solo eccezionalmente, quando il livello di violenza indiscriminata sia così elevato che un civile correrebbe un rischio effettivo di minaccia grave alla vita o alla persona per la sola presenza nell’area interessata.

  • art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998

    Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

    Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa effettiva tra la situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine e il grado d’integrazione in Italia, per verificare se il rimpatrio comporti una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La valutazione di credibilità è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo entro i limiti del vizio motivazionale previsto dalla norma, non mediante una mera richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle domande di protezione internazionale resta fermo l’onere del richiedente di allegare i fatti costitutivi del diritto e, quando possibile, di provarli. La cooperazione istruttoria officiosa e l’attenuazione probatoria presuppongono allegazioni esaustive, tempestiva attivazione, ragionevole sforzo di circostanziare la domanda e superamento del vaglio di credibilità soggettiva.
  • La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, compiuta secondo i criteri normativi e considerando le informazioni sul Paese di origine, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione, ma occorre denunciare un vizio nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • La protezione sussidiaria per violenza indiscriminata in un conflitto armato richiede che il livello di violenza nell’area considerata sia talmente elevato da esporre il civile, per la sola presenza in quella zona, a un rischio effettivo di minaccia grave e individuale; l’accertamento deve riferirsi anche alla specifica regione di provenienza e fondarsi su fonti attendibili.
  • La protezione umanitaria richiede una comparazione effettiva tra la situazione personale e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine e l’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, al fine di accertare se il rimpatrio determini una lesione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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