Cassazione Civile, Ordinanza n. 24545/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Capitaneria di porto per violazione delle norme del Codice della nautica da diporto, perché la società, quale sublocataria di un'imbarcazione usata per attività commerciale, sarebbe stata tenuta ad assumere l'armamento dell'unità e a effettuare le prescritte annotazioni nei registri. In primo grado l'opposizione fu rigettata; in appello la società sostenne invece di non essere armatore, ma semplice tour operator che vendeva pacchetti turistici ai sensi del Codice del turismo, comprendenti una crociera con vari servizi accessori, e che quindi si dovesse applicare la disciplina privatistica del pacchetto turistico e non quella pubblicistica della nautica da diporto. Con il ricorso per cassazione la società dedusse, con due motivi strettamente connessi, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 79/2011 e degli artt. 2 e 55 d.lgs. n. 171/2005, oltre a vizi motivazionali e di istruttoria: in sostanza censurò la qualificazione della fattispecie come sublocazione/uso commerciale dell'imbarcazione e sostenne che, essendo l'imbarcazione già iscritta a nome del proprietario/armatore, non aveva alcun obbligo di annotazione come armatore; con il secondo motivo richiamò anche l'art. 24 del regolamento di attuazione, affermando che l'annotazione sarebbe dovuta solo a proprietario, armatore o utilizzatore che faccia uso commerciale dell'unità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il tentativo della società di ricondurre l'operazione al solo contratto di pacchetto turistico, osservando che i motivi non incidevano sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva infatti accertato, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa società, che essa era conduttrice dell'unità da diporto in forza di un contratto di locazione di circa otto mesi e che, utilizzando l'imbarcazione per attività commerciale, assumeva la qualità di armatore ai sensi del Codice della nautica da diporto, con conseguente obbligo di annotazione dell'uso commerciale nei registri e legittimità della sanzione amministrativa. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese in favore dell'amministrazione intimata e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 2
comma 1, lett. a); comma 2
l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione o di noleggio; l'utilizzazione a fini commerciali va annotata nei registri con indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità.
d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 47
viene richiamato per distinguere il noleggio dalla locazione, evidenziando che nel caso esaminato la disponibilità dell'unità era stata assunta con contratto di locazione.
d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 42
chi utilizza l'imbarcazione per attività commerciale ne assume responsabilità e rischi, contribuendo a radicare la qualifica di armatore.
d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 55
è la norma sanzionatoria richiamata per la violazione dell'obbligo di annotazione previsto dall'art. 2.
d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 34
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'attività svolta integrasse un pacchetto turistico disciplinato dal Codice del turismo.
D.M. 28 luglio 2008, n. 146, art. 24
invocato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo di annotazione gravasse solo su proprietario, armatore o utilizzatore che intendano fare uso commerciale dell'imbarcazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un'unità da diporto è impiegata mediante contratto di locazione per attività commerciale, l'utilizzatore può assumere la qualità di armatore e deve adempiere agli obblighi di annotazione previsti dalla disciplina pubblicistica di settore.
- La qualificazione dell'operazione come pacchetto turistico non esclude l'applicazione della normativa sulla nautica da diporto se, sul piano fattuale, la società ha assunto la disponibilità dell'imbarcazione come conduttrice e ne fa uso commerciale.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti se la sentenza impugnata fonda la decisione su una distinta ratio decidendi non adeguatamente censurata.
- La deduzione del vizio di motivazione è inconferente quando si impugna una decisione resa in regime di "doppia conforme" e, comunque, occorre confrontarsi con l'attuale paradigma dell'art. 360 c.p.c.
- In materia di sanzioni amministrative per la nautica da diporto, il concorso di prestazioni accessorie turistiche non elide gli obblighi pubblicistici connessi all'uso commerciale dell'imbarcazione.
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