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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16669/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per vizio di violazione di legge (art. 696, comma 2 e 714, comma 2, c.p.p. e art. 13, comma 2, c.p.) e per mancata motivazione sulla sussistenza delle condizioni per una pronuncia favorevole di estradizione, ritenute condizioni di legittimità per l'adozione della misura cautelare. Ha rilevato che la Corte non ha verificato la territorialità dei fatti (alcuni reati sarebbero stati commessi nei territori palestinesi occupati — Gerusalemme est, Striscia di Gaza, Cisgiordania) e ha invocato, in relazione ad atti di resistenza dei cittadini dei territori occupati, possibili cause di giustificazione richiamando il diritto internazionale umanitario (Convenzioni di Ginevra e Protocolli aggiuntivi), citando espressamente il presunto riconoscimento del "diritto dei paesi occupati a d utilizzare anche forme di lotta violenta contro lo Stato occupante in vista della loro autodeterminazione". Con un secondo motivo ha denunciato omessa motivazione sul pericolo di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, nel corso del procedimento, la Corte di appello di L'Aquila (con ordinanza del 12 marzo 2024) aveva revocato la misura cautelare e disposto l'immediata liberazione del ricorrente. La decisione si è basata sul principio previsto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., secondo cui l'interesse a proporre ricorso deve essere concreto e attuale e perdurare fino alla decisione; la revoca della misura ha eliminato l'interesse concreto del ricorrente alla pronuncia della Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non costituisce soccombenza e non comporta condanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 696, comma 2, c.p.p.

    Articolo richiamato dal ricorrente come fondamento della censura per violazione di legge rispetto al provvedimento cautelare e alla procedura di impugnazione; usato per denunciare vizi di legalità nella decisione impugnata.

  • art. 714, comma 2, c.p.p.

    Articolo invocato per contestare la motivazione del provvedimento impugnato e per sostenere che mancassero le necessarie valutazioni sulle condizioni che legittimano la custodia cautelare nell'ambito dell'estradizione.

  • art. 13, comma 2, c.p.

    Norma di diritto penale sostanziale richiamata dal ricorrente nell'argomentazione circa la rilevanza penale degli atti contestati e la possibile esistenza di cause di giustificazione riconoscibili dal diritto internazionale; utilizzata per sostenere l'illegittimità della misura in mancanza di accertamento della territorialità e delle cause di giustificazione.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte di Cassazione per affermare che il ricorso è ammissibile solo se perdura un interesse concreto e attuale del ricorrente fino alla decisione; la sopravvenuta revoca della misura ha fatto venire meno tale interesse, determinando l'inammissibilità del ricorso.

  • Risoluzione Consiglio di Sicurezza ONU n. 242 (22/11/1967)

    la Risoluzione afferma la necessità di ritiro delle forze dal territorio occupato

    Citata nel ricorso per sostenere che alcune aree (es. Cisgiordania) non rientrerebbero nei confini dello Stato di Israele e che la situazione di occupazione rileva ai fini dell'analisi della territorialità dei reati e dell'applicabilità del diritto internazionale umanitario.

Massime di principio

  • Un ricorso cautelare diventa inammissibile se, prima della decisione della Corte, viene meno l'interesse concreto del ricorrente (ad es. perché la misura cautelare impugnata è stata revocata).
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è essenziale che l'interesse del ricorrente persista fino al momento della decisione: l'accertamento di una sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di inammissibilità senza effetti di soccombenza.
  • La revoca della misura cautelare elimina l'utilità pratica della pronuncia di legittimità sulla stessa misura; le questioni di merito (territorialità dei fatti, applicabilità del diritto internazionale umanitario, sussistenza di cause di giustificazione) restano tuttavia non decidibili dalla Cassazione se manca interesse concreto e possono essere riproposte in futuro qualora l'interesse ritorni.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • In procedimenti di estradizione, è opportuno affrontare con specifica motivazione la territorialità dei reati e l'eventuale rilevanza di norme di diritto internazionale umanitario; tuttavia, tali accertamenti non possono essere ottenuti tramite Cassazione se l'interesse processuale si è estinto.

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