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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2060

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2060 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 per quanto riguarda il modello per le indagini su Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber), l’uso dei metodi di prova e la designazione dei siti di produzione infestati

Normativa europea32024R2060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro attuativo già fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 in materia di eradicazione e prevenzione della diffusione di Globodera pallida e Globodera rostochiensis. Da un lato chiarisce che i campi già registrati come infestati prima del 1° gennaio 2022 devono essere considerati siti di produzione infestati; dall’altro aggiorna e amplia i metodi di prova riconosciuti, sopprimendo una disposizione transitoria ormai superata. Infine, rende più dettagliato il modello con cui gli Stati membri trasmettono i risultati delle indagini ufficiali.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 sulle misure contro i nematodi a cisti della patata (Globodera pallida e Globodera rostochiensis), aggiornando regole su siti infestati, metodi di prova e modello di comunicazione dei risultati delle indagini.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per il tramite delle loro autorità competenti, alle indagini ufficiali, alla designazione dei siti di produzione infestati e alla registrazione/comunicazione dei risultati relativi ai nematodi a cisti della patata. Riguarda in particolare i siti di produzione di patata e altre piante ospiti, nonché i campi già ufficialmente registrati come infestati ai sensi della direttiva 2007/33/CE prima del 1° gennaio 2022. Le nuove regole incidono sui metodi di prova utilizzabili e sul contenuto del modello di reporting dell’allegato IV del regolamento (UE) 2022/1192, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 sui nematodi a cisti della patata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2060 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192, che disciplina le misure per eradicare Globodera pallida e Globodera rostochiensis e prevenirne la diffusione nell’Unione. Il nuovo atto si fonda sull’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) 2016/2031 e mira soprattutto a chiarire il regime dei siti infestati, ad aggiornare i metodi analitici riconosciuti e a rafforzare la qualità del reporting ufficiale.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regolamento riguarda gli Stati membri e le loro autorità competenti, chiamate a effettuare indagini ufficiali, a designare i siti di produzione infestati e a registrare i risultati delle attività svolte. Il contenuto è rilevante per i siti di produzione di patata e per le piante ospiti interessate dalle misure fitosanitarie previste dal regolamento (UE) 2022/1192, nonché per i campi già registrati come infestati ai sensi della direttiva 2007/33/CE prima del 1° gennaio 2022.

Chiarimento sulla designazione dei siti di produzione infestati

La modifica più rilevante sul piano sostanziale riguarda l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1192. Il nuovo comma stabilisce espressamente che i campi ufficialmente registrati come infestati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2007/33/CE prima del 1° gennaio 2022 devono essere considerati designati quali siti di produzione infestati. La ratio è evitare incertezze interpretative e assicurare che tali campi restino sottoposti alle medesime prescrizioni applicabili ai siti designati come infestati nel nuovo quadro normativo.

Aggiornamento dei metodi di prova

Il regolamento sopprime l’articolo 13 del regolamento (UE) 2022/1192, che prevedeva fino al 15 luglio 2024 l’utilizzo di un metodo alternativo basato sull’isolamento delle cisti dai detriti e su PCR in tempo reale secondo Beniers et al. 2014. In parallelo, aggiorna l’allegato III, punto 1, lettera b), inserendo tra i metodi di prova riconosciuti la PCR in tempo reale sulla base di Lombard et al. 2024, accanto alla PCR in tempo reale sulla base di Gamel et al. 2017. Viene inoltre introdotto un nuovo punto iv), che contempla l’isolamento delle cisti di nematodi dai detriti basato sulla morfologia della cisti, seguito dall’individuazione della specie e dall’identificazione mediante PCR in tempo reale delle cisti vitali e delle larve vive sulla base di Lombard et al. 2024.

Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini

L’allegato IV è sostituito integralmente per rendere più dettagliata la trasmissione dei risultati delle indagini ufficiali. Il nuovo modello deve essere utilizzato per presentare i risultati delle indagini sui nematodi a cisti della patata svolte nell’anno civile precedente l’anno di comunicazione. La tabella richiede una segmentazione più ampia delle informazioni, includendo la categoria di indagine, la superficie coltivata, l’area oggetto di indagine, le dimensioni di campionamento, l’area infestata risultante dalle prove di laboratorio e la distinzione tra i casi di sola presenza di G. pallida, sola presenza di G. rostochiensis o presenza congiunta nello stesso sito di produzione.

Il modello richiede inoltre di indicare:

  • le dimensioni iniziali dell’area infestata dell’anno precedente;
  • le dimensioni aggiornate dell’area infestata dell’anno di riferimento;
  • i numeri di notifica dei nuovi focolai, se del caso, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;
  • eventuali informazioni supplementari.

Per le indagini di individuazione, il modello distingue tra tuberi di patata destinati alla produzione di tuberi da impianto e altre piante ospiti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/1192. Per il monitoraggio, il riferimento è invece alle patate diverse da quelle da impianto. Le note al modello precisano anche che talune indagini di individuazione non sono necessarie in specifiche ipotesi di reimpianto nello stesso luogo di produzione, quando si tratti di aree definite dalle autorità competenti o di piante soggette a misure ufficialmente approvate.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Equiparazione dei campi già registrati come infestati

All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 è inserita una frase chiarificatrice: i campi ufficialmente registrati dalle autorità competenti come infestati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2007/33/CE prima del 1° gennaio 2022 sono considerati designati quali siti di produzione infestati.

Soppressione della disciplina transitoria sui metodi di prova

È soppresso l’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192, che consentiva fino al 15 luglio 2024 l’uso di un metodo di prova alternativo basato sull’isolamento delle cisti dai detriti e su PCR in tempo reale secondo Beniers et al. 2014.

Aggiornamento dei metodi di prova nell’allegato III

Nell’allegato III, punto 1, lettera b), il punto ii) è sostituito per includere, accanto alla PCR in tempo reale sulla base di Gamel et al. 2017, anche la PCR in tempo reale sulla base di Lombard et al. 2024. Inoltre è aggiunto il punto iv), che contempla l’isolamento delle cisti di nematodi dai detriti basato sulla morfologia della cisti, seguito dall’individuazione della specie e dall’identificazione mediante PCR in tempo reale delle cisti vitali e delle larve vive sulla base di Lombard et al. 2024.

Nuovo modello per le indagini ufficiali (allegato IV)

L’allegato IV è sostituito con un modello più dettagliato per la presentazione dei risultati delle indagini sui nematodi a cisti della patata svolte nell’anno civile precedente l’anno di comunicazione. Il modello richiede di indicare Stato membro, tipo di indagine, categoria, superficie coltivata, area oggetto di indagine, dimensioni di campionamento, area infestata secondo le prove di laboratorio, distinzione tra solo G. pallida, solo G. rostochiensis o presenza congiunta, dimensioni iniziali e aggiornate dell’area infestata, numeri di notifica dei nuovi focolai e informazioni supplementari.

Distinzione tra indagini di individuazione e monitoraggio

Il nuovo allegato IV distingue i risultati relativi all’individuazione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1192, da quelli relativi al monitoraggio, ai sensi dell’articolo 6. Per l’individuazione, il modello richiama sia i tuberi di patata per la produzione di tuberi da impianto sia altre piante ospiti dell’allegato I; per il monitoraggio, riguarda le patate diverse da quelle da impianto.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturacontrolli ufficialinormativa sui nematodi della patata

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