Regolamento (UE) 2024/2063
Regolamento (UE) 2024/2063 della Commissione, del 30 luglio 2024, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa alla monacolina K nel riso rosso fermentato SYLVAN BIO e al mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue. La Commissione fonda la decisione sul parere EFSA, sul successivo riesame delle osservazioni del richiedente e sul quadro di sicurezza già delineato dal regolamento (UE) 2022/860 in materia di monacoline da riso rosso fermentato. Ne consegue che l’indicazione non può essere inserita nell’elenco UE delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa alla monacolina K nel riso rosso fermentato SYLVAN BIO e al mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue.
Ambito di applicazione
Si applica alla specifica indicazione sulla salute presentata dalla società Sylvan Bio Europe BV ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativa alla monacolina K nel riso rosso fermentato SYLVAN BIO. Il regolamento incide sull’inserimento o meno dell’indicazione nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Non introduce un regime generale per tutte le indicazioni sulla salute, ma decide sul singolo claim oggetto di valutazione scientifica e procedura autorizzativa. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa alla monacolina K nel riso rosso fermentato SYLVAN BIO
Il regolamento della Commissione del 30 luglio 2024 conclude la procedura relativa a una specifica indicazione sulla salute proposta per il riso rosso fermentato SYLVAN BIO. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006, che vieta le indicazioni sulla salute non previamente autorizzate e inserite nell’elenco dell’Unione. La Commissione, richiamando i pareri EFSA e le ulteriori valutazioni di sicurezza, ritiene che il claim non debba essere autorizzato.
Quadro normativo di riferimento
La base giuridica espressa è l’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Tale disposizione disciplina il procedimento per le indicazioni sulla salute basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati. La Commissione ricorda inoltre che le domande devono essere presentate tramite l’autorità nazionale competente di uno Stato membro, che le trasmette all’EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli altri Stati membri per informazione.
Oggetto della domanda e indicazione proposta
La domanda è stata presentata da Sylvan Bio Europe BV e riguardava la monacolina K nel riso rosso fermentato SYLVAN BIO, con riferimento al mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue. L’indicazione proposta era formulata in termini di assunzione giornaliera di almeno 2,4 g di riso rosso fermentato SYLVAN BIO, corrispondente a 4,08 mg di monacolina K, con effetto di contributo al mantenimento della normocolesterolemia LDL.
Valutazione scientifica EFSA
L’EFSA ha adottato un parere scientifico nel 2013 e ha successivamente esaminato le osservazioni del richiedente mediante una relazione tecnica del 2013. Nei propri elaborati, l’Autorità ha osservato che gli studi disponibili evidenziavano un effetto sui livelli di LDL a dosi di circa 9-10 mg al giorno di monacolina K, e ha ribadito che la totalità delle prove scientifiche considerate giustificava un nesso di causalità per un’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparati a base di riso rosso fermentato. L’Autorità ha tuttavia confermato che le osservazioni del richiedente non modificavano le conclusioni già espresse.
Profili di sicurezza e misure già adottate sull’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006
Accanto alla valutazione dell’efficacia, la Commissione richiama le preoccupazioni di sicurezza emerse per le monacoline da riso rosso fermentato. In particolare, il parere EFSA del 2018 ha evidenziato che la monacolina K in forma lattonica è identica alla lovastatina e che l’esposizione tramite integratori può avvicinarsi a dosi terapeutiche. Sono stati segnalati effetti avversi gravi anche con assunzioni di appena 3 mg/giorno, e l’Autorità non è stata in grado di definire un livello di assunzione privo di preoccupazioni per la salute umana, neppure per sottogruppi vulnerabili.
La Commissione richiama quindi il regolamento (UE) 2022/860, che ha modificato l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 inserendo le monacoline da riso rosso fermentato nella parte B come sostanze soggette a restrizioni e nella parte C come sostanze soggette a sorveglianza dell’Unione. È inoltre richiamata la possibilità, prevista dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, che le parti interessate presentino dati supplementari sulla sicurezza.
Ragioni del diniego del claim
La decisione di non autorizzare l’indicazione si fonda sull’insieme delle valutazioni scientifiche e di sicurezza. Pur riconoscendo l’esistenza di un effetto sul colesterolo LDL per la monacolina K, la Commissione ritiene che l’indicazione proposta non possa essere inclusa nell’elenco delle indicazioni consentite, anche alla luce delle incertezze persistenti sulla sicurezza delle monacoline da riso rosso fermentato e del quadro restrittivo già vigente per tali sostanze.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore alimentare, ciò comporta che il claim relativo alla monacolina K nel riso rosso fermentato SYLVAN BIO non può essere utilizzato come indicazione sulla salute autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Disposizioni principali
Rifiuto dell’autorizzazione del claim
L’articolo 1 dispone che l’indicazione sulla salute proposta, riportata nell’allegato, non è inclusa nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Base giuridica e procedimento di valutazione
La decisione è adottata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. La domanda è stata presentata da Sylvan Bio Europe BV; l’EFSA ha reso un parere scientifico e la Commissione ha tenuto conto anche delle osservazioni del richiedente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6.
Esito scientifico sulla monacolina K
Dai pareri EFSA emerge un rapporto di causa-effetto tra consumo di monacolina K da preparati a base di riso rosso fermentato e mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL, ma con condizioni d’uso pari a 10 mg/giorno di monacolina K. La Commissione richiama altresì che il claim proposto dal richiedente faceva riferimento a 2,4 g di riso rosso fermentato SYLVAN BIO corrispondenti a 4,08 mg di monacolina K.
Ragioni del diniego e profili di sicurezza
La Commissione evidenzia che, parallelamente alla valutazione del claim, sono emerse preoccupazioni significative di sicurezza per le monacoline da riso rosso fermentato. L’EFSA ha osservato che non è stato possibile fissare un livello di assunzione giornaliera privo di preoccupazioni per la salute umana; sono stati segnalati effetti avversi gravi anche a livelli di appena 3 mg/giorno. In considerazione di tali elementi, il claim non viene autorizzato.
Interazione con il regolamento (CE) n. 1925/2006 e il regolamento (UE) 2022/860
La Commissione richiama la procedura avviata ex articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 sulla sicurezza delle monacoline da riso rosso fermentato. Il regolamento (UE) 2022/860 ha già inserito le monacoline da riso rosso fermentato nella parte B dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 come sostanze soggette a restrizioni e nella parte C come sostanze soggette a sorveglianza dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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