Regolamento (UE) 2024/2049
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2049 della Commissione, del 30 luglio 2024, che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium limacinum (TKD-1) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, sulla base della valutazione scientifica EFSA, l’olio ottenuto dal ceppo TKD-1 della specie Schizochytrium limacinum come nuovo alimento. L’inserimento avviene nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, con condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche. L’autorizzazione riguarda in particolare le formule per lattanti e le formule di proseguimento, nel rispetto del regolamento (UE) n. 609/2013 e del regolamento delegato (UE) 2016/127.
Autorizza l’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium limacinum (TKD-1) come nuovo alimento e aggiorna l’elenco اتحione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che intendano immettere sul mercato dell’Unione l’olio derivato da Schizochytrium limacinum (TKD-1), con destinazione specifica alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013. L’autorizzazione vale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Restano fermi i limiti e le condizioni d’uso previsti nell’elenco UE dei nuovi alimenti e nella normativa di settore richiamata; il regolamento non disciplina altri usi o categorie alimentari diverse da quelle autorizzate.
Autorizzazione dell’olio derivato da Schizochytrium limacinum (TKD-1) come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2049 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’olio derivato da Schizochytrium limacinum (TKD-1) come nuovo alimento. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283, che consente la commercializzazione nell’UE solo dei nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco unionale.
Contesto normativo e base della decisione
La Commissione richiama l’istituzione dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La domanda di autorizzazione è stata presentata il 17 dicembre 2020 da ATK Biotech Co., Ltd. e riguardava l’uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013. La Commissione ha poi chiesto la valutazione dell’EFSA il 21 aprile 2021.
Valutazione EFSA e conclusioni scientifiche
Il parere scientifico EFSA del 26 ottobre 2023, intitolato "Safety of oil from Schizochytrium limacinum (strain TKD-1) for use in infant and follow-on formula as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283", ha concluso che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha osservato che i livelli d’uso risultano conformi al regolamento (UE) n. 609/2013 e al regolamento delegato (UE) 2016/127, nonché che l’organismo sorgente valutato è Schizochytrium limacinum, ceppo TKD-1.
Ambito di autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
Il regolamento dispone l’inserimento della nuova voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti e modifica di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione è quindi operativa solo entro le condizioni e per gli usi espressamente previsti dall’elenco aggiornato.
Condizioni di impiego e destinatari
L’uso autorizzato riguarda le formule per lattanti e le formule di proseguimento definite nel regolamento (UE) n. 609/2013. La voce inserita nell’allegato richiama anche i livelli massimi di DHA e il rispetto della normativa di settore applicabile agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Requisiti di etichettatura
Il regolamento impone un requisito specifico di denominazione in etichetta: i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento devono riportare la dicitura "Olio derivato dalla microalga Schizochytrium limacinum". Si tratta di un’informazione obbligatoria collegata alla trasparenza verso il consumatore e alla corretta identificazione dell’ingrediente autorizzato.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
Nella tabella delle specifiche del regolamento (UE) 2017/2470 viene inserita una definizione tecnica dell’olio: si tratta di un olio ottenuto dal ceppo TKD-1 della specie di microalghe Schizochytrium limacinum. Le principali caratteristiche di composizione sono fissate come segue:
- tenore di DHA pari o superiore al 35,0 %;
- indice di acidità non superiore a 0,5 mg KOH/g;
- indice di perossido non superiore a 5,0 meq/kg;
- umidità e sostanze volatili non superiori allo 0,05 %;
- insaponificabili non superiori al 3,5 %;
- acidi grassi trans non superiori al 2,0 %;
- acidi grassi liberi non superiori allo 0,4 %;
- valore di p-anisidina non superiore a 10.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
L’olio derivato da Schizochytrium limacinum (TKD-1) è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione ed è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per aggiungere la nuova voce relativa al nuovo alimento autorizzato, includendo condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura e specifiche.
Uso autorizzato e condizioni di impiego
Il nuovo alimento può essere utilizzato nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013, nel rispetto dei livelli massimi di DHA e delle condizioni previste dalla normativa settoriale richiamata.
Etichettatura
La denominazione da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento è "Olio derivato dalla microalga Schizochytrium limacinum".
Specifiche tecniche del nuovo alimento
Il nuovo alimento è descritto come olio ottenuto dal ceppo TKD-1 della specie di microalghe Schizochytrium limacinum. Le specifiche comprendono: DHA ≥ 35,0 %, indice di acidità ≤ 0,5 mg KOH/g, indice di perossido ≤ 5,0 meq/kg, umidità e sostanze volatili ≤ 0,05 %, insaponificabili ≤ 3,5 %, acidi grassi trans ≤ 2,0 %, acidi grassi liberi ≤ 0,4 %, valore di p-anisidina ≤ 10.
Base scientifica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione si fonda sul parere scientifico EFSA del 26 ottobre 2023, che conclude per la sicurezza del nuovo alimento alle condizioni d’uso proposte e rileva la conformità dei livelli d’uso al regolamento (UE) n. 609/2013 e al regolamento delegato (UE) 2016/127.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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