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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1987

Regolamento (UE) 2024/1987 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di nichel in alcuni prodotti alimentari

Normativa europea32024R1987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, nel quadro del regolamento (UE) 2023/915, limiti massimi di nichel per diverse categorie di alimenti. La misura si fonda sulle valutazioni scientifiche EFSA e mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana, in particolare per i gruppi sensibili e per la popolazione infantile. Vengono inoltre previsti periodi transitori e una clausola di salvaguardia per i prodotti già legalmente commercializzati prima dell'applicazione delle nuove soglie.

Modifica il regolamento (UE) 2023/915 introducendo tenori massimi di nichel in specifiche categorie di prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari immessi sul mercato nell'Unione europea, con riferimento ai contaminanti nei prodotti alimentari. Le nuove soglie riguardano numerose categorie alimentari elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915, tra cui frutta a guscio, ortaggi, alghe, cereali, prodotti di cacao e cioccolato, formule per lattanti e altri alimenti per la prima infanzia. Sono previste esclusioni e regole particolari per taluni prodotti destinati a pressatura e raffinazione di oli, per cereali destinati a birra o distillati e per prodotti legalmente immessi sul mercato prima delle date di applicazione.

Regolamento (UE) 2024/1987 della Commissione

Il regolamento modifica il quadro europeo sui contaminanti negli alimenti, inserendo nel regolamento (UE) 2023/915 tenori massimi di nichel per una serie di matrici alimentari. La scelta è motivata dalle evidenze scientifiche EFSA, che hanno individuato effetti cronici e acuti del nichel sulla salute umana, con particolare attenzione ai soggetti sensibili e ai gruppi vulnerabili.

Contesto e base scientifica

La Commissione richiama il regolamento (CEE) n. 315/93, che disciplina le procedure UE in materia di contaminanti alimentari, e sottolinea che il nichel è ampiamente diffuso nell'ambiente e può contaminare gli alimenti per cause naturali o antropiche. Il parere EFSA del 2015 e il successivo aggiornamento del 2020 hanno evidenziato, da un lato, la tossicità per la riproduzione e lo sviluppo come effetto critico dell'esposizione cronica e, dall'altro, le riacutizzazioni dell'eczema e il peggioramento delle reazioni allergiche come effetti acuti critici. Sulla base dei nuovi dati di occorrenza raccolti anche in seguito alla raccomandazione (UE) 2016/1111, la Commissione ritiene necessario fissare limiti armonizzati per garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i prodotti alimentari immessi sul mercato nell'Unione e si innesta nel sistema dei limiti massimi di contaminanti già previsto dal regolamento (UE) 2023/915. Le categorie interessate includono, in particolare:

  • frutta a guscio;
  • ortaggi a radice, tubero, bulbo, frutto, cavoli, foglia e stelo;
  • legumi e legumi da granella;
  • alghe marine;
  • semi oleosi;
  • cereali;
  • prodotti di cacao e cioccolato;
  • formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia e formule per bambini nella prima infanzia;
  • alimenti trasformati a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia;
  • alimenti per la prima infanzia;
  • succhi e nettari di frutta e succhi di ortaggi.

Sono previste esclusioni funzionali per alcuni prodotti destinati alla pressatura e raffinazione di oli o alla produzione di birra e distillati, nonché una disciplina transitoria per i prodotti già legalmente commercializzati prima delle date di applicazione.

Tenori massimi di nichel introdotti

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è integrato con la voce 3.6 "Nichel". I limiti variano a seconda della categoria e, in alcuni casi, sottocategoria:

  • frutta a guscio: 3,5 mg/kg; castagne, pinoli, noci comuni, noci del Brasile e anacardi: 10 mg/kg;
  • ortaggi a radice e tubero e ortaggi a bulbo: 0,90 mg/kg;
  • ortaggi a frutto: 0,40 mg/kg;
  • cavoli: 0,50 mg/kg;
  • ortaggi a foglia: 0,50 mg/kg; erbe fresche: 1,2 mg/kg;
  • legumi: 1,0 mg/kg; semi di soia/edamame: 6,0 mg/kg;
  • ortaggi a stelo: 0,40 mg/kg;
  • alghe marine: 30 mg/kg; wakame: 40 mg/kg;
  • legumi da granella: 4,0 mg/kg; fagioli secchi e lupini secchi/semi di lupini: 12 mg/kg;
  • semi di girasole: 8,0 mg/kg; arachidi: 12 mg/kg; semi di soia: 15 mg/kg;
  • cereali: 0,80 mg/kg; frumento duro e riso: 1,5 mg/kg; riso semigreggio: 2,0 mg/kg; pseudocereali e miglio: 3,0 mg/kg; avena: 5,0 mg/kg, con equivalente di 7,5 mg/kg per avena con tegumento non commestibile;
  • cioccolato al latte con meno del 30 % di sostanza secca totale di cacao: 2,5 mg/kg; cioccolato al latte con almeno il 30 % e cioccolato: 7,0 mg/kg; cacao in polvere e cacao magro in polvere destinato al consumatore finale o come ingrediente in prodotti analoghi: 15 mg/kg;
  • formule per lattanti e prodotti assimilati in polvere: 0,25 mg/kg; in polvere a base di isolati proteici della soia, soli o con proteine di latte vaccino: 0,40 mg/kg; allo stato liquido: 0,10 mg/kg;
  • alimenti trasformati a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia: 3,0 mg/kg;
  • alimenti per la prima infanzia: 0,50 mg/kg;
  • succhi di frutta, nettari di frutta e succhi di ortaggi: 0,25 mg/kg; per prodotti contenenti succhi o nettari derivanti da frutti della passione, frutti del cacao, piccoli frutti, bacche e acqua di cocco: 1,0 mg/kg.

Modalità di applicazione e note tecniche

Il testo specifica che, per varie categorie, il tenore massimo si applica al peso fresco, dopo lavaggio e separazione della parte commestibile, oppure al prodotto come immesso sul mercato. Per le alghe marine fresche la misura si applica sulla base della materia secca, determinata secondo il regolamento (CE) n. 333/2007. Per la frutta a guscio destinata alla pressatura e alla raffinazione di olio e per i semi oleosi destinati a pressatura e raffinazione vale una deroga, purché i residui non siano immessi sul mercato come alimento; in caso contrario, il limite si applica anche ai residui. Una regola analoga opera per i cereali impiegati per la produzione di birra o distillati, se il residuo viene destinato al consumatore finale.

Regime transitorio e applicazione nel tempo

La Commissione concede un periodo ragionevole di adeguamento agli operatori del settore alimentare. L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915 è riscritto per consentire la permanenza sul mercato dei prodotti legalmente immessi prima delle date rilevanti fino al termine minimo di conservazione o alla scadenza. In particolare, il rinvio al 1° luglio 2025 riguarda tutti i tenori massimi di nichel introdotti, salvo quelli sui cereali; per i limiti dei punti 3.6.11.1-3.6.11.5 relativi ai cereali, la data di applicazione è il 1° luglio 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione sostanziale è differita al 1° luglio 2025, con il già richiamato differimento al 1° luglio 2026 per specifici limiti sui cereali.

Disposizioni principali

Introduzione dei tenori massimi di nichel

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è integrato con una nuova voce 3.6 relativa al nichel, con limiti massimi espressi in mg/kg per varie categorie di alimenti: frutta a guscio, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia, legumi, ortaggi a stelo, alghe marine, legumi da granella, semi oleosi, cereali, prodotti di cacao e cioccolato, formule per lattanti e alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia, succhi e nettari di frutta e di ortaggi.

Regole di applicazione per talune categorie e esenzioni funzionali

Per alcuni prodotti la disciplina precisa il criterio di calcolo o prevede esclusioni: il tenore massimo si applica alla parte commestibile o al peso fresco, a seconda della categoria; per le alghe marine fresche si applica sulla base della materia secca; non si applicano i limiti ai prodotti destinati alla pressatura e raffinazione di oli o ai cereali impiegati per birra o distillati, salvo che i residui siano immessi sul mercato come alimento o alimento per il consumatore finale, nel qual caso i limiti tornano applicabili.

Valori e date specifiche per i cereali

Per i cereali sono fissati limiti differenziati con applicazione rinviata al 1° luglio 2026: 0,80 mg/kg per i cereali in generale; 1,5 mg/kg per frumento duro e riso; 2,0 mg/kg per riso semigreggio; 3,0 mg/kg per pseudocereali e miglio; 5,0 mg/kg per avena. Per l'avena con tegumento non commestibile è indicato un fattore di trasformazione pari a 1,5, con un tenore massimo risultante di 7,5 mg/kg.

Periodo transitorio per la commercializzazione

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915 è modificato per consentire ai prodotti legalmente immessi sul mercato prima delle date applicabili di rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per il nichel, la deroga transitoria opera dal 1° luglio 2025 per i limiti dell'allegato I, voce 3.6, ad eccezione dei punti da 3.6.11.1 a 3.6.11.5, e dal 1° luglio 2026 per tali punti relativi ai cereali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti alimentarisalute pubblicaalimentazione infantile

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