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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2052

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2052 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda il suo ambito di applicazione e alcuni criteri di rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti

Normativa europea32024R2052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 sui metodi analitici per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti. Le principali novità riguardano la precisazione dell’ambito di applicazione, l’allineamento a norme ISO aggiornate e una revisione dettagliata dei criteri di validazione, conferma, screening, stabilità e calcolo delle prestazioni dei metodi. Vengono inoltre introdotte chiarificazioni operative su co-cromatografia, uso degli standard interni, gestione delle deviazioni dai criteri tecnici e documentazione delle validazioni.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 aggiornandone ambito di applicazione, definizioni e criteri di rendimento dei metodi analitici per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali e alle analisi di laboratorio effettuati per verificare la conformità alle prescrizioni sulla presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive nei piani nazionali di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. La modifica chiarisce che il regolamento 2021/808 riguarda i metodi usati per verificare la conformità a norme che stabiliscono livelli regolamentari nei mangimi nell’ambito di tali piani, ma non si applica ai metodi relativi alla contaminazione incrociata per sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2024/1229. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 sui residui di sostanze farmacologicamente attive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2052 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, che disciplina i metodi analitici, l’interpretazione dei risultati e i metodi di campionamento per i residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti. La modifica è motivata dall’esigenza di chiarire l’ambito di applicazione, allineare i riferimenti tecnici a norme internazionali aggiornate e rafforzare la chiarezza operativa di numerosi criteri di validazione e conferma dei metodi.

Ambito di applicazione

Il nuovo testo dell’articolo 1 del regolamento 2021/808 precisa che esso si applica ai metodi di analisi usati per il campionamento e per le analisi di laboratorio nell’ambito dei piani nazionali definiti dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Resta fermo che la disciplina si riferisce ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle prescrizioni sulla presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive. Dai considerando emerge anche una delimitazione negativa: il regolamento non riguarda i metodi destinati a verificare la conformità alle norme sulla contaminazione incrociata per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio, materia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2024/1229.

Definizioni e aggiornamento dei riferimenti tecnici

L’articolo 2 viene aggiornato in due definizioni chiave. La nozione di "riproducibilità" è riallineata alla ISO 5725-1:2023, mentre la nozione di "unità" rinvia alla ISO 80000-1:2022 e alla direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura. Si tratta di un aggiornamento tecnico importante per laboratori e operatori che applicano protocolli analitici e di misurazione in ambito ufficiale.

Obblighi di documentazione nella validazione

All’articolo 3, punto 4), viene introdotto un principio di tracciabilità rafforzata: se durante la validazione si osservano deviazioni dai criteri fissati nell’allegato I, tabelle 1 e 2, l’impatto di tali deviazioni sul risultato della validazione deve essere analizzato e documentato in modo rintracciabile. La modifica impone quindi che gli scostamenti dai criteri tecnici non siano semplicemente tollerati, ma motivati e registrati.

Regime transitorio

L’articolo 7 viene alleggerito mediante la soppressione del terzo comma, poiché il periodo transitorio previsto per alcune disposizioni è ormai terminato. La scelta conferma il passaggio a pieno regime della disciplina tecnica.

Prescrizioni generali per i metodi di conferma

L’allegato I è la parte sostanzialmente più modificata. Vengono ribaditi i criteri per il CCα: per le sostanze vietate o non autorizzate deve essere il più basso ragionevolmente ottenibile; per le sostanze con valore di riferimento per interventi ex regolamento (UE) 2019/1871 deve essere pari o inferiore a tale valore; per le sostanze autorizzate deve essere superiore, ma il più vicino possibile, all’LMR o all’LM. I metodi di conferma devono essere validati e garantire un tasso di falsi non conformi non superiore all’1 % per le sostanze vietate/non autorizzate e al 5 % per le sostanze autorizzate.

È inoltre chiarito che i metodi di conferma basati esclusivamente sulla cromatografia, senza rivelazione tramite spettrometria di massa, non sono idonei come metodi di conferma per le sostanze vietate o non autorizzate. Per le sostanze autorizzate, qualora la spettrometria di massa non sia adeguata, possono essere impiegati altri metodi, come HPLC-DAD o HPLC-FLD, anche in combinazione. Resta previsto l’uso, se necessario, di uno standard interno adeguato all’inizio della procedura di estrazione.

Co-cromatografia e standard interni

Viene introdotta una specifica disciplina sulla co-cromatografia, applicabile quando non sia possibile utilizzare uno standard interno adeguato. In tale ipotesi, l’identificazione dell’analita è preferibilmente confermata mediante co-cromatografia; se neppure ciò è possibile, si devono impiegare standard a matrice abbinata o standard a matrice fortificata. La nota descrive anche la procedura: il campione viene diviso in due aliquote, una analizzata tal quale e l’altra addizionata con l’analita standard, così da migliorare l’identificazione.

Precisione, ripetibilità e classificazione dei metodi

La modifica interviene sulla parte relativa alla precisione e alla classificazione dei metodi analitici. Per le analisi in condizioni di ripetibilità, il coefficiente di variazione deve essere generalmente inferiore ai due terzi dei valori della tabella 2 e comunque non superiore al coefficiente di variazione in condizioni di riproducibilità. La tabella 5 aggiorna la classificazione dei metodi introducendo espressamente lo screening semiquantitativo, definito come un metodo di screening che fornisce risultati quantitativi ma non soddisfa i requisiti di precisione della tabella 2.

Validazione convenzionale e prove sui livelli di concentrazione

Le disposizioni sulla validazione convenzionale precisano che il calcolo dei parametri richiede l’esecuzione di più esperimenti singoli e che, per le modifiche importanti, occorre verificare il mantenimento delle caratteristiche di rendimento. Per i metodi ad analita multiplo è possibile trattare contemporaneamente più analiti, purché siano preventivamente escluse interferenze pertinenti.

Per la validazione dei metodi relativi a sostanze farmacologicamente attive non consentite, la concentrazione pari a 0,5 volte il valore di riferimento per interventi può essere sostituita, se non ragionevolmente ottenibile, dalla concentrazione più bassa ottenibile tra 0,5 e 1,0 volte tale valore, oppure dal livello minimo di taratura se inferiore a 0,5 volte il valore di riferimento per interventi. Inoltre, per varie procedure di validazione è richiesto un minimo di 18 replicati per livello, con ripetizione delle prove in almeno altre due occasioni e, in alcuni casi, con l’uso di lotti differenti, operatori differenti e condizioni ambientali differenti.

Calcolo delle prestazioni del metodo e norme richiamate

Per il calcolo delle caratteristiche del metodo viene aggiunto come riferimento alternativo la norma ISO/TS 23471:2022, oltre al metodo di Jülicher et al. Questo amplia le opzioni metodologiche ammesse per la determinazione dei parametri di prestazione e dell’incertezza.

Stabilità dell’analita

La disciplina sulla stabilità è resa più flessibile e dettagliata. In mancanza dei dati richiesti, è possibile utilizzare un approccio isocrono, utile a identificare possibili instabilità dell’analita e a stimare i tempi di conservazione adeguati. La procedura riscritta per la stabilità nella matrice distingue tra uso di campioni incurred e uso di matrici bianche fortificate; richiede poi di conservare i sottocampioni alle condizioni del laboratorio e di determinare le concentrazioni dopo conservazioni a breve, medio e lungo termine, registrando il tempo massimo di conservazione accettabile e le condizioni ottimali.

Screening e capacità di rivelazione CCβ

Per i metodi di screening, in particolare il metodo 2, è ora richiesto l’esame di 20 bianchi fortificati al livello iniziale della concentrazione bersaglio per lo screening. Se i risultati falsi conformi sono pari o inferiori al 5 %, quel livello corrisponde alla capacità di rivelazione del metodo; se superano il 5 %, la concentrazione bersaglio deve essere aumentata e lo studio ripetuto. È inoltre soppressa una disposizione ritenuta ridondante sulla somma di CCβ.

Recupero assoluto ed effetti matrice

Il regolamento chiarisce quando il recupero assoluto del metodo debba essere misurato: non è necessario se è disponibile uno standard interno o una taratura della matrice fortificata, o entrambe; in tutti gli altri casi il recupero assoluto deve essere determinato. Inoltre, per gli effetti matrice relativi, il coefficiente di variazione deve rispettare i valori della tabella 2, con riferimento alle diverse frazioni di massa.

Materiali di riferimento nelle analisi di routine

Nel capitolo 3 si afferma che, nelle analisi di routine, l’uso dei materiali di riferimento certificati è l’opzione preferibile per dimostrare il rendimento del metodo. In mancanza di MRC idonei, possono essere impiegati materiali di riferimento forniti e caratterizzati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea o da laboratori accreditati ISO/IEC 17043:2023; in alternativa, possono essere usati materiali di riferimento interni, purché controllati periodicamente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore e i laboratori ufficiali, la modifica ha rilievo soprattutto sul piano tecnico-operativo: richiede un aggiornamento dei protocolli di validazione, delle procedure di conferma e della documentazione di conformità.

Disposizioni principali

Riformulazione dell’oggetto e dell’ambito di applicazione

L’articolo 1 del regolamento 2021/808 è sostituito per chiarire che esso disciplina i metodi di analisi per il campionamento e le analisi di laboratorio relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive nell’ambito dei piani nazionali definiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, nonché l’interpretazione dei risultati analitici. Il regolamento si applica ai controlli ufficiali sulla conformità alle prescrizioni relative alla presenza di tali residui.

Aggiornamento di definizioni e riferimenti normativi

Sono aggiornate le definizioni di "riproducibilità" e di "unità" con rinvio, rispettivamente, alla ISO 5725-1:2023 e alla ISO 80000-1:2022, nonché alla direttiva 80/181/CEE. L’obiettivo è allineare il testo alle norme tecniche internazionali più recenti.

Obbligo di documentare le deviazioni in fase di validazione

All’articolo 3, punto 4), è inserito un obbligo espresso: qualora durante la validazione siano osservate deviazioni dai criteri di cui all’allegato I, tabelle 1 e 2, l’impatto di tali deviazioni sul risultato della validazione deve essere analizzato in modo documentato e rintracciabile.

Adeguamento del regime transitorio

All’articolo 7 del regolamento 2021/808 è soppresso il terzo comma, poiché il periodo transitorio per alcune disposizioni è ormai scaduto.

Prescrizioni generali per i metodi di conferma

L’allegato I è riscritto in più punti. Per le sostanze vietate o non autorizzate il CCα deve essere il più basso ragionevolmente ottenibile; per quelle con valore di riferimento per interventi ai sensi del regolamento (UE) 2019/1871 deve essere pari o inferiore a tale valore. Per le sostanze autorizzate il CCα deve essere superiore, ma il più vicino possibile, all’LMR o all’LM. I metodi di conferma devono essere validati e garantire un tasso di falsi non conformi non superiore all’1 % per sostanze vietate/non autorizzate e al 5 % per sostanze autorizzate. Viene ribadito che i metodi basati solo su cromatografia senza spettrometria di massa non sono idonei, salvo il caso delle sostanze autorizzate quando la spettrometria di massa non sia adeguata, nel qual caso possono essere usati HPLC-DAD o HPLC-FLD. È previsto l’uso di uno standard interno adeguato all’inizio dell’estrazione, con preferenza per analoghi marcati isotopicamente.

Co-cromatografia come tecnica di identificazione

Viene introdotto un punto specifico sull’uso della co-cromatografia quando non siano disponibili standard interni adeguati. In tale caso l’identificazione dell’analita è preferibilmente confermata mediante co-cromatografia; se ciò non è possibile, si devono usare standard a matrice abbinata o a matrice fortificata. La nota definisce anche operativamente la co-cromatografia.

Precisione, classificazione dei metodi e screening semiquantitativo

La disciplina della precisione è modificata per chiarire che, per le analisi in condizioni di ripetibilità, il coefficiente di variazione deve essere generalmente inferiore ai due terzi dei valori della tabella 2 e comunque non superiore al coefficiente di variazione in condizioni di riproducibilità. La tabella di classificazione dei metodi analitici è aggiornata per includere il metodo di screening semiquantitativo, definito come un metodo che fornisce risultati quantitativi ma non soddisfa i requisiti di precisione della tabella 2.

Validazione convenzionale e numero di replicati

Le prescrizioni sulla validazione convenzionale precisano che le modifiche importanti richiedono la verifica del mantenimento delle caratteristiche di rendimento. Per i metodi multianalita è possibile combinare più prove, se sono escluse interferenze pertinenti. Nei punti relativi alla validazione di sostanze non consentite viene chiarito che la concentrazione a 0,5 volte il valore di riferimento per interventi può essere sostituita, se non ragionevolmente ottenibile, dalla concentrazione più bassa praticabile tra 0,5 e 1,0 volte il valore di riferimento per interventi, oppure dal livello minimo di taratura se inferiore. Viene inoltre chiarito che occorrono almeno 18 replicati per livello in determinate prove e che le ripetizioni devono essere eseguite in più occasioni, con lotti, operatori e condizioni ambientali differenti.

Calcolo delle caratteristiche del metodo e norme di riferimento

Per il calcolo delle caratteristiche del metodo è aggiunto il riferimento alternativo alla ISO/TS 23471:2022, oltre al metodo di Jülicher et al. Questo riguarda i modelli sperimentali e il calcolo dell’incertezza/parametri di prestazione.

Stabilità dell’analita e approccio isocrono

La disciplina sulla stabilità viene integrata con la possibilità di utilizzare un approccio isocrono, idoneo a rilevare instabilità potenziali dell’analita e a stimare i tempi di conservazione. La procedura per la stabilità nella matrice è riscritta in modo più dettagliato: quando possibile si usano campioni incurred; in mancanza, matrici bianche fortificate. Le porzioni devono essere conservate alle condizioni del laboratorio e analizzate a breve, medio e lungo termine, registrando il tempo massimo di conservazione accettabile e le condizioni ottimali.

Calcolo della capacità di rivelazione di screening (CCβ)

Per il metodo 2 è chiarito che devono essere analizzati 20 bianchi fortificati al livello iniziale della concentrazione bersaglio per lo screening. Se i risultati falsi conformi sono pari o inferiori al 5 %, quel livello coincide con la capacità di rivelazione; se sono superiori al 5 %, la concentrazione bersaglio deve essere aumentata e il test ripetuto. È soppressa la disposizione ridondante relativa alla somma di CCβ.

Recupero assoluto ed effetti matrice

Si precisa che il recupero assoluto del metodo non deve essere determinato se è disponibile uno standard interno o una taratura della matrice fortificata; in tutti gli altri casi è obbligatorio. Inoltre il coefficiente di variazione relativo agli effetti matrice deve essere conforme ai valori della tabella 2, con riferimento alle diverse frazioni di massa.

Uso di materiali di riferimento in routine

Nel capitolo 3 si stabilisce che, nelle analisi di routine, l’uso di materiali di riferimento certificati (MRC) è l’opzione preferibile per dimostrare il rendimento del metodo. In mancanza di MRC adeguati, possono essere usati materiali di riferimento forniti e caratterizzati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea o da laboratori accreditati ISO/IEC 17043:2023; in alternativa, materiali di riferimento interni controllati periodicamente.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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