Regolamento (UE) 2024/2062
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2062 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche del nuovo alimento "olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp." contenuto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La modifica riguarda in particolare l’abbassamento del tenore minimo di DHA autorizzato, da almeno 22,5% ad almeno 15,0%, mentre gli altri parametri restano invariati o sono confermati. La Commissione ha ritenuto che la modifica non presenti effetti sulla salute umana e che non fosse necessaria una nuova valutazione dell’EFSA. L’atto modifica quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica le specifiche del nuovo alimento "olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp." nell’elenco اتح dell’Unione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica al nuovo alimento già autorizzato e inserito nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, limitatamente alla voce "olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp." e alle sue specifiche tecniche. Ha efficacia generale nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina nuovi usi o nuove categorie di alimenti, ma solo l’aggiornamento di un parametro qualitativo del prodotto.
Modifica delle specifiche dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2062 modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le specifiche di un nuovo alimento già autorizzato, l’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e mira a riflettere un’ottimizzazione del processo produttivo, senza incidere sul regime generale di autorizzazione del prodotto.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La voce relativa all’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. era già presente nell’elenco, anche in ragione di una precedente autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 258/97.
La modifica trae origine da una domanda presentata il 30 gennaio 2024 da DSM Nutritional Products Ltd. La richiesta aveva per oggetto esclusivamente la revisione del parametro relativo al DHA, da almeno 22,5% ad almeno 15,0%, giustificata dal richiedente con l’ottimizzazione dei nutrienti di fermentazione e delle condizioni di fabbricazione. Il richiedente ha indicato che la diminuzione del DHA è intenzionale e che la modifica non compromette la sicurezza del nuovo alimento.
Valutazione della Commissione e assenza di nuova valutazione EFSA
La Commissione ritiene che la modifica non possa avere effetti sulla salute umana e che, pertanto, non sia necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, la Commissione osserva che il nuovo livello di DHA è inferiore a quello già valutato come sicuro e che il riesame riguarda un solo parametro tecnico, mentre tutti gli altri restano invariati.
Sulla base delle informazioni fornite nella domanda e del parere scientifico dell’EFSA richiamato nei considerando, la Commissione conclude che la modifica soddisfa le condizioni dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e deve quindi essere approvata.
Contenuto della modifica alle specifiche
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, tabella 2 relativa alle specifiche, viene sostituito per la voce interessata. Le specifiche aggiornate sono le seguenti:
- indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g;
- indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio;
- stabilità ossidativa: i prodotti alimentari contenenti l’olio devono dimostrare la stabilità ossidativa con un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale o internazionale, ad esempio AOAC;
- umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 %;
- insaponificabili: ≤ 4,5 %;
- acidi grassi trans: ≤ 1 %;
- tenore di DHA: ≥ 15 %;
- tenore di EPA: ≥ 10 %.
Per gli operatori del settore alimentare, la modifica assume rilievo soprattutto ai fini della conformità del prodotto alle specifiche autorizzate e della tracciabilità documentale delle caratteristiche tecniche del nuovo alimento immesso sul mercato.
Entrata in vigore, efficacia e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti che assistono imprese alimentari, l’atto comporta la necessità di verificare che le produzioni e le schede tecniche dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. siano allineate al nuovo valore minimo di DHA e agli altri parametri confermati. Resta fermo che la commercializzazione è consentita solo nel rispetto delle specifiche aggiornate inserite nell’elenco dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle specifiche del nuovo alimento
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per la voce relativa all’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. La modifica consiste nell’aggiornamento delle specifiche tecniche del prodotto autorizzato.
Riduzione del tenore minimo di DHA
La specifica relativa al DHA è modificata da un livello precedentemente autorizzato pari o superiore al 22,5% a un livello pari o superiore al 15,0%. Secondo la Commissione, la modifica riguarda un parametro singolo e non incide sulla sicurezza del nuovo alimento.
Conferma delle altre specifiche qualitative
Restano confermati i parametri tecnici indicati nell’allegato: indice di acidità ≤ 0,5 mg KOH/g, indice di perossido ≤ 5,0 meq/kg di olio, umidità e sostanze volatili ≤ 0,05%, insaponificabili ≤ 4,5%, acidi grassi trans ≤ 1%, tenore di EPA ≥ 10%. È inoltre richiesta la dimostrazione della stabilità ossidativa dei prodotti contenenti l’olio mediante un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale o internazionale, ad esempio AOAC.
Base giuridica e valutazione della Commissione
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare dell’articolo 12. La Commissione ha ritenuto che la modifica proposta non possa avere effetti sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, poiché il nuovo tenore di DHA è inferiore a quello già ritenuto sicuro e gli altri parametri restano invariati.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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