Cassazione Penale, Sentenza n. 24615/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva ripristinato/inasprito misure cautelari: Palmisano ha dedotto carenza di esigenze cautelari e insufficienza/difetto di gravità indiziaria (sostenendo di essere mero passeggero, estraneo al traffico e che le testimonianze a suo carico fossero contraddittorie), errore nell'applicazione dell'art.275 c.p.p. per sproporzione della misura e motivazione illogica; Mei ha censurato l'incremento della misura (da obbligo di firma ad arresti domiciliari) per mancata motivazione sui concreti pericoli attuali, e ha contestato che le sue dichiarazioni in interrogatorio siano state lette come indice di rischio di reiterazione anziché come collaborazione, con conseguente motivazione contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse adeguatamente motivato il ripristino/inasprimento delle misure cautelari sulla base di gravi indizi (in particolare la testimonianza del luogotenente Carli, non ostacolata da elementi che ne compromettessero l'attendibilità, e il ritrovamento della borsa con oltre 2,5 kg di hashish nel luogo indicato) e sulla base della condotta di fuga e degli elementi che rimandavano a contatti con narcotrafficanti. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze attengono a rivalutazione del compendio probatorio e a contestazioni che in cassazione non sono ammissibili salvo macroscopica illogicità, che non è stata dimostrata. Pertanto i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sostanziale indicata tra le imputazioni; la Corte non entra nel merito della qualificazione penale sostanziale ma valuta la gravità indiziaria nel complesso probatorio
art. 337 cod. pen.
Articolo rientrante nelle ipotesi contestate; la decisione si fonda sulla gravità indiziaria riferita anche a questo capo
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Contestazione per detenzione/traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il quantitativo di sostanza e le circostanze fossero indicativi di contatti con il narcotraffico e quindi rilevanti per le esigenze cautelari
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sul ricorso per cassazione contro le ordinanze; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, essendo stata presentata una lettura diversa dei fatti già valutati dal giudice di merito
art. 274 cod. proc. pen.
Norma procedurale attinente ai motivi di ricorso; la Corte ha valutato che i motivi erano in buona parte riconducibili a una diversa valutazione del fatto e pertanto inammissibili
art. 275 cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato adeguata e logica motivazione circa la necessità e adeguatezza della misura più afflittiva, in relazione alle concreti esigenze cautelari
Massime di principio
- La Corte di cassazione sul giudizio cautelare interviene solo per vizi di motivazione macroscopici: non sostituisce la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito salvo errori logici evidenti
- La testimonianza di un pubblico ufficiale libero dal servizio può essere ritenuta gravemente indiziaria se corroborata da riscontri oggettivi (es. ritrovamento della borsa nel luogo indicato)
- La condotta congiunta di fuga e tentativi di eludere i controlli può giustificare il mantenimento o il ripristino di misure cautelari più afflittive, anche quando un indagato dichiari una posizione di minore responsabilità (es. 'solo passeggero')
- Le dichiarazioni spontanee o rese in interrogatorio possono essere interpretate dal giudice come indice di rischio di reiterazione qualora contengano elementi che rimandino a contatti o condotte illecite non del tutto chiarite
- Censure generiche o meri inviti a rivalutare il materiale probatorio sono inammissibili in Cassazione; le impugnazioni devono essere specifiche e mostrare vizi logico-giuridici della motivazione
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