Cassazione Civile, Ordinanza n. 34771/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un'avvocata e dalla conseguente richiesta di contributi e sanzioni pari a euro 1.306,79. Il giudice di merito aveva annullato l'iscrizione e dichiarato non dovute le somme, ritenendo che l'INPS non avesse provato l'esercizio abituale della professione nell'anno considerato. In cassazione l'INPS ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sulla contribuzione dei professionisti, sostenendo che l'iscrizione all'albo forense fosse di per sé indice inequivoco dell'attività abituale e quindi dell'obbligo di iscrizione, senza necessità di ulteriore prova, e che la Corte d'appello avesse errato nel non ritenere sufficiente tale dato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS. Ha ricostruito il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, e dell'art. 44, D.L. n. 269/2003, affermando che per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l'attività libero-professionale è svolta abitualmente e produce redditi non già integralmente soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria; il superamento della soglia di euro 5.000 rileva invece per le attività autonome occasionali. Poiché nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato in fatto, sulla base degli elementi acquisiti, che non era stata dimostrata l'abitualità dell'attività professionale e che il reddito era comunque inferiore alla soglia, la sentenza impugnata è stata confermata. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995
prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano, per professione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 TUIR.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
è richiamato come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata.
art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
estende l'obbligo contributivo alle attività autonome occasionali solo se il reddito annuo supera euro 5.000.
art. 53, d.P.R. n. 917/1986
richiamato tra le norme sulla qualificazione del reddito da lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
richiamati in relazione al sistema previdenziale forense e al rapporto con la cassa di categoria.
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
richiamato nel quadro della disciplina della professione forense.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
art. 1-bis dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non deriva automaticamente dall'iscrizione all'albo, ma richiede l'accertamento in fatto dello svolgimento abituale dell'attività libero-professionale.
- La soglia di reddito di euro 5.000 rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale; essa non sostituisce il requisito dell'abitualità quando l'attività è professionalmente organizzata e svolta con continuità.
- L'abitualità dell'attività professionale va accertata sulla base di elementi indiziari complessivi, come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi, ma tali indici non producono automatismi decisori.
- Il dato reddituale inferiore alla soglia può essere valorizzato come indizio contrario all'abitualità, ma non è di per sé sufficiente a determinare l'obbligo contributivo o a escluderlo senza una valutazione complessiva del caso concreto.
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