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Ordinanza

Ordinanza n. 4413/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'esito della prima prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare – Anno 2026 (Codice RN_MM_2026_3S), comunicato al ricorrente in data 21 aprile 2026 mediante pubblicazione nell’area privata del portale “Concorsi online” del Ministero della Difesa, con cui è stato attribuito il punteggio di 8/30 e il conseguente giudizio di “non idoneità”, con esclusione dalla valutazione della seconda prova scritta e dall’ulteriore iter concorsuale; -Del provvedimento di parziale diniego di accesso agli atti, implicito nella nota dell’Accademia Navale di Livorno prot. n. 0014470 del 21/05/2026, e del successivo silenzio-rigetto formatosi sulla reiterata istanza di accesso del 22/05/2026; -Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, i verbali della Commissione esaminatrice (in particolare il verbale n. 6 del 19-20 marzo 2026 e relativi allegati, nella parte in cui non sono stati resi ostensibili), il decreto di nomina della Commissione esaminatrice, nonché, ove medio tempore adottata, della graduatoria finale del concorso; -Nonché, ove medio tempore intervenuti, degli atti di approvazione della graduatoria finale e di nomina dei vincitori, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202607710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prima prova scritta del concorso per 18 ufficiali in servizio permanente nella Marina Militare, con attribuzione di 8/30, giudizio di non idoneità ed esclusione dalle successive prove; parziale diniego e silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’esito della prima prova scritta del concorso, contestando l’attribuzione del punteggio di 8/30, il giudizio di non idoneità e la conseguente esclusione dall’ulteriore iter concorsuale. Ha inoltre impugnato il parziale diniego di accesso agli atti contenuto nella nota dell’Accademia Navale di Livorno del 21 maggio 2026 e il successivo silenzio-rigetto formatosi sulla reiterata istanza di accesso del 22 maggio 2026, chiedendo l’ostensione dei verbali della Commissione esaminatrice, dei relativi allegati e degli ulteriori atti della procedura. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione dell’esito della prova e la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Alla luce delle difese e della documentazione dell’Amministrazione, le censure relative al difetto di motivazione e alla mancata fissazione dei criteri di valutazione delle prove non sono state ritenute suscettibili di favorevole apprezzamento nella fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha fissato per il 23 settembre 2026 la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza di accesso, senza definire in questa sede la relativa domanda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto non sussistenti le condizioni per concederla.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’esito di una prova concorsuale può essere negata quando, sulla base delle difese e dei documenti dell’amministrazione, le censure relative alla motivazione del giudizio e alla predeterminazione dei criteri di valutazione non presentino una ragionevole suscettibilità di accoglimento.
  • La fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda di accesso non comporta la definizione né l’accoglimento della domanda di accesso, che resta oggetto di un distinto esame processuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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