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Sentenza

Sentenza n. 1240/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore di Catanzaro adottato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso orale deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato principalmente su un arresto relativo a un procedimento penale conclusosi con assoluzione, con conseguente insussistenza dei presupposti della misura preventiva. Ha inoltre contestato l’assenza di ulteriori elementi concreti e attuali idonei a dimostrare la pericolosità sociale, la genericità della motivazione quanto all’inclinazione alla commissione di reati e alle condizioni economiche e al tenore di vita, nonché la genericità delle prescrizioni contenute nell’avviso orale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’avviso orale come provvedimento monitorio e misura di prevenzione a finalità preventiva, non subordinata all’accertamento della responsabilità penale né alla configurabilità certa di un reato. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati anche di natura indiziaria e su una valutazione complessiva del comportamento, nell’ambito della discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. Il giudice ha ritenuto che l’assoluzione penale sopravvenuta non determinasse automaticamente l’illegittimità dell’avviso, dovendo la legittimità essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto e secondo i parametri propri del procedimento preventivo. Nel caso concreto, il provvedimento non era fondato esclusivamente sull’arresto, ma richiamava anche precedenti di polizia relativi a favoreggiamento personale, furto aggravato ed evasione, oltre al coinvolgimento in un procedimento per fatti di particolare gravità. Tali elementi, valutati unitariamente, sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il giudizio prognostico di pericolosità, senza necessità del medesimo livello di certezza probatoria richiesto nel processo penale. È stata respinta anche la censura motivazionale, poiché l’atto indicava gli elementi fattuali, la categoria soggettiva di riferimento e il percorso logico seguito dall’Amministrazione. Il TAR ha escluso che la sproporzione tra redditi e tenore di vita costituisse presupposto indefettibile dell’avviso orale e ha ritenuto tipiche e non patologicamente generiche le prescrizioni consistenti nell’invito a mantenere una condotta conforme alla legge. Le spese sono state compensate ed è stata confermata l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

    La disposizione consente al Questore di adottare l’avviso orale sulla base di indizi e di una valutazione preventiva della pericolosità, senza che sia necessario un previo accertamento della responsabilità penale.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto [...] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    Le categorie soggettive rilevanti possono essere individuate sulla base di un complesso di elementi di fatto e di un giudizio prognostico, non necessariamente fondato su condanne penali definitive.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione a carattere monitorio e preventivo, la cui adozione non richiede l’accertamento della responsabilità penale del destinatario né la prova certa della commissione di reati.
  • Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell’avviso orale può basarsi su elementi circostanziati e indiziari, valutati complessivamente, purché l’atto esponga una motivazione adeguata e non manifestamente irragionevole.
  • L’assoluzione penale del destinatario non determina automaticamente l’illegittimità dell’avviso orale, poiché il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale e persegue finalità diverse; la legittimità dell’atto deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione.
  • Ai fini dell’avviso orale non è indispensabile dimostrare una sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita, quando la pericolosità sociale sia desunta da altri elementi concreti e sintomatici del comportamento complessivo dell’interessato.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale della pericolosità sociale è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • Le prescrizioni consistenti nell’invito a mantenere una condotta conforme alla legge costituiscono il contenuto tipico dell’avviso orale e non sono, per ciò solo, affette da genericità patologica.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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