Cassazione Penale, Sentenza n. 46109/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nella sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione n. 695 del 7/3/2023, con la quale era stata dichiarata inammissibile il ricorso proposto da Hudorovich Daniela avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia dell'8/11/2021, era stata omessa la statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali dovute alle parti civili Raspa Bruno e Spaccapanico Proietti Tiziana. Le parti civili, mediante il proprio difensore, avevano depositato conclusioni scritte e nota spese; la mancata pronuncia sulle spese costituisce un errore materiale che può essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte, ritenuto che si tratta di errore materiale emendabile, ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza n. 695 del 7/3/2023 integrandolo con la frase "nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili Raspa Bruno e Spaccapanico Proietti Tiziana liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge" (da apporre dopo la parola "ammende"). La correzione è stata assegnata alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La norma consente la correzione di errore materiale nel dispositivo della sentenza; qui è stata applicata perché la mancata statuizione sulle spese, pur accessoria rispetto alla decisione di merito, è obbligatoria e configurabile come errore materiale correggibile.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152)
Richiamata quale precedente che qualifica la statuizione sulle spese come accessoria e obbligatoria e che ammette la correzione per errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
Massime di principio
- L'omissione di una statuizione sulle spese processuali, quando le parti hanno prodotto note spese e conclusioni, è normalmente considerata un errore materiale correggibile mediante la procedura dell'art. 130 c.p.p.
- La correzione per errore materiale integra il dispositivo senza modificare la decisione di merito: si interviene solo sugli effetti accessori (es. condanna alle spese, ammende, ecc.).
- La richiesta di correzione può essere proposta dal difensore delle parti interessate e anche il pubblico ministero può chiedere la correzione; la Corte valuta la sussistenza di un errore materiale alla luce degli atti già in repertorio.
- La liquidazione delle spese in favore delle parti civili è dovuta se risultano atti processuali e documentazione comprovante i costi (conclusioni scritte, nota spese); l'assenza di tale documentazione può invece ostacolare la correzione o la liquidazione.
- La correzione di errore materiale non costituisce riapertura del giudizio di merito né oppone nuovi motivi: serve esclusivamente a sanare difformità formalmente rilevanti nel dispositivo della sentenza.
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