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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-375/23

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2025. — Clara Di Prinzio contro Parlamento europeo. — Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) della deliberazione n. 150/2022 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Competenza dell’autore dell’atto – Obbligo di motivazione – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Incompetenza manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto. — Causa T-375/23

Giurisprudenza europea62023TO0375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto senza fase orale il ricorso contro il ricalcolo della pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia, ritenendo la domanda manifestamente infondata in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. Ha confermato che il Parlamento poteva adottare la decisione tramite la propria amministrazione, che la motivazione era adeguata e che la base giuridica derivava dall’articolo 75 e dall’allegato III. Ha inoltre escluso violazioni di certezza del diritto, legittimo affidamento e diritto di proprietà.

Impugnazione della decisione del Parlamento europeo che ha ricalcolato la pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia in seguito alla deliberazione n. 150/2022 della Camera dei deputati: legittimità della competenza, motivazione, base giuridica e compatibilità con certezza del diritto, legittimo affidamento e diritto di proprietà.

La questione giuridica

Se la decisione del 12 maggio 2023, adottata dalla capo dell’unità "Retribuzione e diritti sociali dei deputati" del Parlamento europeo per adeguare retroattivamente la pensione di un ex deputato europeo alla deliberazione n. 150/2022 della Camera dei deputati italiana, fosse adottata da un autore competente e sufficientemente motivata; se trovasse valida base giuridica nell’articolo 75 e nell’allegato III delle misure di attuazione; e se violasse i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, diritti quesiti e diritto di proprietà.

Principio di diritto

Il Tribunale respinge il ricorso come manifestamente infondato: il Parlamento europeo poteva affidare alla propria amministrazione l’adozione della decisione individuale di ricalcolo della pensione; la decisione era sufficientemente motivata; l’articolo 75 e l’allegato III restavano applicabili e consentivano l’adeguamento della pensione in funzione delle modifiche del regime italiano di riferimento; la retroattività al 1° gennaio 2019 non viola la certezza del diritto né il legittimo affidamento, perché il meccanismo dell’allegato III prevede l’allineamento alle evoluzioni del diritto nazionale; la riduzione della pensione costituisce una restrizione del diritto di proprietà, ma è prevista dalla legge, persegue l’obiettivo legittimo della parità di trattamento con i deputati nazionali italiani ed è proporzionata.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 296, secondo comma, TFUE
  • articolo 41, paragrafo 2, lettera c), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 25, paragrafo 3, regolamento interno del Parlamento europeo
  • articolo 75 delle misure di attuazione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 19 maggio e 9 luglio 2008
  • articolo 2, paragrafo 1, allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento
  • articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • decisione 2005/684/CE, Euratom
  • deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana
  • deliberazione n. 150/2022 della Camera dei deputati italiana

Ricalcolo della pensione di un ex deputato europeo in seguito alla deliberazione n. 150/2022

L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto dall’erede di un ex deputato europeo contro la decisione del Parlamento europeo che ha rideterminato, con effetto retroattivo, la pensione di anzianità dell’interessato a seguito della nuova disciplina adottata dalla Camera dei deputati italiana. Il Tribunale, applicando l’articolo 126 del regolamento di procedura, ha respinto il ricorso come manifestamente infondato in diritto.

Fatti e antecedenti

Il sig. Sergio Camillo Segre percepiva una pensione di anzianità in quanto ex deputato europeo eletto in Italia. In un primo momento, il Parlamento aveva adeguato la sua pensione in applicazione della deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana, che aveva rideterminato gli assegni vitalizi e i trattamenti previdenziali dei deputati nazionali. Tale precedente ricalcolo era stato già oggetto di contenzioso, definito dal Tribunale con la sentenza del 15 ottobre 2020 e confermato dalla Corte con la sentenza del 19 settembre 2024.

Successivamente, la deliberazione n. 14/2018 è stata parzialmente annullata dal Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati con la sentenza n. 4/2021. In conseguenza di ciò, la Camera ha adottato la deliberazione n. 150/2022, che ha nuovamente rideterminato le pensioni degli ex deputati italiani interessati, con effetto dal 1° gennaio 2019. Sulla base di tale atto, il Parlamento europeo ha informato l’interessato e poi ha adottato, il 12 maggio 2023, la decisione impugnata, con cui la pensione del sig. Segre è stata ricalcolata in conformità alla nuova disciplina italiana.

Questioni sollevate dalla ricorrente

La ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione o, in subordine, la dichiarazione della sua inesistenza, deducendo tre motivi principali:

  • incompetenza dell’autore dell’atto e difetto di motivazione;
  • assenza di valida base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione;
  • violazione dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e diritti quesiti, nonché del diritto di proprietà.

Valutazione preliminare sulla domanda di inesistenza

Il Tribunale ricorda che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono validi e producono effetti finché non siano annullati o revocati, salvo il caso eccezionale di irregolarità così grave da renderli giuridicamente inesistenti. Nel caso di specie, le censure della ricorrente non raggiungevano tale soglia di gravità, sicché la domanda di inesistenza è stata respinta in limine.

Competenza dell’autore dell’atto

Quanto alla pretesa incompetenza della capo dell’unità "Retribuzione e diritti sociali dei deputati", il Tribunale afferma che il Parlamento poteva attribuire alla propria amministrazione la competenza per adottare decisioni individuali in materia pensionistica. La ricorrente non ha potuto invocare una riserva di competenza in favore dell’Ufficio di presidenza, poiché l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento non contiene una simile riserva.

Inoltre, il Parlamento aveva dimostrato che la funzionaria autrice della decisione era stata nominata ordinatrice subdelegata con la decisione FINS/2023-01 dell’8 dicembre 2022. Tale subdelega comprendeva non solo gli atti di esecuzione finanziaria, ma anche l’adozione delle decisioni necessarie sui diritti pensionistici. Il Tribunale aggiunge che l’ordinatore è tenuto a verificare la conformità della spesa al diritto dell’Unione, incluso il diritto primario, ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Obbligo di motivazione

La motivazione è stata ritenuta sufficiente. La decisione rinviava alla lettera del 14 marzo 2023, nella quale il Parlamento spiegava che la Camera dei deputati aveva adottato la deliberazione n. 150/2022 e che, di conseguenza, la pensione del sig. Segre doveva essere rideterminata secondo le nuove regole. La stessa decisione esponeva in modo chiaro che l’applicazione della deliberazione n. 150/2022 non appariva contraria al diritto dell’Unione e richiamava la giurisprudenza precedente sul medesimo regime pensionistico.

Il Tribunale precisa che non era necessario che il Parlamento esplicitasse anche tutte le ragioni per cui riteneva di non dover procedere a un’ulteriore analisi autonoma della compatibilità con i principi generali e con la Carta. La censura relativa alla mancata verifica di merito è stata considerata non pertinente rispetto al solo obbligo di motivazione.

Base giuridica e applicazione dell’articolo 75

Il secondo motivo è stato respinto richiamando la giurisprudenza già formatasi sulla medesima materia. Il Tribunale ribadisce che l’articolo 75 e l’allegato III erano ancora in vigore e applicabili alla situazione del sig. Segre, nonostante l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati. Tali disposizioni non garantivano l’immutabilità dell’importo della pensione, ma prevedevano espressamente la possibilità di un adeguamento in funzione delle evoluzioni del diritto dello Stato membro interessato. La pronuncia richiama inoltre la conferma integrale di tali conclusioni da parte della Corte nella sentenza del 19 settembre 2024.

Certezza del diritto e legittimo affidamento

Sul piano della certezza del diritto, il Tribunale osserva che la retroattività al 1° gennaio 2019 non è illegittima, perché discende direttamente dal meccanismo previsto dall’allegato III e dalla stessa deliberazione n. 150/2022, che stabilisce tale decorrenza. Di conseguenza, il nuovo importo della pensione era esigibile e pagabile solo a partire da quella data, in coerenza con il principio di certezza del diritto.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale afferma che il sig. Segre non aveva ricevuto assicurazioni precise, incondizionate e concordanti circa l’immutabilità della pensione. L’unica garanzia era l’allineamento del regime pensionistico a quello dei deputati della Camera dei deputati italiana, compresa la possibilità di future variazioni. La partecipazione volontaria al regime non muta tale conclusione.

Diritto di proprietà

Il Tribunale conferma che la pensione di anzianità di un ex deputato europeo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 della Carta e che una riduzione dell’importo costituisce una restrizione del diritto di proprietà. Tuttavia, la restrizione era prevista dalla legge, poiché fondata sull’articolo 75 e sull’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, e risultava sufficientemente precisa nelle nuove regole di calcolo contenute nella deliberazione n. 150/2022.

La misura perseguiva un obiettivo legittimo già riconosciuto dalla giurisprudenza: garantire che la pensione degli ex deputati europei eletti in Italia avesse livello e modalità identici a quelli dei deputati della Camera italiana. Il Tribunale ritiene che l’allineamento fosse necessario e che la ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di misure meno restrittive. Inoltre, non è stato provato un onere individuale esorbitante o sproporzionato, anche tenuto conto dell’entità della riduzione, dell’importo assoluto della pensione e del fatto che il nuovo metodo considera il montante contributivo individuale.

Decisione e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, in quanto manifestamente infondato in diritto. La ricorrente, soccombente, è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Parlamento europeo.

Come è indicizzato

Materiestatuto dei deputati europeipensioni degli ex deputati europeidiritto di proprietàcertezza del diritto e legittimo affidamentomotivazione degli atti dell’ue

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