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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-763/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 marzo 2025. — Procedimento penale a carico di OP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire de Marseille. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Conflitto tra un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione proveniente da uno Stato terzo – Articolo 16, paragrafo 3 – Nozione di “competente autorità” – Normativa nazionale che attribuisce a un organo del potere esecutivo la competenza a statuire sulla precedenza da dare al mandato d’arresto europeo o alla richiesta di estradizione, in caso di conflitto – Diritto di ricorso. — Causa C-763/22

Giurisprudenza europea62022CJ0763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo in presenza di un conflitto con una domanda di estradizione di uno Stato terzo. Ha ritenuto che la "competente autorità" possa essere anche un organo dell’esecutivo, ma ha aggiunto che la decisione deve poter essere impugnata con un ricorso giurisdizionale effettivo. La pronuncia valorizza la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nella designazione dell’autorità competente, ma la bilancia con le garanzie dell’articolo 47 della Carta.

Conflitto tra mandato d’arresto europeo e richiesta di estradizione di uno Stato terzo: può decidere un organo esecutivo e deve essere previsto un ricorso giurisdizionale effettivo.

La questione giuridica

Se l’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 osti a una normativa nazionale che, in caso di conflitto tra un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione proveniente da uno Stato terzo, attribuisce a un’autorità governativa la competenza a decidere a quale dei due atti dare priorità, senza prevedere alcuna possibilità di ricorso giurisdizionale.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 consente che, in caso di conflitto tra un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione di uno Stato terzo, la decisione sulla precedenza sia adottata anche da un organo del potere esecutivo, poiché la nozione di "competente autorità" non coincide necessariamente con quella di autorità giudiziaria. Tuttavia, poiché tale decisione incide in modo significativo sulla posizione della persona interessata e deve tener conto di tutti i criteri pertinenti, gli Stati membri devono prevedere un ricorso giurisdizionale effettivo prima dell’esecuzione, secondo modalità procedurali rimesse al diritto interno.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 16, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 28 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 TUE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 94

Conflitto tra mandato d’arresto europeo e richiesta di estradizione: competenza dell’esecutivo e tutela giurisdizionale

La Corte di giustizia, nella causa C-763/22, è stata chiamata a interpretare l’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI in un caso in cui un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice francese si scontrava con una richiesta di estradizione proveniente da uno Stato terzo. Il rinvio pregiudiziale proveniva dal tribunal judiciaire de Marseille e riguardava la compatibilità del diritto spagnolo, che attribuiva al Consiglio dei ministri la decisione sulla precedenza, senza ricorso.

Fatti e procedimento principale

OP, cittadino francese, era imputato in Francia per reati legati alla contraffazione di carte di pagamento. Dopo che era stato fermato in Spagna nell’ambito di una procedura di estradizione richiesta dalla Svizzera, il giudice francese emise un mandato d’arresto europeo per assicurare la sua comparizione al processo.

Successivamente il giudice spagnolo comunicò che il Consiglio dei ministri aveva deciso di dare precedenza alla richiesta di estradizione svizzera, non dando seguito al mandato d’arresto europeo. Il giudice del rinvio dubitava che una disciplina nazionale che assegna questa scelta a un organo governativo, senza possibilità di ricorso, fosse conforme al diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La decisione quadro 2002/584 stabilisce che il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria e che gli Stati membri devono darvi esecuzione secondo il principio del riconoscimento reciproco. L’articolo 16 disciplina il concorso tra richieste: il paragrafo 1 riguarda il conflitto tra più mandati d’arresto europei, mentre il paragrafo 3 disciplina il conflitto tra un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione di un paese terzo.

La Corte richiama inoltre l’articolo 28, che distingue la consegna successiva a favore di un altro Stato membro dall’estradizione successiva verso uno Stato terzo, prevedendo in quest’ultimo caso l’assenso delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione. Sono richiamati anche l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6 TUE, nonché l’articolo 267 TFUE come base del rinvio.

Ricevibilità e assenza di non luogo a statuire

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Spagna, ritenendo che il giudice del rinvio abbia descritto sufficientemente il contesto di fatto e di diritto e abbia individuato la disposizione rilevante della decisione quadro. Esclude anche che il quesito fosse ipotetico, osservando che una risposta poteva incidere sulla decisione del giudice francese circa l’emissione o l’eventuale revoca del mandato d’arresto europeo.

La Corte esclude inoltre il non luogo a statuire: non essendo stata confermata l’avvenuta estradizione di OP, e non essendo stata ritirata la domanda dal giudice nazionale, la controversia conservava interesse.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "competente autorità"

La Corte afferma che l’espressione "competente autorità" di cui all’articolo 16, paragrafo 3, non è limitata all’autorità giudiziaria e può comprendere anche un organo del potere esecutivo. La distinzione rispetto al paragrafo 1 dello stesso articolo è significativa: quando il conflitto riguarda solo mandati d’arresto europei, decide l’autorità giudiziaria dell’esecuzione; quando invece il conflitto è con una domanda di estradizione di uno Stato terzo, il legislatore dell’Unione ha volutamente usato una formula più ampia.

La Corte collega questa scelta alla struttura stessa della decisione quadro, che ha l’obiettivo di semplificare la cooperazione giudiziaria tra Stati membri senza armonizzare le procedure di estradizione, le quali possono coinvolgere anche valutazioni politiche o diplomatiche. Da ciò deriva che gli Stati membri possono attribuire la decisione anche all’autorità competente in materia di estradizione, eventualmente di natura governativa.

Necessità di un ricorso giurisdizionale effettivo

Pur ammettendo la competenza dell’esecutivo, la Corte aggiunge che la decisione sulla precedenza deve poter essere sottoposta a ricorso giurisdizionale effettivo. Questo deriva dall’articolo 47, primo comma, della Carta, poiché la decisione incide in modo rilevante sulla situazione giuridica della persona interessata e deve essere assunta tenendo debitamente conto di tutte le circostanze previste dall’articolo 16, paragrafo 3.

Il controllo giurisdizionale deve intervenire prima dell’esecuzione del mandato d’arresto o dell’estradizione e deve consentire di verificare che l’autorità competente abbia effettivamente considerato i criteri pertinenti, inclusi quelli relativi alla gravità del reato, al luogo di commissione e alle date degli atti, nonché alle regole della convenzione o dell’accordo applicabile. La motivazione della decisione è essenziale per rendere effettivo il ricorso.

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può decidere la precedenza tra mandato d’arresto europeo e richiesta di estradizione di uno Stato terzo. Tuttavia, tale decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo, secondo condizioni procedurali rimesse agli Stati membri.

Principi pratici per la prassi

La pronuncia conferma che, nei conflitti tra consegna nell’ambito del sistema del mandato d’arresto europeo ed estradizione verso Paesi terzi, il diritto dell’Unione lascia agli Stati membri un margine di scelta sull’autorità competente. Tale margine non elimina però l’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo, in coerenza con la Carta, soprattutto quando la decisione governativa può determinare l’impossibilità di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso da un giudice di uno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeoestradizionecooperazione giudiziaria penalediritto a un ricorso effettivotutela dei diritti fondamentali

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