Corte di giustizia, Sentenza C-61/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 marzo 2025. — DL contro PQ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Articolo 8, lettere a) e b) – Nozione di “residenza abituale” dei coniugi – Status di agente diplomatico di uno dei coniugi – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. — Causa C-61/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come determinare la «residenza abituale» dei coniugi ai fini della legge applicabile al divorzio secondo il regolamento n. 1259/2010. Quando uno dei coniugi è agente diplomatico nello Stato accreditatario, tale circostanza pesa fortemente contro la localizzazione della residenza abituale in quello Stato, ma non la preclude in assoluto. Il giudice deve compiere una valutazione globale di tutte le circostanze di fatto, con particolare riguardo alla volontà dei coniugi e alla stabilità del soggiorno.
Interpretazione della nozione di «residenza abituale» dei coniugi ex articolo 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1259/2010 quando uno dei coniugi è agente diplomatico nello Stato accreditatario.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010, la nozione di «residenza abituale» dei coniugi debba essere determinata sulla base di criteri autonomi dell’Unione e, in particolare, se lo status di agente diplomatico di uno dei coniugi, la durata della presenza fisica nello Stato accreditatario e il grado di integrazione sociale e familiare in tale Stato siano fattori rilevanti o decisivi.
Principio di diritto
La Corte afferma che, ai fini dell’articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010, la nozione di «residenza abituale» dei coniugi va interpretata autonomamente e in modo coerente con il regolamento n. 2201/2003: richiede, in linea di principio, la volontà di fissare il centro abituale degli interessi in un luogo determinato e una presenza con sufficiente stabilità. Lo status di agente diplomatico di uno dei coniugi e l’assegnazione nello Stato accreditatario ostano, in linea di principio, al riconoscimento della residenza abituale in quello Stato, ma non lo escludono automaticamente: il giudice nazionale deve valutare globalmente tutte le circostanze, inclusi durata della presenza e integrazione sociale e familiare, per verificare se vi sia stata effettiva volontà di stabilirvi il centro degli interessi e una presenza stabile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1259/2010
- Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010
- Articolo 8 del regolamento (UE) n. 1259/2010
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, articolo 31, paragrafo 1
- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, articolo 37, paragrafo 1
Interpretazione della residenza abituale dei coniugi in presenza di un agente diplomatico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra due coniugi tedeschi sulla legge applicabile al loro divorzio. Il nodo è la determinazione della «residenza abituale» ai sensi dell’articolo 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1259/2010, in un contesto in cui uno dei coniugi era stato assegnato come agente diplomatico presso l’ambasciata tedesca a Mosca.
Fatti e procedimento principale
I coniugi avevano vissuto per lungo tempo a Berlino, conservando la casa familiare anche dopo il trasferimento all’estero. In seguito al distacco di PQ prima in Svezia e poi in Russia, la coppia si era stabilita in un’abitazione nel complesso dell’ambasciata tedesca a Mosca. PQ ha presentato domanda di divorzio in Germania; i giudici nazionali hanno dovuto stabilire se la legge applicabile fosse quella russa o quella tedesca, a seconda della residenza abituale dei coniugi al momento rilevante.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 8 del regolamento n. 1259/2010, che disciplina la legge applicabile in mancanza di scelta delle parti;
- l’articolo 5 del medesimo regolamento, sulla scelta della legge applicabile;
- il considerando 10, che evidenzia la coerenza con il regolamento n. 2201/2003;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, contenente anch’esso la nozione di residenza abituale;
- l’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, relativo all’immunità civile e amministrativa dell’agente diplomatico.
Ragionamento della Corte sulla nozione di residenza abituale
La Corte ha ribadito che, quando un termine del diritto dell’Unione non rinvia al diritto nazionale, esso va interpretato in modo autonomo e uniforme. La «residenza abituale» indica, nel suo significato ordinario, il luogo in cui una persona dimora stabilmente.
In coerenza con la giurisprudenza sul regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale dei coniugi richiede, di regola:
- la volontà di fissare il centro abituale dei propri interessi in un luogo determinato;
- una presenza che presenti un grado sufficiente di stabilità.
La Corte ha precisato che il regolamento n. 1259/2010 mira a garantire certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità, e che una nozione uniforme di residenza abituale serve proprio a tali obiettivi.
Incidenza dello status di agente diplomatico
Lo status di agente diplomatico di uno dei coniugi è stato ritenuto un elemento molto rilevante. Il soggiorno nello Stato accreditatario è normalmente legato al solo esercizio delle funzioni diplomatiche e, per sua natura, tende a essere temporaneo e connesso alle esigenze di servizio dello Stato accreditante.
Per questa ragione, la Corte ha affermato che tale status ostacola, in linea di principio, il riconoscimento della residenza abituale dei coniugi nello Stato accreditatario. Tuttavia, non lo esclude automaticamente: in circostanze particolari, la residenza abituale può comunque essere ravvisata, ad esempio se emergono una reale volontà di stabilirsi in quello Stato e una presenza stabile.
Durata della presenza fisica e integrazione sociale e familiare
La durata del soggiorno è un indizio della stabilità, ma non è di per sé decisiva nel caso dei diplomatici, perché il loro incarico è normalmente temporaneo anche se prolungato.
Parimenti, il grado di integrazione sociale e familiare è un elemento rilevante, poiché può rivelare la volontà di fissare il centro degli interessi in uno Stato. Restano pertinenti anche i legami familiari e patrimoniali mantenuti nello Stato accreditante o creati nello Stato accreditatario. La Corte ha osservato che un coniuge può avere residenza abituale in un solo Stato, anche se divide la vita tra due Stati.
Applicazione al caso concreto
Sulla base degli elementi descritti nella decisione di rinvio, la Corte ha ritenuto che il soggiorno dei coniugi in Russia, presso l’ambasciata tedesca, fosse circoscritto al quadro dell’assegnazione diplomatica di PQ e che, nonostante la permanenza nello Stato accreditatario, i coniugi avessero conservato stretti legami con la Germania, dove mantenevano la casa familiare e interessi sociali e familiari. Tali elementi depongono, in linea di principio, per l’assenza di una volontà di fissare il centro abituale degli interessi in Russia.
Dispositivo
La Corte ha concluso che l’articolo 8, lettere a) e b), del regolamento n. 1259/2010 deve essere interpretato nel senso che lo status di agente diplomatico di uno dei coniugi e la sua assegnazione nello Stato accreditatario ostano, in linea di principio, a considerare fissata in tale Stato la residenza abituale dei coniugi, salvo che una valutazione globale di tutte le circostanze evidenzi la volontà di stabilirvi il centro degli interessi e una presenza sufficientemente stabile.
Ricadute pratiche
Per gli operatori italiani, la decisione è rilevante nei casi di crisi coniugale con elementi di internazionalità e, in particolare, con soggiorni all’estero motivati da incarichi diplomatici o assimilati. La qualifica professionale e il contesto funzionale del trasferimento incidono sulla ricostruzione della residenza abituale, ma non sostituiscono l’analisi concreta di tutti i fattori fattuali rilevanti.
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