Corte di giustizia, Sentenza C-480/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 marzo 2025. — Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria. — Inadempimento di uno Stato – Art. 258 TFUE – Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada – Direttiva (UE) 2019/1161 – Mancato recepimento e mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria. — Causa C-480/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso della Commissione contro la Bulgaria per mancato recepimento della direttiva sui veicoli puliti e a basso consumo energetico. Respinge le giustificazioni fondate su instabilità politica e pandemia e rileva che il recepimento completo è intervenuto solo il 5 gennaio 2024. In applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, condanna lo Stato membro al pagamento di una somma forfettaria di EUR 1 593 000 oltre alle spese.
Inadempimento della Bulgaria per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 sui veicoli puliti e condanna al pagamento di una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
La questione giuridica
Se la Repubblica di Bulgaria sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1161 per non aver adottato e comunicato entro il termine le misure di recepimento; e, in caso affermativo, se sussistano i presupposti per condannarla al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, e in quale importo.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la Repubblica di Bulgaria, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire integralmente la direttiva (UE) 2019/1161, sicché è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva. Ha inoltre ritenuto che l’inadempimento, consistente nella totale assenza di recepimento e di comunicazione, rientrasse nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE e giustificasse la condanna al pagamento di una somma forfettaria di EUR 1 593 000, fissata in base alla gravità certa dell’infrazione, alla durata di 885 giorni e alla capacità finanziaria dello Stato membro, al fine di garantire un’effettiva funzione dissuasiva.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1161
- Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1161
- Direttiva (UE) 2019/1161
- Direttiva 2009/33/CE
- Direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2014/25/UE
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Direttiva 2014/94/UE
- Direttiva (UE) 2018/2001
- Regolamento (CE) n. 595/2009
- Regolamento (CE) n. 715/2007
- Regolamento (UE) 2018/858
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Comunicazione della Commissione 2023/C 2/01
Inadempimento della Bulgaria per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 e somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Bulgaria per mancata trasposizione nei termini della direttiva (UE) 2019/1161, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. La Corte, settima sezione, decide altresì sulla richiesta di condanna al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
Contesto normativo rilevante
La direttiva (UE) 2019/1161 modifica la direttiva 2009/33/CE e impone agli Stati membri di assicurare che gli appalti pubblici relativi a determinati veicoli e servizi tengano conto dell’impatto energetico e ambientale nel ciclo di vita, con l’obiettivo di promuovere il mercato dei veicoli puliti. Il termine di recepimento era fissato al 2 agosto 2021 dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2019/1161, che richiede anche la comunicazione immediata alla Commissione delle misure adottate e, al paragrafo 2, il testo delle principali disposizioni interne.
La Commissione ha inoltre fatto applicazione della comunicazione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione, richiamando i criteri di gravità, durata ed effetto dissuasivo.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione ha inviato alla Bulgaria una lettera di diffida il 29 settembre 2021 e, non avendo ricevuto il completo recepimento, un parere motivato il 6 aprile 2022 con termine di due mesi. La Bulgaria ha sostenuto che la direttiva sarebbe stata recepita mediante una serie di atti legislativi e amministrativi, ma ha poi riconosciuto che il recepimento completo è stato raggiunto solo il 5 gennaio 2024.
Questioni sottoposte alla Corte
La Corte doveva stabilire:
- se alla scadenza del termine fissato nel parere motivato la Bulgaria avesse omesso di adottare e comunicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2019/1161;
- se tale omissione rientrasse nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE;
- se fosse opportuno irrogare una somma forfettaria e quale importo dovesse essere determinato.
Valutazione della Corte sull’inadempimento ex articolo 258 TFUE
La Corte ricorda che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che i fatti successivi sono irrilevanti ai fini della constatazione dell’infrazione. Nel caso di specie, alla scadenza di tale termine la Bulgaria non aveva ancora adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento completo della direttiva, né le aveva comunicate alla Commissione.
La Corte respinge gli argomenti difensivi dello Stato membro. In particolare, osserva che il fatto che alcune definizioni fossero già presenti nel diritto nazionale non basta, perché la direttiva 2019/1161 ha modificato diverse disposizioni della direttiva 2009/33/CE e ha introdotto anche nuove definizioni, tra cui quelle di "veicolo pulito" e di "veicolo pesante a emissioni zero". La Bulgaria non ha dimostrato che il diritto interno assicurasse l’attuazione di tutte le modifiche.
Quanto alle giustificazioni fondate su instabilità politica e pandemia di COVID-19, la Corte ribadisce che uno Stato membro non può invocare situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l’inadempimento. In relazione alla pandemia, la Corte richiama la nozione di forza maggiore, che richiede circostanze esterne, anormali e imprevedibili, ma osserva che la Bulgaria non ha dimostrato un nesso specifico tra la pandemia e il ritardo nel recepimento, né di aver agito con la diligenza necessaria informando tempestivamente la Commissione.
Valutazione della domanda di somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE
Accertato l’inadempimento, la Corte ritiene che esso rientri nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, poiché riguarda la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo procedura legislativa. La Corte afferma che, per valutare la necessità della sanzione, occorre considerare il rischio di reiterazione e la necessità di una misura dissuasiva.
Nel determinare l’importo, la Corte non segue in modo automatico il coefficiente di gravità proposto dalla Commissione, richiamando la giurisprudenza più recente. Tuttavia, considera l’infrazione di gravità certa, perché incide su obblighi fondamentali degli Stati membri per garantire l’efficacia del diritto dell’Unione. Sottolinea inoltre che la direttiva 2019/1161 è uno strumento importante di politica ambientale e dei trasporti, volto a ridurre le emissioni e a sostenere la transizione verso una mobilità a basse emissioni.
Quanto alla durata, l’infrazione è durata 885 giorni, dal 3 agosto 2021 al 4 gennaio 2024. Quanto alla capacità finanziaria, la Corte valorizza il PIL della Bulgaria quale fattore predominante.
Decisione e dispositivo
La Corte:
- dichiara che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1161 per non aver adottato e comunicato entro il termine le misure di recepimento;
- condanna la Repubblica di Bulgaria a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 1 593 000;
- condanna la Repubblica di Bulgaria alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che il mancato recepimento completo e la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva entro il termine stabilito integrano un inadempimento ex articolo 258 TFUE. Ribadisce altresì che, ai fini dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la somma forfettaria può essere irrogata anche in assenza di penalità quando l’infrazione sia consistita nella totale assenza di trasposizione e comunicazione, e che la sua quantificazione deve essere concreta, proporzionata e dissuasiva, tenendo conto della gravità, della durata e della capacità finanziaria dello Stato membro.
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