Corte di giustizia, Sentenza C-365/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2025. — SIA «A» contro C e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera b) – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 8 bis – Contratto di adesione – Contratto concluso tra un professionista che fornisce servizi di sviluppo sportivo e di supporto alla carriera e un giocatore “promessa” minorenne, rappresentato dai suoi genitori – Clausola che stabilisce l’obbligo di versare al professionista una remunerazione pari al 10% dei redditi percepiti da tale atleta nel corso dei quindici anni successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 17 e 24 – Diritto di proprietà – Diritti del minore. — Causa C-365/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 93/13 si applica a un contratto di servizi sportivi stipulato da un minorenne non professionista, poi divenuto atleta professionista, e che la sua qualità di consumatore va valutata al momento della conclusione del contratto. Ha inoltre ritenuto che la clausola che prevede il 10% dei redditi per quindici anni rientri, in linea di principio, nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 2, ma che il giudice possa controllarla se il diritto nazionale lo consente e che la trasparenza richieda informazioni complete sulle conseguenze economiche. Infine, la Corte ha escluso che il giudice possa sostituire la clausola abusiva con una riduzione del corrispettivo alle sole spese effettive del professionista, e ha valorizzato l’interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell’abusività.
Contratto sportivo concluso da un minore: applicabilità della direttiva 93/13, trasparenza e abusività della clausola che prevede il 10% dei redditi futuri per 15 anni
La questione giuridica
Se un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera concluso tra un professionista e un minore rappresentato dai genitori rientri nella direttiva 93/13; se la clausola remunerativa pari al 10% dei redditi per 15 anni sia sottratta al controllo ex articolo 4, paragrafo 2, e se, in caso contrario, essa sia sufficientemente chiara e comprensibile ai sensi dell’articolo 5 e abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1; se l’articolo 6, paragrafo 1, vieti al giudice nazionale di ridurre il compenso alle sole spese effettive; e quale rilievo abbiano, in tale valutazione, la minore età al momento della conclusione e gli articoli 17 e 24 della Carta.
Principio di diritto
La direttiva 93/13 si applica anche a un contratto di servizi sportivi concluso da un minore non professionista rappresentato dai genitori; una clausola che impone il 10% dei redditi futuri per 15 anni rientra, in linea di principio, nell’articolo 4, paragrafo 2, ma può essere sindacata se non è formulata in modo chiaro e comprensibile, salvo che il diritto nazionale consenta un controllo più ampio a tutela del consumatore. La clausola non è chiara se il consumatore non ha ricevuto, prima della firma, tutte le informazioni necessarie per valutarne le conseguenze economiche; non è abusiva solo perché non collega espressamente valore della prestazione e costo, dovendo il giudice considerare tutte le circostanze, le norme suppletive e le prassi di mercato. In caso di abusività, l’articolo 6, paragrafo 1, impedisce al giudice di ricalibrare il contratto riducendo il credito alle sole spese effettive: la clausola va espunta, salvo sopravvivenza del contratto senza di essa. La minore età e il fatto che il contratto sia stato concluso dai genitori sono rilevanti anche alla luce dell’articolo 24 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettere b) e c), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8 bis, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 24, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Contratto sportivo concluso da un minore: applicabilità della direttiva 93/13 e clausola remunerativa del 10% sui redditi futuri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts), Corte suprema lettone, in una controversia tra una società che offre servizi di sviluppo sportivo e supporto alla carriera e un giovane atleta, rappresentato dai genitori al momento della stipula. Oggetto centrale è la clausola che impone all’atleta il pagamento del 10% dei redditi percepiti nei quindici anni successivi.
Fatti e procedimento principale
Il 14 gennaio 2009, la società SIA «A» concluse con C, allora minorenne, un contratto di servizi volto a garantire lo sviluppo della sua carriera nella pallacanestro. Il contratto aveva durata quindicennale e prevedeva una serie di servizi professionali: formazione, allenamento, assistenza medica sportiva, supporto psicologico, intermediazione contrattuale con società sportive, marketing, servizi legali e contabili.
In cambio, il minore si impegnava a versare una remunerazione pari al 10% di tutti i redditi netti percepiti durante la vigenza del contratto, oltre all’IVA applicabile, se i redditi mensili raggiungevano almeno EUR 1.500. Dopo che la remunerazione non era stata corrisposta, la società agì in giudizio chiedendo oltre EUR 1,66 milioni. I giudici di merito respinsero la domanda ritenendo la clausola abusiva e il contratto non conforme alla normativa nazionale di tutela dei consumatori.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:
- se la direttiva 93/13 si applichi a un contratto sportivo stipulato da un minore non professionista;
- se una clausola sul 10% dei redditi futuri per 15 anni rientri nell’oggetto principale del contratto o nella perequazione prezzo/prestazione ex articolo 4, paragrafo 2;
- se tale clausola sia sufficientemente chiara e comprensibile ai sensi dell’articolo 5;
- se essa determini uno squilibrio significativo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;
- se, in caso di abusività, il giudice possa ridurre il pagamento alle sole spese effettive del professionista;
- quale peso abbiano la minore età e il fatto che il contratto sia stato stipulato dai genitori, alla luce della Carta.
Ricevibilità
La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla società, ribadendo la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e osservando che il giudice nazionale aveva descritto in modo sufficiente il contesto di fatto e di diritto.
Applicabilità della direttiva 93/13 al contratto sportivo
La Corte ha ricordato che la direttiva 93/13 è una direttiva generale di tutela dei consumatori, applicabile in tutti i settori economici. La nozione di consumatore è oggettiva e va valutata al momento della conclusione del contratto.
Ha quindi affermato che un minore “promessa”, rappresentato dai genitori, che al momento della firma non esercitava professionalmente l’attività sportiva, è consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. La circostanza che in seguito sia divenuto atleta professionista è irrilevante. Anche il fatto che il contratto riguardi una futura carriera sportiva o che il minore avesse conoscenze specifiche nella disciplina non modifica la sua qualifica iniziale.
Articolo 4, paragrafo 2: oggetto principale e rapporto prezzo/prestazione
La Corte ha ritenuto che la clausola che prevede il 10% dei redditi futuri per quindici anni, a fronte di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera sportiva, sia rilevante sia per l’oggetto principale del contratto sia per il rapporto tra prezzo e prestazione. Di conseguenza, essa rientra nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva.
Tuttavia, la clausola può essere sottratta al controllo di abusività solo se è redatta in modo chiaro e comprensibile. La Corte ha anche precisato che l’articolo 8 della direttiva consente agli Stati membri di adottare norme più severe a tutela del consumatore; pertanto, se il diritto nazionale lo prevede, un giudice può controllare l’abusività anche di una clausola chiara e comprensibile.
Trasparenza ex articolo 5 della direttiva 93/13
Secondo la Corte, la trasparenza non richiede soltanto chiarezza grammaticale, ma anche la capacità del contratto di esporre in modo trasparente il meccanismo economico della clausola e le sue conseguenze finanziarie. Il consumatore deve essere messo in grado di valutare, con criteri precisi e intelligibili, l’impatto del proprio impegno.
Nel caso concreto, una clausola che si limita a prevedere il 10% dei redditi futuri per 15 anni non è chiara e comprensibile se, prima della firma, il consumatore non ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per valutare le conseguenze economiche. Il giudice nazionale deve verificare se il contratto descriva con sufficiente precisione la base di calcolo della remunerazione e la natura dei servizi forniti.
Clausola abusiva ex articolo 3, paragrafo 1
La Corte ha escluso che la sola mancanza di un nesso esplicito tra il valore della prestazione e il costo per il consumatore basti, da sola, a rendere abusiva la clausola. La valutazione del significativo squilibrio deve avvenire considerando:
- la normativa nazionale applicabile in assenza di accordo;
- le pratiche di mercato leali ed eque nel settore sportivo al momento della conclusione del contratto;
- tutte le circostanze della conclusione del contratto;
- le altre clausole del contratto e di eventuali contratti collegati.
La Corte ha inoltre osservato che il contratto presentava elementi di alea: la remunerazione era dovuta solo al raggiungimento di una certa soglia di reddito, il minore poteva recedere senza indennità e i servizi erano prestati senza garanzia di successo professionale.
Effetti dell’accertamento di abusività: articolo 6, paragrafo 1
La Corte ha ribadito che una clausola abusiva deve considerarsi come mai esistita e che il giudice nazionale non può rivederne il contenuto per salvarla. Pertanto, è contrario all’articolo 6, paragrafo 1, ridurre il compenso dovuto dal consumatore fino alle sole spese effettivamente sostenute dal professionista.
Il contratto può sopravvivere senza la clausola abusiva solo se ciò è giuridicamente possibile secondo il diritto interno.
Carta dei diritti fondamentali: minore età e interesse superiore del minore
Poiché la direttiva 93/13 è applicata nell’ambito dell’attuazione del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve rispettare la Carta. La Corte ha richiamato gli articoli 17 e 24 della Carta e ha sottolineato che l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori.
Ne consegue che la circostanza che il consumatore fosse minorenne al momento della conclusione del contratto e che l’accordo sia stato firmato dai genitori a suo nome è rilevante nella valutazione del carattere abusivo della clausola. Il giudice può tenere conto anche della conoscenza del settore sportivo da parte dei genitori e dell’età del minore.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- il contratto rientra nella direttiva 93/13;
- la clausola del 10% per 15 anni rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, ma può essere controllata se non è chiara e comprensibile, e gli Stati membri possono prevedere controlli più ampi;
- la clausola non è chiara se il consumatore non riceve informazioni sufficienti sulle conseguenze economiche;
- la clausola non è automaticamente abusiva per il solo fatto di non collegare valore e costo;
- il giudice non può ridurre il credito alle sole spese effettive del professionista;
- la minore età e la rappresentanza dei genitori sono elementi rilevanti ai fini dell’abusività, alla luce della Carta.
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