Corte di giustizia, Sentenza C-809/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 marzo 2025. — Sumitomo Chemical Agro Europe SAS contro Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) e Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Biocidi – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Applicabilità ratione temporis – Norme transitorie – Accesso alle informazioni – Articoli 66 e 67 – Domanda di accesso a una relazione di equivalenza tecnica tra principi attivi contenuti in biocidi redatta dall’autorità competente di uno Stato membro – Tutela degli interessi commerciali – Direttiva 2003/4/CE – Applicabilità ratione materiae – Articolo 4, paragrafo 2 – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente”. — Causa C-809/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito quale disciplina si applichi a una richiesta di accesso a una relazione tecnica su due principi attivi di biocidi e quanto di tale relazione debba essere divulgato. Ha affermato che, per le richieste presentate dopo il 1o settembre 2013, prevale il regolamento n. 528/2012, ma non in modo tale da escludere la disciplina generale della direttiva 2003/4 sulle informazioni ambientali. La Corte ha inoltre distinto i metodi di analisi, che devono essere comunicati integralmente, dai risultati e dalle conclusioni, che restano fuori dall’obbligo di accesso. Infine, ha escluso che la relazione di equivalenza tecnica sia, di regola, una "informazione sulle emissioni nell’ambiente".
Accesso alle informazioni su una relazione di equivalenza tecnica di principi attivi in biocidi: applicabilità temporale del regolamento n. 528/2012, limiti di riservatezza e nozione di informazioni sulle emissioni nell’ambiente.
La questione giuridica
Se una domanda di accesso, presentata dopo il 1o settembre 2013, a informazioni relative a un biocida autorizzato in base alla direttiva 98/8/CE e, in particolare, alla relazione sull’equivalenza tecnica del principio attivo, debba essere valutata secondo la direttiva 98/8 o il regolamento n. 528/2012; se l’articolo 66, paragrafo 3, lettera j), imponga la divulgazione completa dei metodi di analisi; se l’articolo 67 imponga la pubblicazione della relazione di equivalenza tecnica; se l’articolo 66 configuri un regime esaustivo che escluda la direttiva 2003/4; e se la relazione possa contenere "informazioni sulle emissioni nell’ambiente".
Principio di diritto
Una domanda di accesso a informazioni su un biocida autorizzato, presentata dopo la data di applicabilità del regolamento n. 528/2012, è disciplinata da tale regolamento anche se il biocida è stato autorizzato nel quadro della direttiva 98/8/CE; tuttavia l’articolo 66 non istituisce un regime esaustivo che escluda la direttiva 2003/4/CE, sicché restano applicabili le norme nazionali di recepimento sull’accesso alle informazioni ambientali, inclusa l’eccezione per le informazioni sulle emissioni nell’ambiente. Inoltre, l’articolo 66, paragrafo 3, lettera j), impone la comunicazione precisa e completa dei metodi di analisi usati per stabilire l’equivalenza tecnica, ma non dei risultati o delle conclusioni; la relazione di equivalenza tecnica non rientra invece, in quanto tale, nelle categorie di pubblicità obbligatoria dell’articolo 67; infine, una siffatta relazione non contiene, in linea di principio, "informazioni sulle emissioni nell’ambiente".
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/8/CE
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Regolamento (UE) n. 334/2014
- Direttiva 2003/4/CE
- Convenzione di Aarhus
- Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
Accesso a una relazione di equivalenza tecnica in materia di biocidi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in una controversia tra Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, ANSES e CERA. Il nucleo della causa è il diniego di accesso all’integralità di una relazione amministrativa che conclude per l’equivalenza tecnica tra il principio attivo di un biocida commercializzato da Sumitomo e quello contenuto in biocidi autorizzati alla CERA.
Fatti e procedimento principale
Sumitomo commercializza il biocida "Vectobac", contenente il principio attivo Bti-AM65-52. La CERA aveva chiesto l’autorizzazione di tre biocidi contenenti un principio attivo analogo, Bti-BMP 144, e l’ANSES aveva rilasciato le autorizzazioni nel 2019 sulla base di una relazione che riconosceva l’equivalenza tecnica tra i due principi attivi.
Nel 2021 Sumitomo ha chiesto all’ANSES copia integrale di tale relazione. L’agenzia ha comunicato solo la copertina, il sommario e una conclusione tabellare, negando il resto per ragioni di segreto commerciale. Il tribunal administratif de Melun ha ordinato la comunicazione di una parte ulteriore della relazione, ma Sumitomo ha impugnato la decisione dinanzi al Conseil d’État.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato:
- l’articolo 19 della direttiva 98/8/CE, sulla riservatezza nel regime previgente dei biocidi;
- gli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) n. 528/2012, che disciplinano riservatezza e accesso pubblico ai documenti relativi ai biocidi;
- l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE, sull’accesso all’informazione ambientale;
- la Convenzione di Aarhus, richiamata per il principio di accesso alle informazioni ambientali e per il limite del segreto commerciale rispetto alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente.
Prima questione: disciplina temporale applicabile
La Corte ha precisato che la richiesta di accesso era stata presentata l’11 febbraio 2021, dunque dopo il 1o settembre 2013, data da cui il regolamento n. 528/2012 è applicabile e la direttiva 98/8 è stata abrogata, salve alcune disposizioni transitorie.
Ha osservato che le misure transitorie del regolamento riguardano la procedura di autorizzazione dei biocidi, non la richiesta di accesso a informazioni presentata da un terzo dopo l’autorizzazione. Di conseguenza, la domanda di accesso deve essere valutata alla luce del regolamento n. 528/2012, anche se il biocida è stato autorizzato nel quadro della direttiva 98/8 o sulla base di un’equivalenza tecnica stabilita da un’autorità competente designata ai sensi di tale direttiva.
Terza questione, lettera c: metodi di analisi e accesso integrale
La Corte ha interpretato l’articolo 66, paragrafo 3, lettera j), nel senso che, una volta rilasciata l’autorizzazione di un biocida, l’autorità competente non può rifiutare l’accesso ai metodi di analisi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c).
Ha sottolineato che l’espressione "in alcun caso" esclude qualsiasi rifiuto di accesso per ragioni di segreto commerciale. L’obbligo di trasparenza riguarda informazioni "precise e complete" sui metodi di analisi che hanno consentito di stabilire, tra l’altro, l’equivalenza tecnica dei principi attivi. Non comprende però i risultati o le conclusioni ottenuti tramite l’applicazione di tali metodi.
Terza questione, lettere b) e d): relazione di equivalenza tecnica e articolo 67
La Corte ha escluso che l’articolo 67, paragrafi 1, lettera h), 3, lettera e), e 4, lettera b), imponga la pubblicazione della relazione di equivalenza tecnica oggetto della controversia.
Ha rilevato che tali disposizioni riguardano, rispettivamente, la pubblicità di informazioni sul principio attivo approvato o sul biocida autorizzato, ma non una relazione tecnica redatta dall’autorità nazionale per stabilire l’equivalenza tra due principi attivi nell’ambito dell’istruzione di una domanda di autorizzazione. La nozione di "relazione di valutazione" di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), non si riferisce a tale relazione di equivalenza tecnica.
Terza questione, lettera a: rapporto tra regolamento n. 528/2012 e direttiva 2003/4
La Corte ha respinto l’idea che l’articolo 66 del regolamento n. 528/2012 costituisca un regime specifico ed esaustivo che escluda l’applicazione della direttiva 2003/4. Ha osservato che il regolamento non contiene una clausola analoga a quella dell’articolo 19 della direttiva 98/8 che escluda l’applicazione della disciplina generale sull’accesso ambientale.
Inoltre, l’articolo 66 usa l’espressione "di norma" per alcune categorie di informazioni che possono essere considerate riservate e impone una ponderazione tra interessi commerciali e interesse pubblico. Ciò esclude che il legislatore abbia voluto sottrarre in modo assoluto tali informazioni al regime dell’accesso ambientale. La Corte ha valorizzato anche la coerenza con la Convenzione di Aarhus, che non consente di opporre il segreto commerciale alle informazioni sulle emissioni rilevanti per l’ambiente.
Quarta questione: nozione di informazioni sulle emissioni nell’ambiente
La Corte ha precisato, richiamando la propria giurisprudenza, che la nozione di "emissioni nell’ambiente" riguarda il rilascio effettivo o prevedibile di prodotti o sostanze in condizioni normali o realistiche di utilizzo e comprende anche i dati sugli effetti a termine di tali emissioni.
Tuttavia, una relazione di equivalenza tecnica, che serve a confrontare due sostanze in base alla composizione e ai processi di fabbricazione, non ha come oggetto primario lo studio degli effetti ambientali delle emissioni. Per questo, in linea di principio, tale relazione non contiene "informazioni sulle emissioni nell’ambiente" ai sensi della direttiva 2003/4, salvo verifica concreta del contenuto da parte del giudice nazionale.
Dispositivo
La Corte ha risposto che:
- la domanda di accesso è disciplinata dal regolamento n. 528/2012;
- i metodi di analisi devono essere divulgati in modo completo, ma non i risultati o le conclusioni;
- la relazione di equivalenza tecnica non rientra nelle categorie di pubblicità obbligatoria dell’articolo 67;
- l’articolo 66 non esclude l’applicazione della direttiva 2003/4;
- la relazione non costituisce, in linea di principio, informazione sulle emissioni nell’ambiente.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore biocidi e per i professionisti che assistono imprese o autorità pubbliche, la sentenza conferma un equilibrio articolato tra trasparenza e tutela del segreto industriale. L’accesso ai metodi di analisi è particolarmente ampio dopo l’autorizzazione, mentre la relazione tecnica di equivalenza resta fuori dalla pubblicità automatica, salvo possibili obblighi derivanti dalla direttiva 2003/4 se il suo contenuto ricade effettivamente nella categoria delle informazioni sulle emissioni nell’ambiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-728/22
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-763/22
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-365/23
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-480/23
- Sentenza · 20 mar 2025Tribunale, Ordinanza T-375/23
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-61/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →