Cassazione Civile, Ordinanza n. 12411/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una paziente aveva convenuto in giudizio l’azienda sanitaria per responsabilità professionale del personale medico in relazione all’inadeguata cura di una frattura, ottenendo una condanna risarcitoria con manleva a carico di due assicuratrici. In appello le compagnie avevano ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con esclusione della vessatorietà e della nullità delle clausole assicurative 'claims made'. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione e falsa applicazione di varie norme codicistiche e della normativa speciale in materia sanitaria, sostenendo la nullità delle clausole claims made delle due polizze e la loro incompatibilità con la disciplina applicabile. La Corte ha però rilevato che il ricorso non riportava il contenuto delle polizze né delle clausole contestate, impedendo il controllo di specificità, e che le censure non si confrontavano con il fatto decisivo che i contratti erano stati stipulati a seguito di specifiche trattative e di gara, dunque non per adesione a schemi predisposti unilateralmente dalle compagnie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, da un lato, il ricorso era carente di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo trascritte né indirettamente individuate le clausole contrattuali asseritamente nulle; dall’altro, le doglianze non consideravano la natura dei contratti, qualificati come contratti a relazione perfetta, stipulati all’esito di trattativa e gara con la stessa pubblica amministrazione, circostanza ritenuta ostativa a ravvisare nullità contrattuali a danno del contraente pubblico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1917 c.c.
Richiamato come norma invocata a sostegno della censura sulle polizze di responsabilità civile, ma non ritenuta violata in ragione dell’inammissibilità e infondatezza delle doglianze.
art. 1322 c.c.
Richiamato in relazione alla validità delle clausole contrattuali e alla loro meritevolezza, ma il controllo sostanziale è stato precluso dalla mancata trascrizione delle clausole.
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone ermeneutico invocato dalla ricorrente, ma non scrutinabile per difetto di specificità del ricorso.
art. 1343 c.c.
Richiamato quale parametro di nullità per causa illecita, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti per valutarlo nel merito.
art. 2965 c.c.
Richiamato nel primo motivo, senza specifico vaglio di merito per carenza di autosufficienza.
art. 1418 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la nullità delle clausole, ma la censura è stata respinta.
art. 1419 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di nullità parziale, ma non accolto.
art. 11 L. 8 marzo 2017, n. 24
Richiamato dalla ricorrente quale normativa speciale del settore sanitario, ma non ritenuto idoneo a fondare la nullità denunciata.
art. 3, comma 5, lett. f), d.l. 13 agosto 2011, n. 138
Richiamato, come novellato, nell’ambito della disciplina speciale invocata dalla ricorrente, senza che la Corte ne accogliesse l’interpretazione proposta.
art. 1, comma 26, L. 4 agosto 2017, n. 124
Richiamato come norma di modifica della disciplina speciale, ma non ritenuto sufficiente a invalidare le polizze.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica per affermare la carenza di specificità del ricorso, poiché non sono state trascritte o puntualmente localizzate le clausole contrattuali contestate.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e per il deposito della motivazione nei termini previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la validità di clausole contrattuali è indispensabile riportare in modo specifico il contenuto delle clausole censurate o indicarne con precisione la collocazione nel documento, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Le censure che invocano la nullità di clausole assicurative non possono essere scrutinare in astratto, ma devono confrontarsi con la concreta formulazione del contratto e con la sua effettiva struttura negoziale.
- Quando il contratto è stato concluso a seguito di gara o di specifiche trattative con la pubblica amministrazione, e le clausole risultano frutto di un accordo negoziale pieno, è meno agevole sostenere la nullità delle condizioni contrattuali per asimmetria o per imposizione unilaterale dello schema.
- La deduzione di nullità di clausole claims made richiede un confronto puntuale tra la disciplina invocata e il testo effettivo della polizza; il richiamo a precedenti di legittimità non basta se non è calato nella concreta regolazione pattizia.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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