Cassazione Civile, Ordinanza n. 35712/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la notifica a mezzo posta non risultava perfezionata in atti: mancava il deposito dell'avviso di ricevimento, documento necessario a provare la consegna del plico al destinatario. Poiché la controparte non si era costituita, non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha determinato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF per un anno d'imposta, in relazione alla compravendita del 50% di un immobile. Il prezzo dell'acquisto era stato indicato come corrisposto mediante compensazione di crediti vantati dall'acquirente nei confronti della società venditrice. La contribuente, quale erede dell'acquirente deceduto, ha impugnato l'atto sostenendo che la compensazione fosse reale e che l'atto notarile facesse piena prova delle dichiarazioni rese dalle parti circa tale modalità di pagamento. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa/erronea valutazione della documentazione prodotta, lamentando che la CTR non avesse considerato idonea la prova del finanziamento infruttifero che avrebbe generato il credito utilizzato in compensazione. Tuttavia, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta, avendo prodotto soltanto l'istanza all'ufficiale giudiziario e la relata attestante la spedizione.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
È stato invocato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la doglianza non è stata esaminata nel merito per il difetto di rituale deposito della prova di notifica.
art. 149, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ribadisce che la notifica a mezzo posta si perfeziona per il destinatario con la consegna del plico, attestata dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale; la sua mancanza impedisce di considerare perfezionata la notifica.
art. 291 c.p.c.
La Corte afferma che, in caso di mancanza dell'avviso di ricevimento, non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi di questa norma, quando la notifica risulti inesistente.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della rituale notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta, non basta la mera spedizione dell'atto: è necessario il deposito dell'avviso di ricevimento, che prova la consegna al destinatario e quindi il perfezionamento della notifica.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta comporta l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. secondo l'impostazione accolta dalla Corte.
- Se la parte intimata non si costituisce e il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di prova della notifica, non vi è pronuncia sulle spese.
- Nel giudizio di legittimità, il mancato superamento del filtro di ammissibilità impedisce l'esame delle censure di merito relative alla ripartizione dell'onere della prova o alla valutazione delle risultanze documentali.
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