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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10259/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Imperia che li aveva condannati, in seguito a opposizione a decreto penale, per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) commesso il 19/8/2017 in un ristorante di Diano Marina. Denunciavano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen. e, in termini di motivazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione: sostenevano che la sentenza avesse ritenuto provati fatti nonostante contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi e divergenze tra il racconto dibattimentale e le denunce/querela, oltre a non aver spiegato perché le condotte descritte rientrassero nell'art. 660 e non in altre fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il Tribunale avesse esposto in modo puntuale le dichiarazioni della persona offesa (Ye Nanan) e del teste Roccaforte, definendole "lineari, credibili e non contraddittorie", e che la valutazione della loro attendibilità fosse corretta e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato che le condotte descritte (rumore, insulti, comportamento percepito come molesto, minaccia con sedie e bottiglie) rientrano nell'art. 660 cod. pen., che può essere integrato anche da una singola azione qualora abbia carattere di insistenza o invadente arroganza. I ricorrenti sono stati così confermati condannati all'ammenda di 516,00 euro ciascuno e al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Il reato di molestia o disturbo alle persone può integrarsi anche con una singola azione se questa ha natura insistente, eccessiva o di arrogante invadenza tale da molestare i presenti; le condotte descritte (rumore, insulti, minaccia con oggetti) possono rientrare in questo articolo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di impugnazione in Cassazione, in particolare la censura sulla motivazione (b) e il travisamento della prova (e). La Corte ha ritenuto che la critica fosse generica e mirasse a nuovo apprezzamento delle prove, operazione vietata in sede di legittimità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Permette la motivazione sintetica in questioni non complesse; la Corte ha usato questa facoltà per redigere la decisione in forma semplificata.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Citato in relazione alla presentazione della requisitoria scritta da parte del Pubblico ministero; non incide sul merito della valutazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto e la credibilità dei testimoni se il giudice di merito ha motivato in modo puntuale e coerente; le censure sulla valutazione della prova devono essere specifiche e non generiche.
  • Il reato previsto dall'art. 660 c.p. può essere integrato anche da una singola condotta se questa assume carattere di insistenza, invadenza o fastidio tale da turbare gli altri: non è necessario che si tratti di condotta abituale.
  • Le descrizioni comportamentali rilevanti (urla, insulti, disturbo degli altri clienti, minaccia con oggetti) possono legittimamente essere ricondotte alla fattispecie di molestia o disturbo alle persone quando sono percepite come moleste dagli astanti.
  • In cassazione la critica che mira a un "travisamento della prova" richiede l'indicazione precisa delle prove travisate; affermazioni generiche sul contrasto tra dichiarazioni non sono sufficienti per l'accoglimento del ricorso.
  • È possibile motivare in forma semplificata quando la questione è pacifica e si applicano principi giurisprudenziali consolidati.

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