Cassazione Penale, Sentenza n. 10259/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Imperia che li aveva condannati, in seguito a opposizione a decreto penale, per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) commesso il 19/8/2017 in un ristorante di Diano Marina. Denunciavano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen. e, in termini di motivazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione: sostenevano che la sentenza avesse ritenuto provati fatti nonostante contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi e divergenze tra il racconto dibattimentale e le denunce/querela, oltre a non aver spiegato perché le condotte descritte rientrassero nell'art. 660 e non in altre fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il Tribunale avesse esposto in modo puntuale le dichiarazioni della persona offesa (Ye Nanan) e del teste Roccaforte, definendole "lineari, credibili e non contraddittorie", e che la valutazione della loro attendibilità fosse corretta e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato che le condotte descritte (rumore, insulti, comportamento percepito come molesto, minaccia con sedie e bottiglie) rientrano nell'art. 660 cod. pen., che può essere integrato anche da una singola azione qualora abbia carattere di insistenza o invadente arroganza. I ricorrenti sono stati così confermati condannati all'ammenda di 516,00 euro ciascuno e al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Il reato di molestia o disturbo alle persone può integrarsi anche con una singola azione se questa ha natura insistente, eccessiva o di arrogante invadenza tale da molestare i presenti; le condotte descritte (rumore, insulti, minaccia con oggetti) possono rientrare in questo articolo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di impugnazione in Cassazione, in particolare la censura sulla motivazione (b) e il travisamento della prova (e). La Corte ha ritenuto che la critica fosse generica e mirasse a nuovo apprezzamento delle prove, operazione vietata in sede di legittimità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Permette la motivazione sintetica in questioni non complesse; la Corte ha usato questa facoltà per redigere la decisione in forma semplificata.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Citato in relazione alla presentazione della requisitoria scritta da parte del Pubblico ministero; non incide sul merito della valutazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto e la credibilità dei testimoni se il giudice di merito ha motivato in modo puntuale e coerente; le censure sulla valutazione della prova devono essere specifiche e non generiche.
- Il reato previsto dall'art. 660 c.p. può essere integrato anche da una singola condotta se questa assume carattere di insistenza, invadenza o fastidio tale da turbare gli altri: non è necessario che si tratti di condotta abituale.
- Le descrizioni comportamentali rilevanti (urla, insulti, disturbo degli altri clienti, minaccia con oggetti) possono legittimamente essere ricondotte alla fattispecie di molestia o disturbo alle persone quando sono percepite come moleste dagli astanti.
- In cassazione la critica che mira a un "travisamento della prova" richiede l'indicazione precisa delle prove travisate; affermazioni generiche sul contrasto tra dichiarazioni non sono sufficienti per l'accoglimento del ricorso.
- È possibile motivare in forma semplificata quando la questione è pacifica e si applicano principi giurisprudenziali consolidati.
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