Cassazione Penale, Sentenza n. 2253/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 10/06/2021 che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 04/05/2021, con la quale erano stati applicati gli arresti domiciliari a Macchi per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza (artt. 4 e 4-bis L. n. 401/1989) e per intestazione fittizia di agenzie di scommesse (periodo giugno 2018 - gennaio/marzo 2019). La difesa aveva eccepito carenza di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione della misura degli arresti domiciliari fosse adeguata: durante l'esecuzione della misura gli inquirenti avevano sequestrato appunti con cifre e nominativi, piattaforme illegali, strumenti telematici, il PC e 13.595 euro in contanti, nonché la presenza della ricorrente nella base logistica con soggetti armati e riconducibili al capo; i giudici hanno ritenuto sussistere il rischio che gli schemi operativi potessero essere facilmente replicati con nuovi siti e nuovi prestanome, giustificando la misura. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L. n. 401/1989, artt. 4 e 4-bis
Le norme sono state richiamate per qualificare i fatti contestati (esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza e l'associazione finalizzata a tale attività); la Corte ha ritenuto che il quadro fattuale fosse coerente con la fattispecie normativa contestata.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Richiamato nel discusso assunto difensivo relativo a una presunta presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per talune fattispecie. La Corte osserva che, anche prescindendo dall'erroneità di tale assunto, la motivazione della misura cautelare è comunque immune da censure.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per applicare o confermare una misura cautelare è necessaria una motivazione attuale e concreta: non bastano fatti esclusivamente storici, ma elementi che dimostrino il persistere del pericolo (di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato).
- Il sequestro di strumenti materiali e telematici, appunti con nominativi e somme ingenti in contanti costituisce elemento probatorio rilevante per ritenere il rischio di reiterazione, soprattutto se l'indagato aveva accesso a una 'base logistica' e a sodali organizzati.
- La possibilità tecnica di neutralizzare i provvedimenti di sequestro (es. ricreare siti o usare altri prestanome) può costituire fondamento logico-razionale della sussistenza del pericolo di reiterazione e quindi della necessità della misura cautelare, anche se meno afflittiva come gli arresti domiciliari.
- La difesa che contesta motivazioni generiche deve dimostrare che il rischio è concretamente venuto meno e, se possibile, proporre misure meno gravose alternative idonee a neutralizzare i rischi evidenziati (es. divieto di comunicazione, obbligo di dimora, controllo telematico, se tecnicamente efficace).
- Il giudice deve sempre verificare proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto ai fatti, motivando specificamente perché le misure cautelari meno gravose non siano sufficienti.
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