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Sentenza

Sentenza del 01/04/2021 n. 9062 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'omessa fatturazione delle operazioni di distribuzione del gas per l'anno 2005, sostenendo in cassazione che l'attività di distribuzione costituisce una prestazione di servizi per la quale, in base al D.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 3, deve essere emessa fattura al momento della prestazione (o, se periodica/continuativa, entro il mese successivo a quello di effettuazione), e quindi l'obbligo di fatturazione non può essere rinviato al pagamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che la distribuzione del gas, secondo il D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164, è distinta dalla vendita e costituisce una prestazione di servizi (attività di trasporto). Pur richiamando il principio generale per cui la prestazione di servizi si considera effettuata quando è eseguita e non al momento del pagamento, la Corte ha rilevato l'applicabilità della disciplina comunitaria (sesta Direttiva / Direttiva 2006/112) secondo la quale per le prestazioni che comportano versamenti successivi si considera effettuata la prestazione alla scadenza dei periodi cui si riferiscono tali pagamenti. Ne consegue che, per servizi periodici/continuativi con corrispettivo forfetario o pagamenti periodici, l'obbligo di fatturazione nasce con la scadenza del periodo corrispondente e può essere dilazionato fino all'effettivo pagamento; l'Amministrazione può contestare l'omessa fatturazione solo se dimostra comportamenti del contribuente volti a sottrarsi all'adempimento. La Corte condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di lite (Euro 7.000,00 oltre oneri). Sentenza depositata 1/4/2021 (decisa il 26/10/2020).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6

    Richiamato dall'Agenzia quale norma che impone l'emissione della fattura al momento della prestazione o, per prestazioni periodiche/continuative, entro il mese successivo; la Corte però ha ritenuto applicabile la regola comunitaria specifica per pagamenti periodici che sposta l'adempimento alla scadenza del periodo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1

    Usato per qualificare la distribuzione del gas come prestazione di servizi ai fini IVA (qualificazione non contestata dalla ricorrente).

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26

    Richiamato per il principio che l'omessa riscossione del corrispettivo non annulla l'obbligazione tributaria se il presupposto impositivo si è già verificato; tuttavia la Corte puntualizza che per i servizi periodici l'esigibilità/fatto generatore può coincidere con la scadenza del periodo e quindi l'obbligo di fatturazione può essere dilazionato fino al pagamento.

  • D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 2, lett. n) e lett. o) e art. 14

    "trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti"

    Definisce la distribuzione (trasporto/consegna) distinta dalla vendita: la distinzione normativa supporta l'autonomia dell'attività di distribuzione rispetto alla vendita e la sua qualificazione come servizio.

  • Sesta Direttiva / Direttiva 2006/112 (art. 10, par. 2 / art. 64)

    "Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all'art. 5, paragrafo 4, lett. b), e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti, si considerano effettuate all'atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti"

    Principio comunitario che stabilisce che per prestazioni con pagamenti successivi il fatto generatore e l'esigibilità si considerano alla scadenza del periodo di riferimento; tale regola è stata applicata dalla Corte per giustificare il differimento dell'obbligo di fatturazione fino alla scadenza periodica/pagamento.

Massime di principio

  • La distribuzione (trasporto/consegna) di gas, per la normativa italiana, è attività distinta dalla vendita e può essere qualificata come prestazione di servizi autonoma.
  • La regola generale è che la prestazione di servizi si considera effettuata quando è eseguita (evento generatore dell'IVA), e non al momento del pagamento; tuttavia per servizi periodici o con pagamenti successivi si applica la disciplina comunitaria che considera la prestazione effettuata alla scadenza del periodo cui si riferiscono i pagamenti.
  • Per servizi continuativi con corrispettivi periodici o forfetari, l'obbligo di fatturazione sorge con la scadenza del periodo contrattuale e può essere differito fino all'effettivo pagamento; l'Amministrazione finanziaria può contestare l'omessa fatturazione solo se prova comportamenti del prestatore volti a eludere l'imposta.
  • In pratica, occorre verificare il contenuto contrattuale e la periodicità dei corrispettivi: se il corrispettivo è periodico/forfetario, l'adempimento IVA va valutato rispetto alla scadenza del periodo; se la prestazione è singola o non rientra nella regola dei pagamenti successivi, l'obbligo di fatturazione è all'esecuzione della prestazione.
  • Per ridurre il rischio di contenzioso, il prestatore dovrebbe documentare chiaramente le modalità di fatturazione e pagamento, emettere fatture conformemente alle scadenze contrattuali e conservare prove che attestino l'eventuale dilazione dovuta a mancato pagamento senza intento elusivo.

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