Cassazione Civile, Ordinanza n. 20272/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia origina dall’annullamento, da parte del giudice di pace, di avvisi di pagamento per canoni enfiteutici emessi per conto di un ente locale da una società concessionaria, poi succeduta da altra società e dalla relativa curatela fallimentare. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che la decisione di primo grado avesse qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; siccome tale qualificazione non era stata specificamente censurata con l’appello, si sarebbe formato giudicato su di essa, e l’art. 616 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, non consentiva l’appello. Il ricorrente per cassazione ha dedotto omessa decisione, vizio di motivazione, ultrapetizione e falsa applicazione degli artt. 615 e 616 c.p.c., dell’art. 949, comma 1, c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato il contenuto sostanziale della domanda, che gli atti impugnati non fossero atti esecutivi in senso proprio, ma avvisi di accertamento o avvisi relativi a ingiunzione fiscale, e che il tribunale avesse sostituito d’ufficio una domanda diversa da quella proposta. Ha inoltre lamentato motivazione solo apparente della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso non colpisse la ratio decidendi della sentenza d’appello: il tribunale aveva fondato l’inammissibilità sul mancato motivo di appello avverso la qualificazione della domanda operata dal giudice di pace, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio per cui l’impugnazione deve essere proposta secondo la qualificazione data dal giudice alla domanda, restando l’interpretazione della domanda riservata al giudice di merito. Ha escluso anche il vizio di ultrapetizione, osservando che il giudice può interpretare e qualificare la domanda sulla base del contenuto sostanziale della pretesa, purché non sostituisca un’azione diversa da quella proposta. Infine, ha negato che la motivazione fosse apparente, poiché la sentenza d’appello conteneva argomentazioni percepibili e riferibili al caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state regolate le spese per mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Richiamato per la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione e per delimitare il mezzo di tutela esperibile.
art. 616 c.p.c.
Richiamato per affermare che, nel testo applicabile ratione temporis, non consentiva l'appello avverso la decisione di primo grado qualificata come opposizione all'esecuzione.
art. 949, comma 1, c.c.
Evocato dal ricorrente a sostegno della diversa qualificazione della domanda, ma non ritenuto decisivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di dedotta ultrapetizione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato con riferimento ai requisiti di tipicità, chiarezza e non promiscuità dei motivi di ricorso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Richiamato per affermare la declaratoria di inammissibilità in presenza di ricorso non idoneo a scalfire un orientamento consolidato e la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
art. 54 D.L. n. 83/2012
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e la riduzione del sindacato sul vizio motivazionale al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio motivazionale.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria d'inammissibilità.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato incidentalmente in relazione alla funzione di filtro e alla delibazione dei ricorsi inconsistenti.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado qualifica la domanda in un certo modo e tale qualificazione non viene specificamente impugnata, sulla qualificazione si forma giudicato interno; il ricorso successivo deve colpire tale ratio decidendi, altrimenti è inidoneo a scalfire la decisione.
- L’impugnazione va proposta secondo le forme proprie della domanda come qualificata dal giudice, indipendentemente dalla qualificazione che le parti ritengano corretta; l’interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su questioni estranee e non rilevabili d’ufficio; non vi rientra la mera diversa qualificazione giuridica della domanda o l’adozione di argomentazioni di diritto differenti.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione o sia meramente di stile; non è sufficiente dedurre un semplice dissenso sulla soluzione adottata.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
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