Sentenza n. 1119/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 178/2019, confermato dalla sentenza del TAR Campania n. 2260/2021 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1504/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal TAR Salerno per euro 80.725,68, oltre interessi e spese, notificato in forma esecutiva unitamente alle sentenze intervenute nel giudizio di opposizione. Ha dedotto il mancato pagamento nonostante la diffida e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Comune di Scafati ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente nei confronti dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. La ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato, con interessi e rivalutazione, nonché la condanna al pagamento di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza. Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato e confermato all’esito del giudizio di opposizione con sentenza passata in giudicato, ha natura decisoria e portata sostanziale di sentenza ed è quindi suscettibile di ottemperanza. Il termine dilatorio di 120 giorni era decorso al momento della proposizione del ricorso. Il giudicato deve essere ricostruito considerando unitariamente il decreto ingiuntivo e le pronunce rese nel giudizio di opposizione, che costituisce prosecuzione del procedimento monitorio. Poiché nel giudizio di opposizione i giudici avevano espressamente respinto il difetto di legittimazione passiva del Comune, l’azione di ottemperanza è stata correttamente proposta anche nei suoi confronti. È stato quindi ordinato all’Agenzia e al Comune, in solido tra loro, di eseguire entro 90 giorni il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute. Per il caso di mancata o inesatta esecuzione è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Salerno, con termine di 60 giorni per provvedere dopo l’insediamento. È stata invece respinta la domanda risarcitoria, perché la proponibilità dell’azione ex art. 112, comma 3, c.p.a. non comporta automaticamente il risarcimento: occorre provare una condotta dolosa o colposa, un danno effettivo e concreto e il nesso causale diretto ed esclusivo. Tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti. Non è stata accolta neppure, allo stato, la domanda di penalità di mora, eventualmente riproponibile in caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste solidalmente a carico dei resistenti e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo e l’adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
La proponibilità dell’azione risarcitoria non implica il suo automatico accoglimento; il ricorrente deve provare dolo o colpa, danno effettivo e nesso causale.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio generale per la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo del giudice amministrativo, ritualmente notificato e non opposto oppure confermato con sentenza passata in giudicato, ha natura decisoria e portata sostanziale di sentenza ed è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un decreto ingiuntivo opposto, il giudicato deve essere ricostruito considerando congiuntamente il decreto e le sentenze rese nel giudizio di opposizione, poiché l’opposizione costituisce prosecuzione del procedimento monitorio e non giudizio autonomo.
- Quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice abbia espressamente riconosciuto la legittimazione passiva di un soggetto evocato dall’opponente, tale statuizione integra il giudicato e consente di proporre anche nei suoi confronti l’azione di ottemperanza, benché il decreto ingiuntivo originario lo avesse formalmente individuato quale obbligato esclusivamente un altro soggetto.
- L’azione risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione o violazione del giudicato richiede la prova della condotta dolosa o colposa dell’amministrazione, del danno effettivo e concreto e del nesso causale diretto ed esclusivo; la mera proponibilità dell’azione non comporta il riconoscimento automatico del danno.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi alla scadenza del termine senza integrale esecuzione.
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