Sentenza del 24/01/2019 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo tributario - notifica atto tributario a mezzo di agenzia privata -anteriormente all'entrata in vigore delle legge n. 124 del 2017 - notifica inesistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di un atto tributario effettuata, prima del 10 settembre 2017, tramite un’agenzia privata anziché tramite Poste Italiane S.p.A. La questione dipende dall’interpretazione dell’art. 1, comma 57, della legge n. 124 del 2017, che ha abrogato l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e consentito l’utilizzo di operatori postali privati per determinate notificazioni. La norma è stata ritenuta innovativa e non interpretativa, quindi priva di efficacia retroattiva.
La decisione
La notificazione eseguita anteriormente al 10 settembre 2017 tramite un’agenzia privata è stata qualificata come inesistente, poiché non effettuata da Poste Italiane S.p.A. e in assenza delle nuove licenze individuali richieste dalla disciplina successiva. L’inesistenza non è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio della controparte. Di conseguenza, la notificazione non produce validamente gli effetti processuali propri.
Norme richiamate
Art. 1, comma 57, legge n. 124 del 2017
Ha abrogato l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e ha consentito l’utilizzo di agenzie private per le notificazioni a mezzo posta a decorrere dal 10 settembre 2017.
La disposizione è innovativa, non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente. La possibilità di utilizzare operatori postali privati opera quindi solo dal 10 settembre 2017 e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali.
Art. 4, d.lgs. n. 261 del 1999
Disposizione abrogata dall’art. 1, comma 57, della legge n. 124 del 2017.
Prima dell’abrogazione, la notificazione a mezzo posta degli atti processuali tributari non poteva essere validamente affidata a un’agenzia privata in luogo di Poste Italiane S.p.A.
Massime di principio
- La validità di una notificazione postale deve essere valutata in base alla normativa vigente alla data in cui essa è stata eseguita.
- Una norma che introduce una nuova modalità di notificazione, se non è espressamente interpretativa, non sana né rende valide retroattivamente le notificazioni effettuate secondo modalità precedentemente non consentite.
- Per le notificazioni anteriori al 10 settembre 2017, l’utilizzo di un’agenzia postale privata in luogo di Poste Italiane S.p.A. comporta l’inesistenza della notificazione.
- L’inesistenza della notificazione, a differenza della nullità, non viene sanata dalla costituzione in giudizio della controparte.
- Per le notificazioni successive al 10 settembre 2017 occorre verificare non solo la data, ma anche che l’operatore privato disponga delle licenze individuali previste dalla disciplina applicabile.
Testo integrale
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