Cassazione Penale, Sentenza n. 29620/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Condello era stato condannato in primo grado per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per un esposto inoltrato al Ministero della Giustizia, al Consiglio Distrettuale di disciplina e al Consiglio Nazionale Forense, con cui denunciava la mancata comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei nominativi soggetti a perquisizione ex art.103 c.p.p. e l'oscuramento dell'oggetto di alcune pratiche di segreteria. In appello il Tribunale di Roma dichiarò estinto il reato per prescrizione confermando le statuizioni civili. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art.125, comma 3 c.p.p. perché la sentenza d'appello non ha valutato/menzionato la memoria difensiva telematica depositata il 13/04/2023; (ii) violazione dell'art.129, comma 2 e art.578 c.p.p. per mancato proscioglimento nel merito e per non avere il giudice dell'impugnazione deciso, anche solo ai fini civili, sulle censure difensive che dimostravano l'estraneità ad addebiti diffamatori (sostegno che le espressioni erano giudizi di valore e critica legittima e non affermazioni di fatto diffamatorie). Il ricorrente ha chiesto annullamento senza rinvio o, in subordine, rinvio al giudice competente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza del Tribunale senza rinvio, pronunciando che "il fatto non sussiste". La Corte ha ritenuto che l'esposto non conteneva gli elementi costitutivi della diffamazione: le affermazioni erano riconducibili a critica/giudizio di valore sorretta da riscontro fattuale (la mancata comunicazione dei nominativi, la presenza di pratiche di segreteria con oggetto non noto e le richieste di chiarimento al CNF) e le espressioni avevano contenuto e forma di continenza. La Corte ha inoltre censurato la motivazione dell'impugnata, ritenuta apparente rispetto alla verifica della veridicità dei fatti indicati dall'imputato. Conseguentemente sono state revocate le statuizioni civili e non sono state liquidate le spese richieste dalle parti civili. La Corte ha richiamato e applicato i principi consolidati sulla distinzione tra fatto e giudizio di valore, nonché la giurisprudenza di Sezioni Unite secondo cui, nel giudizio d'appello con estinzione per prescrizione e con statuizioni civili, il giudice può e deve valutare la res iudicanda e, se del caso, pronunciare assoluzione nel merito.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato per l'obbligo del giudice di valutare le memorie difensive: la mancata menzione della memoria telematica è censurata come vizio di motivazione/omissione valutativa.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di proscioglimento che il giudice dell'impugnazione deve considerare. La Corte ha rilevato che la sentenza d'appello si è limitata a dichiarare la prescrizione senza adeguata valutazione delle cause di proscioglimento e della consistenza fattuale delle censure difensive.
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del giudice d'appello, in caso di estinzione del reato ma in presenza di statuizioni civili, di conoscere la res iudicanda anche ai fini civili; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e ha applicato il principio che il giudice può assolvere nel merito anche se il reato è estinto per prescrizione, valutando la prova secondo criteri penalistici.
art. 595 cod. pen.
Fattispecie di diffamazione contestata: la Corte ha ricostruito che non sono emersi gli elementi della fattispecie (affermazioni di fatto false e offensività), trattandosi di critiche sorrette da riscontri fattuali.
art. 103 cod. proc. pen.
Norma processual-penalistica relativa alle perquisizioni e alla comunicazione dei nominativi; il fatto che i nominativi non fossero stati riferiti al Consiglio è stato ritenuto un dato oggettivo che giustificava le osservazioni del ricorrente.
art. 27 Cost. e art. 6 CEDU; artt. 48 e 53 Carta di Nizza
Richiamati in relazione ai principi di tutela della libertà di espressione e al bilanciamento tra diritto di critica e tutela della reputazione; hanno supportato la possibilità di assoluzione nel merito anche in sede di giudizio d'appello con estinzione per prescrizione.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 35490/2009 Tettamanti; Sez.4 Ord. n. 30386/2023; Sez.5 n. 2473/2019 e altre)
Richiamate per i principi secondo cui il giudice di legittimità valuta la materialità e l'offensività della condotta, e per l'indicazione che il giudice d'appello deve vagliare la res iudicanda e può assolvere nel merito nonostante la prescrizione.
Massime di principio
- In materia di diffamazione, va sempre distinta la dichiarazione di fatto (che deve essere verificata nella sua veridicità) dal giudizio di valore/critica: i giudizi di valore sono tutelati salvo che non manchino riscontri fattuali sufficienti.
- Se in appello si verifica l'estinzione del reato per prescrizione ma sono presenti statuizioni civili, il giudice dell'impugnazione deve esaminare la res iudicanda: può valutare la prova e, se del caso, pronunciare l'assoluzione nel merito (con conseguente revoca delle statuizioni civili).
- La mancata considerazione o motivazione rispetto a memorie difensive depositate (art.125 c.p.p.) è vizio rilevante e può giustificare annullamento se la memoria conteneva elementi idonei a influenzare l'esito.
- Quando l'esposto contiene richieste di verifica, ispettive o critiche fondate su fatti accertabili (es. omissione di comunicazioni, quesiti posti al CNF), tali elementi fattuali possono giustificare la critica e impedire la qualificazione automatica della comunicazione come diffamatoria.
- Difesa pratica: conservare e documentare il deposito telematico di memorie e produrre argomentazioni chiare sulla distinzione tra fatto e giudizio di valore; sollecitare che il giudice illustri perché ritiene insussistenti i riscontri fattuali quando dichiara diffamazione o non procede per proscioglimento.
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