Cassazione Penale, Sentenza n. 27125/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto e per equivalente, di €17.642,82 ritenuti profitto del reato di truffa aggravata (connessi a ipotesi di associazione per delinquere e falso ideologico). Il motivo principale era la violazione della legge processuale (artt. 125 e 321, comma 2, c.p.p.) per omessa o apparente motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, in base al principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Ellade". Con motivi nuovi il ricorrente contestava anche la violazione della legge penale e processuale (art. 240 c.p. e 322 c.p.p.), denunciando irregolarità nella duplicazione del vincolo ablativo e la violazione del principio di proporzionalità per il sequestro esteso a tutti i conti correnti oltre il presumibile profitto del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti. Sul merito della motivazione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato una motivazione sintetica ma sufficiente in ordine al periculum in mora (rischio che l'indagato si disfacesse del profitto o lo utilizzasse per altri reati), pertanto non sussisteva carenza motivazionale rilevante ai fini dell'art. 325 c.p.p.. Il motivo nuovo relativo alla proporzionalità e alla duplicazione del vincolo ablativo è stato invece dichiarato inammissibile perché introduceva questioni nuove non dedotte nel ricorso principale e che la difesa avrebbe dovuto proporre nei termini procedurali (i sequestri erano stati eseguiti il 22/11/2022). Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 (come equitativamente fissato).
Norme richiamate
art. 321, comma 2, c.p.p.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione anche del periculum in mora; la Corte ha ritenuto che tale motivazione, seppure sintetica, fosse presente nel provvedimento impugnato
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto non sussistere omissione o motivazione meramente apparente sul punto rilevante
art. 240 c.p.
Norma sulla confisca del profitto del reato; il ricorrente aveva censurato l'operatività del vincolo ablativo e la misura del sequestro rispetto al presunto profitto
art. 322 c.p.p.
Norma processuale sul sequestro e misure cautelari reali; la censura del ricorrente mirava a far valere presunte violazioni procedurali e del principio di proporzionalità, ma tali questioni sono state dichiarate come nuovo motivo non ammissibile
art. 325, comma 1, c.p.p.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze del riesame a violazioni di legge consistenti nella mancanza assoluta o nella motivazione meramente apparente; la Corte l'ha applicata per valutare l'impugnazione
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e una somma alla cassa delle ammende
Giurisprudenza - Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 ("Ellade")
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021
Principio richiamato dal ricorrente: il giudice deve motivare il periculum in mora anche per il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte ha riconosciuto l'obbligo di motivazione ma ha ritenuto adeguata la motivazione resa nel caso di specie
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in tema di ordinanze del riesame su misure cautelari reali, può sindacare soltanto la violazione di legge consistente nella totale omissione della motivazione o nella motivazione meramente apparente; censure di merito non sono generalmente ammissibili in cassazione
- Il periculum in mora deve essere esplicitamente motivato anche quando si dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (principio Ellade): la motivazione può essere sintetica ma deve rendere comprensibili le ragioni del rischio di dispersione prima della sentenza definitiva
- Motivi nuovi introducenti profili non dedotti nel ricorso principale sono inammissibili: le deduzioni che incidono su parti del provvedimento non oggetto dell'impugnazione originaria devono essere proposte nel termine utile e non possono essere sopravvenute in cassazione
- Contestazioni sulla proporzionalità, sull'estensione del sequestro e sulla duplicazione del vincolo ablativo sono rilevanti ma devono essere tempestivamente dedotte nel grado di impugnazione competente; se omesse, rischiano di essere escluse per inammissibilità
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende), quindi la valutazione preventiva dell'ammissibilità dei motivi è essenziale prima di proporre il ricorso
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