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Circolare

Circolare numero 157 del 25-10-2017

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e UNIONE PENSIONATI (UNI.PE.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione, il 24 luglio 2017, della convenzione con l’Associazione sindacale UNIONE PENSIONATI (UNI.PE.) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. Sono riepilogati i soggetti che possono rilasciare delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le clausole di esonero da responsabilità, oltre alle istruzioni contabili e ai conti da utilizzare.

Convenzione INPS con UNIONE PENSIONATI (UNI.PE.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS con UNIONE PENSIONATI (UNI.PE.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta con l’Associazione sindacale UNIONE PENSIONATI (UNI.PE.) per la riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta sulle pensioni. Vengono riepilogate durata, ambito soggettivo, modalità operative della delega, disciplina della revoca, misura del contributo, aspetti finanziari e istruzioni contabili.

Durata della convenzione

La convenzione risulta sottoscritta il 24 luglio 2017 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta della quota associativa. Sono compresi:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, che deve riportare la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo va sottoscritto dal titolare della pensione e deve contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono inviati all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la trasmissione della domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare la delega in formato digitale, conservando sempre l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.

Quando perviene una nuova delega riferita a una prestazione già gravata da altra delega, la nuova opera solo se preceduta dalla revoca della delega esistente. La revoca deve indicare l’Organizzazione revocata e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e responsabilità

Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono quelli fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017 e, per la convenzione in esame, risultano pari a:

  • 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale;
  • 0,04 euro per la gestione delega.

La circolare precisa che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle relative vicende.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative a rapporti tra associati e associazione, previa presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS BM.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25637, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27637, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11637, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento.

I conti GPA25637 e GPA27637 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041, movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione con UNI.PE. è stata sottoscritta il 24 luglio 2017, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, ed ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi pensionati e titolari di assegno sociale, perché la norma riguarda solo prestazioni pensionistiche derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, contenere l’indicazione della misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03, ed essere sottoscritta dal pensionato con indicazione degli estremi di un documento di identità valido. La delega presentata insieme alla domanda di pensione decorre dalla data di decorrenza della pensione; se rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione o, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata. L’Organizzazione deve trasmettere i dati all’INPS in via telematica, secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, e inviare la delega in formato digitale conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, che viene elaborata nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non oltre il doppio dello stesso; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, costi ed esonero di responsabilità

I rapporti finanziari e gli adempimenti sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con gestione a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono pari a 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,04 euro per la gestione delega. L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato e viene esonerato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, per perdita dei requisiti o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS attribuito alla convenzione è BM. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25637 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27637 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti, entrambi movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È istituito anche il conto GPA11637 per rilevare il debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento; gli accrediti al sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

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