Circolare numero 154 del 25-10-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore del nuovo Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada e del relativo Protocollo aggiuntivo e Accordo amministrativo, con sostituzione della previgente convenzione del 1978, salvo i rapporti con il Québec fino a specifica intesa. Vengono riepilogate le principali novità su legislazione applicabile, distacchi, totalizzazione dei periodi, prestazioni pensionistiche, integrazione al minimo, prestazioni familiari, tubercolosi e procedure amministrative. Sono inoltre indicati i formulari aggiornati, gli organismi di collegamento, le modalità di presentazione delle domande e le regole transitorie per le domande già definite o pendenti al 1° ottobre 2017.
Nuovo Accordo di sicurezza sociale Italia-Canada dal 1° ottobre 2017
Nuovo Accordo di sicurezza sociale Italia-Canada dal 1° ottobre 2017
La circolare dà conto dell’entrata in vigore del nuovo Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada, del relativo Protocollo aggiuntivo e dell’Accordo amministrativo di attuazione. Il nuovo impianto sostituisce il precedente accordo del 1978, salvo quanto continua ad applicarsi nei rapporti con il Québec fino a una specifica intesa.
Ambito di applicazione
L’Accordo si applica, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti. Sul versante italiano, il campo di applicazione comprende:
- assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata;
- regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, se riferiti a prestazioni o rischi coperti dalla normativa IVS;
- gestione ex Enpals;
- assicurazione contro la tubercolosi;
- prestazioni familiari ai titolari di pensione.
Per il Canada, l’Accordo riguarda l’Old Age Security Act e il Canada Pension Plan (CPP).
Definizioni e criteri generali
La circolare chiarisce alcune nozioni ritenute problematiche nel precedente accordo, in particolare quella di "periodo accreditabile". Per l’Italia esso corrisponde a periodi di contribuzione o assimilati, effettivi o figurativi; per il Canada indica periodi di residenza utili al diritto a prestazione e/o periodi rilevanti per la pensione di invalidità del CPP.
Viene inoltre precisato che il concetto di pubblico impiego non rileva ai fini della totalizzazione per il diritto alle prestazioni, ma solo per la legislazione applicabile e la deroga al principio di territorialità.
Parità di trattamento ed esportabilità delle prestazioni
L’articolo 4 sancisce la parità di trattamento: chi è o è stato soggetto alla legislazione di una Parte gode, nell’altra Parte, degli stessi diritti e obblighi previsti per i cittadini di quest’ultima.
L’articolo 5 riconosce l’esportabilità delle prestazioni: le prestazioni maturate in uno dei due Stati o in base all’Accordo restano pagabili anche se il beneficiario risiede nell’altro Stato. Le prestazioni riconosciute a persone soggette alla legislazione di entrambe le Parti, e ai rispettivi familiari o superstiti, sono erogabili anche se residenti in uno Stato terzo.
Legislazione applicabile, territorialità e distacchi
La disciplina conferma il principio di territorialità e unicità della legislazione applicabile:
- il lavoratore dipendente che svolge attività nel territorio di una Parte è soggetto alla sola legislazione di tale Parte;
- il lavoratore autonomo che svolge attività in entrambi gli Stati è soggetto alla legislazione della Parte in cui risiede.
Ai fini della residenza, conta la dimora permanente; se la dimora esiste in entrambe le Parti, si guarda al centro principale degli interessi.
Per i distacchi, il lavoratore inviato temporaneamente in Canada o in Italia resta soggetto alla legislazione dello Stato di invio per un massimo di 24 mesi. Il nuovo Accordo introduce la possibilità di proroga oltre i 24 mesi, su richiesta del datore di lavoro e del lavoratore, autorizzata dalle Autorità competenti. In via transitoria, i periodi di distacco autorizzati secondo il vecchio accordo e quelli successivi al 1° ottobre 2017 si computano congiuntamente ai fini del limite massimo di 24 mesi di distacco ininterrotto.
Personale su piattaforme continentali, naviganti e pubblici dipendenti
Le regole sul distacco si applicano anche a chi è inviato su installazioni situate sulla piattaforma continentale di una Parte per attività di esplorazione o sfruttamento. L’installazione è considerata come situata nel territorio della Parte cui appartiene la piattaforma.
Per i membri dell’equipaggio delle navi, vale la legislazione italiana se la nave batte bandiera italiana, altrimenti quella canadese. Per il personale navigante di compagnie aeree internazionali, si applica la legislazione della Parte in cui la compagnia ha sede legale, salvo che il personale abbia residenza permanente nell’altra Parte, nel qual caso si applica la legislazione di quest’ultima.
Per i pubblici dipendenti:
- il personale inviato per ragioni di servizio resta soggetto alla legislazione dell’Amministrazione di appartenenza;
- se una persona residente è assunta localmente da una pubblica amministrazione dell’altra Parte, si applica in linea generale la legge dello Stato di occupazione;
- se il lavoratore è cittadino della Parte della pubblica amministrazione, può optare per la legislazione di tale Parte entro tre mesi dall’inizio del rapporto o, per chi era già in servizio al 1° ottobre 2017, entro tre mesi da tale data.
Se si opta per la legislazione italiana, l’opzione deve essere comunicata per iscritto alla sede INPS competente e deve contenere dati anagrafici, cittadinanza, indirizzo, data di inizio dell’attività, indicazione della pubblica amministrazione, manifestazione univoca di volontà, data e firma. Dopo le verifiche, la sede rilascia il certificato di copertura assicurativa IT/CAN/4 e informa l’istituzione canadese.
Formulario e periodi di residenza
Sono aggiornati i formulari in materia di legislazione applicabile e distacchi, in particolare IT/CAN/4 e IT/CAN/5.
L’Accordo disciplina anche i periodi di residenza: se una persona è soggetta al CPP o a un regime pensionistico provinciale canadese durante un periodo di residenza in Italia, quel periodo è considerato residenza in Canada; viceversa, se è soggetta alla legislazione italiana durante la residenza in Canada, quel periodo non vale come residenza canadese. La regola si estende ai familiari conviventi, purché non soggetti alla legislazione locale per lavoro subordinato o autonomo.
Totalizzazione dei periodi e pensioni
L’articolo 13 prevede la totalizzazione dei periodi accreditabili quando il diritto alla prestazione non sia perfezionato con i soli periodi maturati nello Stato che eroga la pensione. I periodi dell’altra Parte vengono presi in considerazione solo se non si sovrappongono.
La circolare evidenzia che:
- ai fini della legislazione italiana, un anno solare canadese equivale a 52 settimane;
- la totalizzazione si estende anche alle pensioni di invalidità e morte del CPP;
- dal 1° ottobre 2017, in attesa dell’intesa con il Québec, la totalizzazione multipla si applica ai soggetti con periodi in Italia, Canada e Québec.
Lo scambio istruttorio avviene mediante i formulari aggiornati CAN/IT 1, IT/CAN 1, IT/CAN 3 e IT/CAN 1 (DI), con relative istruzioni in inglese e guida in italiano.
Prestazioni italiane: calcolo, regime speciale e prosecuzione volontaria
Se il diritto alla prestazione italiana è maturato con i soli periodi italiani, la pensione è liquidata in regime nazionale. Se il diritto sorge solo grazie alla totalizzazione con periodi canadesi, la pensione è liquidata in regime internazionale, con calcolo pro-rata.
Per i regimi speciali, se una prestazione richiede periodi in una determinata professione o regime, si totalizzano solo periodi equivalenti dell’altra Parte o, in mancanza, periodi della stessa professione o occupazione. Se non basta a maturare il diritto nel regime speciale, i periodi valgono per il regime generale.
Per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana, il nuovo Accordo consente di totalizzare sia i periodi di contribuzione da lavoro effettivo sia quelli di residenza maturati in Canada, purché non sovrapposti a periodi di contribuzione italiana. Il precedente limite, che consentiva di considerare solo la contribuzione al CPP, viene superato.
Integrazione al trattamento minimo
L’articolo 19, paragrafo 5, introduce una clausola di salvaguardia rilevante: la pensione italiana in pro-rata spettante a un pensionato residente in Italia, eventualmente sommata a una prestazione canadese, va integrata sino al trattamento minimo italiano se non lo raggiunge e se sussistono i requisiti reddituali. La circolare precisa che, per le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 2017, l’integrazione al minimo deve essere riconosciuta indipendentemente dalla contribuzione maturata con effettiva attività lavorativa richiesta dalla normativa nazionale.
Prestazioni familiari
Il titolare di pensione italiana di vecchiaia, invalidità o superstiti può ottenere le prestazioni familiari italiane per familiari residenti in Canada o in Italia, a condizione di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legislazione italiana. Le prestazioni richiamate sono l’Assegno al nucleo familiare e gli Assegni familiari.
Le prestazioni spettano anche quando i familiari del pensionato residente in Canada percepiscono trattamenti di famiglia previsti dal CPP; non spettano invece se i familiari ricevono benefici diversi, come vantaggi fiscali.
L’accertamento avviene tramite il formulario CAN/IT 1, integrato con dati più dettagliati sulla situazione familiare e sui redditi del nucleo.
Prestazioni economiche per tubercolosi
Per le prestazioni economiche antitubercolari italiane, se il requisito di almeno un anno di contribuzione nell’intera vita lavorativa non è raggiunto con i soli periodi italiani, possono essere totalizzati i periodi canadesi non coincidenti. La totalizzazione è possibile solo se la persona è o è stata assicurata nello Stato che eroga la prestazione al momento dell’evento tubercolosi.
I requisiti e le modalità di calcolo restano quelli della legislazione dello Stato erogatore, quindi per l’Italia si applicano le regole nazionali. Le spese per la certificazione sanitaria sono a carico del richiedente. Per le richieste e lo scambio di informazioni è previsto il formulario CAN-IT/TBC.
Procedura amministrativa, organismi di collegamento e accertamenti sanitari
L’Accordo amministrativo designa gli organismi di collegamento:
- per l’Italia, l’INPS;
- per il Canada, International Operations, Service Canada, Department of Employment and Social Development, salvo le materie degli articoli 6-11 e della Sezione 4 dell’Accordo amministrativo, attribuite al Legislative Policy Directorate della Canada Revenue Agency.
Per l’Italia, la Sezione 3 distingue anche la competenza dell’INPGI per le prestazioni dei giornalisti.
Le Autorità e le Istituzioni si scambiano informazioni e assistenza reciproca gratuitamente. Se gli accertamenti medici sono eseguiti su richiesta dell’altra Parte, le spese sono a carico della Parte richiedente. L’Accordo amministrativo prevede che l’organismo del luogo di residenza anticipi le spese e ne chieda il rimborso con distinta annuale; il rimborso va effettuato entro sei mesi dalla ricezione della distinta.
Domande, ricorsi, lingue e valuta
Le domande, notifiche o ricorsi presentati all’Istituzione dell’altra Parte entro il termine previsto sono considerati tempestivi anche ai fini della legislazione della Parte competente. Se l’interessato lo richiede, una domanda presentata ai sensi della legislazione di una Parte si considera presentata anche ai sensi dell’altra. L’Istituzione che riceve l’atto lo trasmette senza indugio all’altra Parte.
I residenti in Italia presentano la domanda di pensione canadese tramite web, patronati o Contact Center, con successivo invio della documentazione cartacea entro 15 giorni alla sede competente per residenza, che la inoltra al Service Canada di Edmonton. Per quesiti complessi è indicato anche l’International Liaison Team di Ottawa-Gatineau.
Le domande dei residenti in Canada e nel Québec sono trattate dai Poli specializzati dell’Aquila e di Campobasso (Isernia dal 1° gennaio 2018). Le comunicazioni possono avvenire in italiano, inglese o francese e gli atti non possono essere respinti se redatti nella lingua ufficiale dell’altra Parte. I pagamenti avvengono nella valuta dello Stato debitore, con effetto liberatorio e senza spese amministrative per il beneficiario.
Disposizioni transitorie e finali
Le domande già definite al 1° ottobre 2017 possono essere riesaminate su istanza dell’interessato. Se la domanda di riesame è presentata entro due anni da quella data, la decorrenza può essere fissata dal 1° ottobre 2017; oltre tale termine, decorre dalla domanda, salvo decadenza o prescrizione.
Per le domande in corso di definizione al 1° ottobre 2017, nonché per quelle presentate successivamente ma con decorrenza anteriore, va effettuata una doppia liquidazione:
- per il periodo fino al 1° ottobre 2017, secondo il vecchio accordo;
- per il periodo successivo, secondo il nuovo accordo.
L’Accordo ha durata indeterminata; in caso di denuncia restano salvi i diritti acquisiti e quelli in corso di acquisizione relativi a periodi anteriori alla data di efficacia della denuncia. Le Strutture territoriali devono utilizzare le procedure e i formulari già in uso, opportunamente aggiornati per recepire le nuove disposizioni.
Punti principali
Entrata in vigore e sostituzione del precedente accordo
Dal 1° ottobre 2017 è in vigore il nuovo Accordo Italia-Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995, insieme al Protocollo aggiuntivo del 22 maggio 2003 e all’Accordo amministrativo del 18 maggio 2017. Questi strumenti sostituiscono il precedente accordo ratificato con legge 21 dicembre 1978, n. 869. Per il Québec, fino a una specifica intesa, continua ad applicarsi il precedente regime convenzionale.
Novità principali del nuovo accordo
Il nuovo testo amplia la disciplina dei distacchi, consentendo la proroga oltre i 24 mesi, riduce a 52 settimane il requisito minimo per la totalizzazione, introduce la totalizzazione multipla con periodi di Stati terzi convenzionati, estende la tutela alle pensioni di invalidità e morte del CPP e riconosce la clausola di salvaguardia per l’integrazione al trattamento minimo in Italia. Inoltre, l’ambito soggettivo è esteso anche agli iscritti alla gestione separata.
Ambito di applicazione personale e materiale
L’accordo si applica, indipendentemente dalla cittadinanza, a chi è o è stato soggetto alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai familiari e superstiti. Per l’Italia riguarda l’assicurazione generale obbligatoria IVS, le gestioni speciali degli autonomi, la gestione separata, i regimi speciali, le gestioni ex Enpals, l’assicurazione contro la tubercolosi e le prestazioni familiari ai titolari di pensione. Per il Canada riguarda l’Old Age Security Act e il Canada Pension Plan.
Legislazione applicabile e distacchi
Vale il principio della territorialità: il lavoratore dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato in cui lavora; il lavoratore autonomo che opera in entrambi gli Stati è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza, determinata dalla dimora permanente o, in caso di doppia dimora, dal centro principale degli interessi. Il distacco resta soggetto alla legislazione dello Stato di invio per massimo 24 mesi, con possibile proroga autorizzata dalle Autorità competenti. I periodi di distacco maturati sotto il vecchio e il nuovo accordo si sommano ai fini del limite complessivo di 24 mesi ininterrotti.
Pubblici dipendenti, opzione e formulari
Il personale pubblico inviato per servizio resta soggetto alla legislazione dell’Amministrazione di appartenenza; se invece una persona residente è assunta localmente da una pubblica amministrazione dell’altra Parte, si applica la legge dello Stato di occupazione, salvo opzione per la legge della Parte di cui la pubblica amministrazione è espressione, se il lavoratore è cittadino di tale Parte. L’opzione va esercitata entro tre mesi dall’inizio del rapporto o dall’entrata in vigore dell’accordo per i già in servizio. Sono aggiornati i formulari IT/CAN/4 e IT/CAN/5 per distacco e proroga.
Totalizzazione dei periodi e prestazioni pensionistiche
Quando il diritto a pensione non si perfeziona con i soli periodi nazionali, si totalizzano i periodi assicurativi dell’altra Parte, purché non sovrapposti. Un anno di contribuzione canadese corrisponde a 52 settimane. La totalizzazione si estende anche alle pensioni di invalidità e morte del CPP e, dal 1° ottobre 2017, ai soggetti con periodi in Italia, Canada e Québec si applica la totalizzazione multipla in attesa dell’intesa con il Québec.
Calcolo delle prestazioni italiane e pro-rata
Se il diritto alla prestazione italiana è maturato con i soli periodi italiani, la pensione è liquidata in regime nazionale. Se invece il diritto sorge solo grazie alla totalizzazione con periodi canadesi, la pensione è liquidata in regime internazionale secondo il metodo pro-rata. Per i periodi in professioni soggette a regimi speciali, si totalizzano solo periodi equivalenti o della stessa professione/occupazione; se insufficienti, essi valgono per il regime generale.
Integrazione al trattamento minimo
L’articolo 19, paragrafo 5, prevede che la pensione italiana in pro-rata spettante a un residente in Italia, eventualmente sommata a una prestazione canadese, sia integrata al trattamento minimo se non lo raggiunge, purché sussistano i requisiti reddituali. Si tratta di una previsione innovativa rispetto al precedente accordo, applicabile alle pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
Prestazioni familiari per pensionati
Il titolare di pensione italiana di vecchiaia, invalidità o superstiti può richiedere le prestazioni familiari italiane per familiari residenti in Canada o in Italia, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana. Sono richiamati l’Assegno al nucleo familiare e gli Assegni familiari. Le prestazioni spettano anche se i familiari del pensionato residente in Canada ricevono trattamenti di famiglia del CPP, ma non se percepiscono benefici diversi, come vantaggi fiscali. Il controllo avviene tramite il formulario CAN/IT 1 aggiornato.
Tubercolosi e certificazioni sanitarie
Per le prestazioni economiche antitubercolari italiane, se non è soddisfatto il requisito di almeno un anno di contribuzione, possono essere totalizzati i periodi canadesi non sovrapposti, purché la persona sia o sia stata assicurata nello Stato che eroga la prestazione al momento dell’evento. I requisiti e il calcolo restano quelli della legislazione italiana. Le spese per la certificazione sanitaria sono a carico del richiedente e il relativo scambio informativo avviene con il formulario CAN-IT/TBC.
Procedure amministrative, organismi di collegamento e domande
Gli organismi di collegamento sono INPS per l’Italia e, per il Canada, Service Canada - International Operations, salvo gli articoli 6-11 e la sezione 4 dell’Accordo amministrativo, di competenza della Canada Revenue Agency. Lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca sono gratuiti. Gli accertamenti sanitari sono a carico della Parte che li richiede, con rimborso entro sei mesi dalla distinta annuale. Le domande e i ricorsi presentati presso l’Istituzione dell’altra Parte sono ricevibili se presentati entro i termini previsti e valgono come presentati anche presso l’Istituzione competente. Le domande di pensione dei residenti in Italia si presentano tramite web, patronati o Contact Center, con successivo invio della documentazione cartacea entro 15 giorni alla sede competente.
Intese con il Québec, transitorio e formulari
Fino a una nuova intesa con il Québec continua ad applicarsi il precedente accordo con quella Provincia. Le domande di pensione già definite al 1° ottobre 2017 possono essere riesaminate su domanda; se il riesame è chiesto entro due anni, la decorrenza può partire dal 1° ottobre 2017, altrimenti dalla domanda. Per le domande in corso di definizione o presentate dopo il 1° ottobre 2017 ma con decorrenza anteriore, si procede a doppia liquidazione per distinguere i periodi ante e post entrata in vigore. Sono richiamati e aggiornati tutti i formulari allegati per pensioni, distacchi e tubercolosi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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