Circolare numero 155 del 25-10-2017
Premessa Nuovo criterio di perequazione automatica (articolo 3, comma 4-quater primo periodo) Ulteriore clausola di “salvaguardia” (articolo 3, comma 4- quater, secondo periodo)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del terrorismo, ai superstiti e ai familiari aventi diritto, a seguito dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017. Dal 1° gennaio 2018 viene sostituita la precedente "clausola oro" con un adeguamento annuale parametrato alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con un limite massimo dell’1,25% e con applicazione delle fasce previste dall’art. 69 della legge n. 388/2000 quando l’indice ISTAT sia inferiore. La circolare precisa anche che non devono essere effettuati ulteriori conguagli per il periodo fino a dicembre 2017 e che le perequazioni non sono soggette a imposizione fiscale.
Adeguamento annuale dei trattamenti pensionistici per vittime del terrorismo dal 1° gennaio 2018
Adeguamento dei trattamenti pensionistici per vittime del terrorismo
La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, che modifica dal 1° gennaio 2018 il criterio di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del terrorismo, ai loro superstiti e ai familiari aventi diritto. Il nuovo assetto sostituisce la precedente disciplina della cosiddetta "clausola oro" prevista dalla legge n. 206/2004.
Ambito soggettivo di applicazione
Il nuovo criterio si applica ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai superstiti e ai familiari indicati dall’art. 3 della legge n. 206/2004. La circolare richiama anche i soggetti cui si riferisce la l. n. 296/2006, comma 795, che ha esteso l’accredito figurativo anche ai superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, e, in mancanza, ai genitori, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro del dante causa.
Nuovo criterio di rivalutazione automatica
Dal 1° gennaio 2018 la rivalutazione annuale è pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare precisa che tale criterio sostituisce integralmente quello previsto dall’art. 7 della legge n. 206/2004 e che l’adeguamento deve essere effettuato con le modalità ordinarie utilizzate per il rinnovo delle pensioni.
Limite massimo e meccanismo di salvaguardia
Il comma 4-quater introduce inoltre un incremento annuale massimo dell’1,25% calcolato sull’ammontare del trattamento dell’anno precedente. La disposizione opera come clausola di salvaguardia e si coordina con la variazione ISTAT secondo una logica alternativa o integrativa: se l’incremento derivante dall’indice ISTAT è superiore, prevale quest’ultimo; se è inferiore, opera il meccanismo previsto dall’art. 69 della legge n. 388/2000, entro il limite massimo dell’1,25%.
Applicazione per fasce di importo
La rivalutazione, quando applicata secondo il meccanismo dell’art. 69 della legge n. 388/2000, deve essere calcolata sul singolo trattamento pensionistico e non sull’ammontare complessivo dei trattamenti percepiti. Le misure indicate sono le seguenti:
- 100% dell’1,25% per i trattamenti fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- 90% dell’1,25% per i trattamenti compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- 75% dell’1,25% per i trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
La circolare precisa che, qualora il calcolo secondo questo sistema produca un importo inferiore rispetto alla rivalutazione derivante dalla variazione ISTAT, deve essere applicata quest’ultima.
Decorrenza, cessazione della vecchia disciplina e conguagli
Dal 1° gennaio 2018 non trova più applicazione la disciplina dell’art. 7 della legge n. 206/2004. Gli importi dei trattamenti pensionistici devono quindi essere adeguati sulla base dei rilevamenti ISTAT, secondo le procedure già in uso per il rinnovo delle pensioni. Per i trattamenti già erogati e in corso di erogazione fino a dicembre 2017 restano ferme le disposizioni già applicate, senza effettuare ulteriori conguagli.
Trattamento fiscale
La circolare ricorda infine che i trattamenti pensionistici in esame sono esenti da imposizione fiscale. Di conseguenza, sulle perequazioni riconosciute non devono essere calcolati oneri fiscali.
Punti principali
Oggetto della modifica normativa
La legge n. 96/2017, di conversione del d.l. n. 50/2017, ha introdotto all’art. 3, comma 4-quater, un nuovo criterio di rivalutazione dei trattamenti pensionistici erogati a vittime di atti di terrorismo e stragi della stessa matrice, dei loro superstiti e dei familiari previsti dalla legge n. 206/2004, con decorrenza 1° gennaio 2018.
Nuovo criterio di rivalutazione automatica
Dal 1° gennaio 2018 la rivalutazione annuale dei trattamenti diretti è pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sostituendo la precedente disciplina prevista dall’art. 7 della legge n. 206/2004.
Clausola di salvaguardia e limite dell’1,25%
Il secondo periodo del comma 4-quater prevede comunque un incremento annuale massimo dell’1,25% calcolato sull’ammontare del trattamento dell’anno precedente. Tale incremento opera secondo l’articolazione dell’art. 69 della legge n. 388/2000 e può essere compreso nella variazione ISTAT se inferiore, oppure risultare alternativo se superiore.
Applicazione per fasce di importo
Se la variazione ISTAT è inferiore all’1,25%, la rivalutazione si applica in misura graduale secondo le fasce dell’art. 69 della legge n. 388/2000: 100% dell’1,25% fino a tre volte il trattamento minimo INPS; 90% dell’1,25% tra tre e cinque volte il minimo; 75% dell’1,25% oltre cinque volte il minimo. Se il calcolo secondo tale meccanismo produce un importo inferiore all’incremento derivante dall’indice ISTAT, prevale quest’ultimo.
Decorrenza e cessazione della disciplina precedente
Dal 1° gennaio 2018 cessa di applicarsi l’art. 7 della legge n. 206/2004. Gli importi dei trattamenti devono essere adeguati sulla base dei rilevamenti ISTAT, secondo le ordinarie modalità di rinnovo delle pensioni.
Trattamenti interessati
La circolare estende il nuovo criterio ai trattamenti diretti dei pensionati vittime del terrorismo, ai superstiti e ai familiari indicati dalla normativa richiamata, compresi i soggetti richiamati dalla l. n. 296/2006, comma 795, in relazione all’accredito figurativo.
Aspetti applicativi e fiscali
Restano ferme le disposizioni già applicate ai trattamenti in pagamento fino a dicembre 2017, senza ulteriori conguagli. Le pensioni interessate sono esenti da imposizione fiscale, per cui sulle perequazioni non devono essere calcolati oneri fiscali.
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