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Circolare

Circolare numero 151 del 24-10-2017

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.T.E.S.C.) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2017 tra INPS e F.I.T.E.S.C. per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di delega, revoca e contestazione, le percentuali di contribuzione, i flussi di pagamento all’associazione, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e la durata della convenzione. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con l’indicazione dei conti da utilizzare.

Convenzione INPS-F.I.T.E.S.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-F.I.T.E.S.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2017 tra INPS e Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.T.E.S.C.), stipulata secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 128 del 30 luglio 2014. L’obiettivo è disciplinare la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee, nonché gli adempimenti operativi e contabili connessi.

Soggetti interessati e prestazioni su cui operano le trattenute

La facoltà di versare i contributi associativi mediante trattenuta riguarda i beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta avviene sulle prestazioni indicate e il relativo contributo è destinato all’associazione di riferimento, identificata dal codice 1013.

Delega, documentazione e modalità di autorizzazione

L’autorizzazione alla trattenuta richiede la trasmissione all’INPS di una specifica delega, redatta sul modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • accompagnata da copia del documento d’identità.

Per i trattamenti di integrazione salariale erogati con pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati relativi alle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, della medesima legge.

Revoca, contestazioni e pluralità di deleghe

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’Istituto.

Se l’INPS riceve direttamente la revoca dall’associato, provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’associazione revocata. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’Istituto interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’associazione deve restituire le somme indebitamente ricevute.

Se viene presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’associazione.

Le percentuali comunicate da F.I.T.E.S.C. sono le seguenti:

  • 1,5% per NASpI;
  • 1,5% per ASDI;
  • 1,5% per DIS-COLL;
  • 1,5% su CIG;
  • 1,5% sui restanti trattamenti, compresi trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle trattenute, servizi on line e costi

L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:

  • delle spese di cui all’art. 8 della convenzione;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Attraverso i servizi on line, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’associazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
  • le fatture relative al costo del servizio;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Il costo del servizio è fissato in 0,45 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione da parte dell’Istituto; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e clausole di tutela dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra associato e organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, la stessa deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo e poteri di sospensione o recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico se sorgono contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • a seguito della perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione;
  • quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla F.I.T.E.S.C. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25652, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35652, per l’accreditamento alla F.I.T.E.S.C. dei contributi associativi;
  • GPA11652, per la rilevazione del debito verso la F.I.T.E.S.C.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’associazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25652, GPA35652 e GPA11652.

Punti principali

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

Possono versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di delega e requisiti formali

L’autorizzazione alla trattenuta avviene con apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo F.I.T.E.S.C. è 1013.

Gestione delle deleghe nel pagamento diretto CIG

Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, con gli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge 223/1991. Deleghe, revoche e nuove deleghe devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro.

Revoca, contestazioni e delega concorrente

La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali. Se la revoca è comunicata direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e ne dà comunicazione all’associazione revocata. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. Se una nuova delega è presentata su una prestazione già coperta da altra delega, essa produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.

Misura del contributo associativo

La trattenuta deve essere indicata espressamente nell’atto di delega in misura percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate da F.I.T.E.S.C. sono: 1,5% per NASpI, ASDI e DIS-COLL; 1,5% su CIG; 1,5% sui restanti trattamenti, inclusi trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme e servizi on line

L’INPS versa all’associazione le trattenute operate, al netto delle spese ex art. 8 della convenzione e di eventuali importi già versati e non dovuti, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi, dei dati anagrafici e degli importi trattenuti, nonché l’elenco dei pagamenti telematici e le fatture dei servizi.

Costo del servizio, responsabilità e clausole di salvaguardia

L’associazione deve corrispondere all’INPS 0,45 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è comunicata dall’Istituto e l’associazione può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi o controversie sulla delega; in tali casi, l’associazione soccombente deve rimborsare le somme trattenute o le spese sostenute dall’INPS.

Durata, rinnovo e facoltà di sospensione/recesso

La convenzione vale fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25652 per i contributi trattenuti, GPA35652 per l’accreditamento alla F.I.T.E.S.C. e GPA11652 per il debito verso la Federazione. I rimborsi delle spese di esazione sono imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e le relative rilevazioni contabili.

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